L.R.
25 febbraio 1976, n. 9 (1).
Integrazione
dei contributi concessi con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili-nido.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 3 marzo 1976, n. 9.
Art.
1
Contributi
per la gestione.
I
Comuni che per l'anno 1975 sono stati ammessi al beneficio del contributo per
la gestione di asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n.
1044, usufruiranno, per lo stesso fine, di un contributo aggiuntivo a carico
della Regione di lire 5.600.000 per ciascun asilo-nido beneficiando di detto
contributo.
Il
contributo di cui al comma precedente sarà liquidato con le modalità e nei
tempi previsti dall'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21.
Art.
2
Contributi
per la costruzione.
I
Comuni ammessi al beneficio del contributo una tantum per la costruzione di
asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, negli anni
1972, 1973 e 1974 ed ai quali sia stato assegnato o liquidato il contributo di
cui alla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5, usufruiranno di un ulteriore
contributo a carico della Regione di lire 18.000.000 per ogni opera finanziata.
I
Comuni ammessi al beneficio del contributo una tantum per la costruzione di
asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nell'anno
1975 e successivi, usufruiranno di un ulteriore contributo a carico della
Regione di lire 30.000.000 per ogni opera finanziata.
Art.
3
Finalità
dei contributi per la costruzione.
Il
contributo di cui al precedente articolo sarà utilizzato per il completamento
delle strutture, per l'acquisto e l'installazione degli impianti speciali
nonché delle attrezzature.
Art.
4
Modalità
di erogazione dei contributi per la costruzione.
La
Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, provvederà a liquidare i contributi di cui al precedente art. 2, ai
Comuni che alla stessa data abbiano costruito o stiano costruendo o abbiano
appaltato le opere per le quali sono stati concessi i contributi di cui alla
citata legge n. 1044/1971; agli altri Comuni ammessi al godimento del
contributo una tantum per la costruzione di asili-nido comunali di cui alla
legge n. 1044/1971, la Giunta regionale provvederà alla liquidazione del
contributo previsto dalla presente legge entro trenta giorni dalla ricezione del
verbale di appalto dell'opera.
Art.
5
Finanziamento.
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire
842.000.000 di cui lire 342.000.000 nell'anno 1975 e lire 500.000.000 nell'anno
1976.
La
spesa gravante sul bilancio 1975 viene imputata al cap. 4475 denominato
«Contributi per la costruzione e gestione di asili-nido comunali», mediante
prelevamento di pari importo dal cap. 3130 dello stesso bilancio «Fondo per far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso».
Alla
spesa di lire 500.000.000 relativa all'anno 1976 si farà fronte con fondi di
cui all'art. 16 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modifica, dalla
legge 16 ottobre 1975, n. 492.
I
fondi non utilizzati in un esercizio, possono essere utilizzati, per gli stessi
fini, negli esercizi successivi.