L.R. 12 agosto 1976, n. 34 (1).

Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione regionale. Deleghe per l'erogazione (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 agosto 1976, n. 34.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Contributi a imprese a prevalente partecipazione pubblica.

 

[Allo scopo di contribuire per l'anno 1976 alle spese di gestione delle imprese a prevalente partecipazione pubblica che esercitano, in base a concessione regionale, autoservizi di linee ordinarie per il trasporto di persone, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.013.422.000] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Contributi a imprese private.

 

[Allo scopo di contribuire per l'anno 1976 alle spese di gestione delle imprese private che esercitano, in base a concessione regionale, autoservizi di linee ordinarie non sovvenzionate per il trasporto di persone, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Delega alle province per l'erogazione dei contributi.

 

[L'assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 1, è delegata alle province di Perugia e Terni, alle quali i fondi saranno assegnati nella seguente misura:

- lire 1.310.422.000 alla Provincia di Perugia;

- lire 703.000.000 alla Provincia di Terni.

L'assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 2, è delegata alle province di Perugia e Terni, tra le quali i fondi saranno ripartiti con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alle percorrenze svolte dalle autolinee nell'anno 1975 nei rispettivi territori delle province.

Le province delegate, fatto salvo il disposto dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, assegnano i predetti contributi, tenendo conto degli obiettivi generali e settoriali indicati nel piano regionale di sviluppo, e, in particolare, degli autobus/km mediamente percorsi nell'anno 1975 dalle linee non sovvenzionate concesse dalla Regione alle imprese interessate.

L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 da parte delle province, è altresì subordinata all'accertamento che le imprese destinatarie risultino in regola con tutti gli adempimenti previsti dai contratti collettivi di lavoro.

Le province stabiliscono, inoltre, i termini e le modalità per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse.

I fondi stanziati dalla presente legge sono accreditati dal Presidente della Giunta regionale alle province in appositi conti correnti da aprire presso l'Istituto di Tesoreria della Regione e sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria.

Gli importi di cui al primo comma sono comprensivi di quelli assegnati ai sensi dei successivi articoli 5 e 6 della presente legge] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Criteri di esercizio delle funzioni delegate.

 

[Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale in conformità agli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed alla presente legge.

Qualora le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Integrazioni delle sovvenzioni.

 

[Ad integrazione delle sovvenzioni annue stabilite anteriormente al 1° aprile 1972, conformemente alla vigente normativa statale che prevede la revisione delle suindicate sovvenzioni, è autorizzata la spesa complessiva di L. 928.034.805, che viene così ripartita:

- lire 312.133.458 per il periodo 1 agosto 1971-31 dicembre 1976, per l'esercizio della autolinea sostitutiva della ex ferrovia Spoleto-Norcia e diramazioni, a favore della Società Spoletina di II.TT. di Spoleto;

- lire 615.901.347 per il periodo 1 gennaio 1972-31 dicembre 1976 per l'esercizio della autolinea sostitutiva della ex tranvia extraurbana Terni- Ferentillo e diramazioni, a favore della Società azioni servizi pubblici - S.A.S.P. di Terni] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Rimborso spese di gestione.

 

[A titolo di definitivo rimborso degli oneri derivanti dalle passività relative all'esercizio delle autolinee ex S.A.R. Orvieto - Amelia - Terni e Narni - Narni scalo - Ponte Caldaro, è autorizzata la spesa complessiva di lire 86.752.340 a favore dell'Amministrazione provinciale di Terni] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Finanziamento della spesa.

 

[L'onere complessivo di L. 2.113.422.000 previsto dalla presente legge sarà imputato al cap. 4495, di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio 1976, denominato "Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione regionale", e ad esso si farà fronte come segue:

quanto a L. 1.799.711.000 con la disponibilità esistente sul cap. 4680 "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" (elenco n. 5 allegato al bilancio 1976, parte dei numeri d'ordine 8 e 14);

quanto a L. 313.711.000 con riduzione dello stanziamento dei seguenti capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio 1976:

 

cap. 2420 L.1.200.000cap. 2430 L.2.511.000cap. 2450 L.250.000.000cap. 4490 L.60.000.000] (9)

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

Disposizioni finali.

 

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (10).

 

 

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.