L.R. 28 aprile 1975, n. 25 (1).

Concessione di contributo al Comune di Terni per il programma riguardante la realizzazione di strutture di interesse regionale, per attività culturali e sportive ed al Comune di Perugia per la realizzazione del Palazzo dei Congressi (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 maggio 1975, n. 19.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[È autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire 320 milioni per la concessione al Comune di Terni di un contributo di pari importo quale concorso sugli oneri finanziari per il «Programma riguardante la realizzazione di strutture di interesse sociale per attività culturali e sportive» (3)] (4).

 

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 27 gennaio 1978, n. 5.

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[  ] (5).

 

(5) Articolo abrogato dall'art. 2, L.R. 27 gennaio 1978, n. 5. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[L'erogazione dei suddetti contributi ai Comuni beneficiari sarà disposta dalla Giunta regionale a richiesta degli stessi sulla base delle deliberazioni con le quali vengono approvati gli interventi di cui agli artt. 1 e 2.

La Giunta regionale provvederà alla revoca dei suddetti contributi qualora essi vengano destinati per finalità diverse da quelle previste dagli articoli precedenti] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario un mutuo di nette lire 320 milioni da estinguere in un periodo massimo di trenta anni (7).

L'onere derivante alla Regione per l'ammortamento del mutuo, determinato in lire 57 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 2004, sarà imputato al cap. 4710 «Rate ammortamento di mutui passivi dei bilanci degli esercizi 1975 e seguenti.

La Giunta è, altresì, autorizzata a richiedere, qualora necessario, al proprio tesoriere o ad altri Istituti di credito, la prestazione di garanzia fidejussoria a favore dell'Istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento.

L'onere derivante alla Regione, calcolato annualmente in misura pari allo 0,30 per cento, sul valore capitale residuo del mutuo, è stabilito in lire 1.200.000 per l'anno 1975 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci dal 1975 ai 2004 con imputazione al cap. 4720 «Spesa per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento di mutui passivi».

Alla spesa complessiva di lire 58.200.000 relativa all'anno in corso sarà fatto fronte mediante prelievo di pari importo dai cap. 4680 del bilancio dell'esercizio 1975.

Il netto ricavo del mutuo sarà versato alla tesoreria ed imputato al cap. 90 «Mutui» della parte entrata del bilancio regionale di competenza.

La corrispondente spesa sarà imputata al cap. 4440, di nuova istituzione, denominato: «Contributi al Comune di Terni sulla spesa per la realizzazione di strutture di interesse sociale, per attività culturali e sportive, ed al Comune di Perugia sulla spesa per la realizzazione del Palazzo dei Congressi» del bilancio medesimo.

Le rate di ammortamento del mutuo e l'onere per la prestazione della fidejussione saranno specificamente vincolati in bilancio a favore, rispettivamente dell'Istituto mutuante e dell'Istituto fidejussore.

La Giunta regionale è autorizzata ad applicare ai residui derivanti dalle assegnazioni di entrate e di spese di cui alla presente legge le norme dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, con l'obbligo di comunicare le relative deliberazioni al Consiglio regionale] (8).

 

 

 

(7) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 27 gennaio 1978, n. 5. Vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dallo stesso art. 3.

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.