L.R.
12 agosto 1976, n. 34 (1).
Interventi
finanziari a favore di aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione
regionale. Deleghe per l'erogazione (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 agosto 1976, n. 34.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. d), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Contributi
a imprese a prevalente partecipazione pubblica.
[Allo
scopo di contribuire per l'anno 1976 alle spese di gestione delle imprese a
prevalente partecipazione pubblica che esercitano, in base a concessione
regionale, autoservizi di linee ordinarie per il trasporto di persone, è
autorizzata la spesa complessiva di lire 2.013.422.000] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Contributi
a imprese private.
[Allo
scopo di contribuire per l'anno 1976 alle spese di gestione delle imprese
private che esercitano, in base a concessione regionale, autoservizi di linee
ordinarie non sovvenzionate per il trasporto di persone, è autorizzata la spesa
di lire 100 milioni] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Delega
alle province per l'erogazione dei contributi.
[L'assegnazione
dei contributi di cui al precedente art. 1, è delegata alle province di Perugia
e Terni, alle quali i fondi saranno assegnati nella seguente misura:
-
lire 1.310.422.000 alla Provincia di Perugia;
-
lire 703.000.000 alla Provincia di Terni.
L'assegnazione
dei contributi di cui al precedente art. 2, è delegata alle province di Perugia
e Terni, tra le quali i fondi saranno ripartiti con decreto del Presidente
della Giunta regionale in base alle percorrenze svolte dalle autolinee nell'anno
1975 nei rispettivi territori delle province.
Le
province delegate, fatto salvo il disposto dell'art. 9 della legge 29 ottobre
1971, n. 889, assegnano i predetti contributi, tenendo conto degli obiettivi
generali e settoriali indicati nel piano regionale di sviluppo, e, in
particolare, degli autobus/km mediamente percorsi nell'anno 1975 dalle linee
non sovvenzionate concesse dalla Regione alle imprese interessate.
L'assegnazione
dei contributi di cui all'art. 2 da parte delle province, è altresì subordinata
all'accertamento che le imprese destinatarie risultino in regola con tutti gli
adempimenti previsti dai contratti collettivi di lavoro.
Le
province stabiliscono, inoltre, i termini e le modalità per la presentazione
delle domande e la documentazione da allegare alle stesse.
I
fondi stanziati dalla presente legge sono accreditati dal Presidente della
Giunta regionale alle province in appositi conti correnti da aprire presso
l'Istituto di Tesoreria della Regione e sottoposti alle stesse condizioni del
conto di tesoreria.
Gli
importi di cui al primo comma sono comprensivi di quelli assegnati ai sensi dei
successivi articoli 5 e 6 della presente legge] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Criteri
di esercizio delle funzioni delegate.
[Le
funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni
delegate sono esercitate dalla Giunta regionale in conformità agli obiettivi
del piano regionale di sviluppo ed alla presente legge.
Qualora
le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la
Giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine,
si sostituisce nel compimento degli atti] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
Integrazioni
delle sovvenzioni.
[Ad
integrazione delle sovvenzioni annue stabilite anteriormente al 1° aprile 1972,
conformemente alla vigente normativa statale che prevede la revisione delle
suindicate sovvenzioni, è autorizzata la spesa complessiva di L. 928.034.805,
che viene così ripartita:
-
lire 312.133.458 per il periodo 1 agosto 1971-31 dicembre 1976, per l'esercizio
della autolinea sostitutiva della ex ferrovia Spoleto-Norcia e diramazioni, a
favore della Società Spoletina di II.TT. di Spoleto;
-
lire 615.901.347 per il periodo 1 gennaio 1972-31 dicembre 1976 per l'esercizio
della autolinea sostitutiva della ex tranvia extraurbana Terni- Ferentillo e
diramazioni, a favore della Società azioni servizi pubblici - S.A.S.P. di
Terni] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
Rimborso
spese di gestione.
[A
titolo di definitivo rimborso degli oneri derivanti dalle passività relative
all'esercizio delle autolinee ex S.A.R. Orvieto - Amelia - Terni e Narni -
Narni scalo - Ponte Caldaro, è autorizzata la spesa complessiva di lire
86.752.340 a favore dell'Amministrazione provinciale di Terni] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
Finanziamento
della spesa.
[L'onere
complessivo di L. 2.113.422.000 previsto dalla presente legge sarà imputato al
cap. 4495, di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio 1976, denominato
"Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee pubbliche
di concessione regionale", e ad esso si farà fronte come segue:
quanto
a L. 1.799.711.000 con la disponibilità esistente sul cap. 4680 "Fondo per
far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso"
(elenco n. 5 allegato al bilancio 1976, parte dei numeri d'ordine 8 e 14);
quanto
a L. 313.711.000 con riduzione dello stanziamento dei seguenti capitoli di
spesa del bilancio per l'esercizio 1976:
cap.
2420 L.1.200.000cap. 2430 L.2.511.000cap. 2450 L.250.000.000cap. 4490
L.60.000.000] (9)
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
8
Disposizioni
finali.
[La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.