L.R. 23 gennaio 1976, n. 8 (1).

Provvedimento per agevolare la esecuzione di opere pubbliche dei Comuni di Perugia e di Orvieto. Modifica della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 gennaio 1976, n. 4.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Per provvedere al finanziamento di opere pubbliche urgenti dei Comuni di Perugia e di Orvieto, la Giunta regionale eroga contributi in conto capitale nella misura di L. 640.391.200, secondo la ripartizione di cui alla tabella (allegato A) e per le opere ivi previste] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[I contributi sono posti a disposizione dell'Ente interessato entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Si applicano inoltre le norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10.

La spesa prevista dalla presente legge č imputata al cap. 3800 del bilancio regionale per l'esercizio 1975, denominato «Contributi in conto capitale sulla spesa per la costruzione, ristrutturazione parziale o totale, ampliamento e manutenzione delle opere pubbliche realizzate dagli Enti locali»] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[  ] (5) (6).

 

(5) Sostituisce le lettere c) ed e) dell'art. 16, L.R. 28 gennaio 1974, n. 10.

(6) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[In deroga al disposto della legge regionale 25 luglio 1974, n. 42, il fabbisogno di spesa per le finalitą della legge regionale 15 marzo 1973, n. 17, č stabilito, limitatamente all'esercizio 1975, in L. 1.679.608.000] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[  ] (8) (9).

 

(8) Il presente articolo, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1975, approvato con L.R. 14 gennaio 1975, n. 3.

(9) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[  ] (10) (11).

 

(10) Il presente articolo, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1975, approvato con L.R. 14 gennaio 1975, n. 3.

(11) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

 

[La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Allegato A (13)

 

Tabella

 

Indicazione delle opere, degli importi e dei relativi contributi assegnati in conto capitale:

 

Descrizione operaImporto operaContributo assegnato1) Comune di PerugiaCompletamento stabilimento per lo smaltimento e trasformazione

dei rifiuti solidi urbani 620.000.000500.000.0002) Comune di OrvietoIntervento di consolidamento statico della Rupe di Orvieto 150.000.000140.391.200Totale 640.391.200

 

 

 

(13) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.