L.R.
21 gennaio 1976, n. 7 (1).
Modifiche
alla L.R. 1° agosto 1972, n. 15: "Indennitā ai consiglieri
regionali", alla L.R. 21 febbraio 1973, n. 11: "Finanziamento dei
gruppi consiliari" e alla L.R. 2 aprile 1973, n. 20: "Norme relative
al rimborso delle spese di accesso alla sede regionale dei consiglieri
regionali residenti fuori del capoluogo di Regione".
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 gennaio 1976, n. 4.
Art.
1
(2).
(2)
Sostituisce il primo comma dell'art. 1, L.R. 1° agosto 1972, n. 15.
Art. 2
(3).
(3)
Il presente articolo, come sostituito dall'art. 1, L.R. 20 maggio 1980, n. 47,
aggiunge due commi all'art. 1, L.R. 21 febbraio 1973, n. 11.
Art.
3
(4).
(4)
Sostituisce l'art. 2, L.R. 21 febbraio 1973, n. 11.
Art.
4
(5).
(5)
Sostituisce il primo comma dell'art. 1. L.R. 2 aprile 1973, n. 20.
Art.
5
(6).
(7).
(6)
Sostituisce l'art. 2, L.R. 1° agosto 1972, n. 15.
(7)
Sostituisce il primo comma dell'art. 4, L.R. 21 febbraio 1973, n. 11.
Art.
6
Il
maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge č calcolato in L.
81.543.300 per il 1975 e in L. 163.086.600 per il 1976 ed anni successivi.
(8).
Il
maggior onere per il 1976 sarā previsto nei seguenti capitoli del bilancio del
corrispondente esercizio:
Cap.
20L. 130.786.600Cap. 60L. 32.400.000L. 163.086.600
e
ad esso si farā fronte con il prevedibile incremento della quota del fondo
comune di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281.
(8)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per
il 1975, approvato con L.R. 14 gennaio 1975, n. 3.