L.R.
6 luglio 1976, n. 30 (1).
Ripartizione
ed integrazione dei fondi statali previsti dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377,
convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei
veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 luglio 1976, n. 28.
Art.
1
Ripartizione
di fondi statali.
I
fondi spettanti alla Regione, in base al piano di riparto previsto dall'art. 17
del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, modificato in sede di conversione
dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, nella misura di lire
517.195.000 per l'anno 1975 ed in eguale misura per il 1976, per la copertura
del 50 per cento delle spese di acquisto dei veicoli destinati al trasporto
pubblico di persone, verranno così ripartiti:
a)
l'intero importo delle somme assegnate per l'anno 1975 sarà erogato alle tre
aziende di trasporto a prevalente partecipazione pubblica, A.S.P. (Auto servizi
Perugia) di Perugia, S.A.S.P. (Società azioni servizi pubblici) di Terni e Soc.
Spoletina II.TT. di Spoleto, concessionarie di servizi di linee extraurbane;
b)
l'80 per cento delle somme assegnate per l'anno 1976 sarà ripartito tra i
Comuni di Perugia, Terni, Spoleto, Foligno e Orvieto per gli investimenti
concernenti i veicoli da adibire al trasporto pubblico di persone, di interesse
locale;
c)
il rimanente 20 per cento delle stesse somme assegnate per il 1976, sarà
erogato alle tre aziende indicate alla precedente lettera a).
Art.
2
Contributo
integrativo regionale.
La
Regione integrerà la erogazione dei fondi di cui al precedente art. 1, pari al
50 per cento delle spese sostenute, con ulteriore contributo del 25 per cento
della spesa totale.
Il
contributo regionale, pertanto, è di lire 258.597.500 per ciascun anno.
Art.
3
Delega
alle province di Perugia e Terni.
Le
Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni sono delegate ad effettuare la
erogazione dei contributi di cui all'art. 1, lett. a) e c) a favore delle tre
aziende citate allo stesso art. 1, lett. a).
La
corresponsione dei contributi sarà subordinata alla presentazione, da parte di
ciascuna delle aziende beneficiarie, di un piano di rinnovo del materiale
rotabile.
La
ripartizione delle somme tra le due Province sarà fatta con decreto del
Presidente della Giunta regionale, tenendo conto della popolazione di ciascuna
di esse alla data dell'ultimo censimento ufficiale.
Art.
4
Criteri
di esercizio delle funzioni delegate.
Le
funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni
delegate sono esercitate dalla Giunta regionale in conformità agli obiettivi
del piano regionale di sviluppo ed alla presente legge.
Qualora
le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la
Giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine,
si sostituisce nel compimento degli atti.
Art.
5
Ripartizione
dei fondi tra i comuni di Perugia, Terni, Spoleto, Foligno e Orvieto.
Il
Presidente della Giunta regionale ripartirà i fondi di cui all'art. 1, lettera
b), destinati ai comuni di Perugia, Terni, Spoleto, Foligno e Orvieto, per il
50 per cento in base alla popolazione residente in ciascuno di essi alla data
dell'ultimo censimento ufficiale, per il rimanente 50 per cento in base agli
autobus-chilometri percorsi durante il 1975 dai veicoli delle aziende
municipali di Perugia e di Terni e da quelli dei servizi gestiti in economia
dai comuni di Foligno, Spoleto e Orvieto.
Art.
6
Caratteristiche
funzionali dei veicoli.
L'erogazione
dei contributi sarà altresì subordinata alla presentazione della documentazione
comprovante che i veicoli corrispondano alle caratteristiche funzionali di cui
all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, nel testo integrato, in
sede di conversione, dell'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 493; caratteristiche
individuate con decreto 6 dicembre 1975 del Ministro dei trasporti, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1975, n. 326.
Art.
7
Finanziamento
della spesa.
All'onere
complessivo di L. 1.551.585.000 previsto dalla presente legge sarà fatto
fronte:
a)
quanto a L. 1.034.390.000 con il contributo statale di cui all'art. 17 del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella
legge 16 ottobre 1975, n. 493;
b)
quanto a L.517.195.000 con un mutuo passivo che la Giunta regionale è
autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario, da
ammortizzare nel periodo massimo di 30 anni.
La
spesa di L. 1.551.585.000 sarà imputata al cap. 4492, di nuova istituzione, del
bilancio dell'esercizio 1976, denominato: "Contributi sulla spesa per
l'acquisto dei veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, di interesse
locale o regionale".
Le
annualità di ammortamento del mutuo, previste ciascuna nell'importo di L.
75.300.000, saranno imputate, a partire dall'esercizio finanziario 1976, al
cap. 4710 della parte spesa del bilancio regionale e sono dichiarate
obbligatorie.
All'onere
inerente all'esercizio 1976 sarà fatto fronte con la disponibilità prevista al
cap. 4680 (elenco n. 5 allegato al bilancio 1976, numero d'ordine 15).
(2).
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1976, approvato con L.R. 16 aprile 1976, n. 18.
Art.
8
Disposizione
finale.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.