L.R.
24 aprile 1975, n. 23 (1).
Integrazione
finanziaria degli interventi a favore degli operatori agricoli e delle imprese
artigiane previsti dalla L.R. 30 giugno 1973, n. 30 e dalla L.R. 28 agosto
1973, n. 34.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 aprile 1975, n. 18.
Art.
1
Interventi
a favore dell'agricoltura.
(2).
(2)
Articolo abrogato dall'art. 19, L.R. 12 giugno 1989, n. 17.
Art.
2
Interventi
a favore delle imprese artigiane.
Per
l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1973, n.
34, č autorizzata per l'anno 1974, l'ulteriore spesa di:
-
lire 100 milioni, quale contributo in conto capitale per l'ampliamento e
l'ammodernamento dei laboratori artigiani e per l'acquisizione delle relative
aree di insediamento, dei macchinari e delle attrezzature (art. 2 - lett. a);
-
lire 200 milioni, quale concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni
di credito d'esercizio effettuate dalle imprese artigiane (art. 2 - lett. b);
-
lire 15 milioni, per le spese previste dall'art. 12 della stessa legge
regionale quale rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese ed oneri
per l'esercizio della delega in materia di provvidenze a favore delle imprese
artigiane.
Art.
3
Tasso
di interesse a carico dei beneficiari.
Il
tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari del concorso della Regione
nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui alla L.R. 30 giugno 1973, n.
30 e alla L.R. 28 agosto 1973, n. 34, come integrate dalla presente legge, č
quello stabilito con i decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri
competenti per le rispettive materie, emanati ai sensi della legge 17 agosto
1974, n. 397 e della legge 24 dicembre 1974, n. 713 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Detto
tasso si applica per i prestiti perfezionati a partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art.
4
Disposizioni
finanziarie.
All'onere
complessivo di lire 615 milioni si farā fronte mediante la riduzione per pari
importo dello stanziamento del cap. 200 del bilancio dell'esercizio 1974.
(3).
Per
l'utilizzo delle disponibilitā finanziarie di cui alla presente legge si
applicano le norme previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.
(3)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1974, approvato con L.R. 8 aprile 1974, n; 25.
Art.
5
Disposizioni
finali.
La
presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.