L.R.
1 luglio 1976, n. 29 (1).
Modifiche
ed integrazioni della legge regionale 2 agosto 1974, n. 45, concernente:
Stralcio al piano regionale di sviluppo 1973-1975. Contributi ai comuni ed agli
altri enti locali minori non territoriali, per la realizzazione di interventi
di restauro e di conservazione di complessi edilizi nei centri storici.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 luglio 1976, n. 28.
Art.
1
Alla
legge regionale 2 agosto 1974, n. 45 - come modificata con l'art. 4 della legge
regionale 14 maggio 1975, n. 29 e dell'art. 3 della legge regionale 14 gennaio
1976, n. 3 - sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:
a)
al terzo comma dell'art. 8 sono soppresse le parole: "e ad un tasso non
superiore al 12 per cento";
b)
(2);
c)
al settimo comma dell'art. 8, dopo la parola "garante" sono aggiunte
le parole: ", e sono dichiarate spese obbligatorie a tutti gli
effetti".
(2)
Sostituisce il quarto comma dell'art. 8, L.R. 2 agosto 1974, n. 45.
Art. 2
Alla
maggiore spesa annua di L. 25.312.000 derivante alla Regione dalla presente
legge si farà fronte, per l'anno 1976, con la disponibilità esistente al cap.
4680 "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso" del relativo bilancio (elenco n. 5, numero d'ordine
15).