Reg.
23 marzo 1976, n. 16 (1).
Norme
di esecuzione delle disposizioni sullo svolgimento dei concorsi d'accesso ai
livelli funzionali di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 (2) (3).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 marzo 1976, n. 12, S.O.
(2)
Nel presente regolamento le originarie parole «qualifica funzionale» sono state
sostituite con «livello funzionale» in virtù di quanto disposto dall'art. 48,
L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Vedi, anche, il Reg. 23 aprile 1985, n. 2.
(3)
Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Concorsi
di ammissione.
[Entro
il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, determina il numero dei posti da
mettere a concorso per ciascun livello funzionale, nell'ambito dei posti
vacanti e di quelli che si renderanno tali entro il 31 dicembre successivo, in
ragione di collocamento a riposo d'ufficio.
Le
nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze,
qualora il concorso venga espletato prima.
In
caso di necessità dei diversi settori di attività, qualora non sia applicabile
il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, così
come risulta sostituito dall'art. 2 della legge regionale 17 aprile 1978, n.
19, possono essere messi a concorso anche i posti che si siano resi vacanti
dopo il 31 marzo, per motivi diversi dal collocamento a riposo d'ufficio.
Per
la copertura dei posti del primo, secondo e terzo livello funzionale,
determinati ai sensi del primo comma e riservati a soggetti aventi diritto ad
assunzione obbligatoria secondo la ripartizione per categorie di cui all'art. 9
della legge 2 aprile 1968, n. 482, si provvede mediante procedimenti selettivi
riservati
alle singole categorie protette secondo le norme previste dal presente
regolamento (4)] (5).
(4)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 25 agosto 1978, n. 50.
(5)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 2
Bando
di concorso.
[Il
decreto del Presidente della Giunta regionale che indice il concorso deve
indicare:
a)
la forma del concorso;
b)
il numero dei posti messi a concorso, la qualifica cui fanno riferimento ed il
relativo trattamento economico;
c)
il titolo di studio ed i requisiti generali e specifici di ammissione;
d)
il termine per la presentazione delle domande di ammissione;
e)
le materie d'esame di cui alla allegata tabella;
f)
ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.
La
sede in cui devono aver luogo le prove, la data, l'orario e la durata di
ciascuna di esse, qualora non indicati nel decreto, sono comunicati agli
interessati almeno entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle prove]
(6).
(6)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 3
Domanda
di ammissione.
[La
domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Presidente della Giunta
regionale e redatta in carta legale, deve essere presentata o fatta pervenire
entro il termine stabilito nel decreto.
Qualora
l'inoltro avvenga per mezzo del servizio postale ed a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, farà fede il bollo dell'Amministrazione postale.
In
essa il concorrente deve dichiarare:
a)
la data e il luogo di nascita;
b)
il possesso della cittadinanza italiana e dei diritti civili e politici;
c)
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
d)
l'idoneità fisica all'assolvimento dei compiti previsti per la qualifica messa
a concorso;
e)
il titolo di studio posseduto, la data del suo conseguimento e l'Ente che lo ha
rilasciato;
f)
i titoli che diano diritto ad elevazione od esclusione del limite di età o ad
eventuali preferenze a norma di legge;
g)
gli eventuali altri titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice per
l'attribuzione del punteggio.
I
titoli di cui alla lettera g) devono essere allegati alla domanda o comunque
devono pervenire entro il termine di scadenza stabilito nel bando di concorso.
La
firma in calce alla domanda deve essere autenticata a norma di legge] (7).
(7)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 4
Prove
di concorso per la copertura dei posti del I e II livello funzionale.
[ ] (8).
(8)
Articolo prima sostituito dall'art. 2, L.R. 25 agosto 1978, n. 50 e poi
abrogato dall'art. 3, L.R. 17 maggio 1980, n. 45. Peraltro, l'intero testo del
presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
5
Prove
di concorso per la copertura dei posti del III livello funzionale.
[ ] (9).
(9)
Articolo abrogato dall'art. 3, L.R. 17 maggio 1980, n. 45. Peraltro, l'intero
testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
Prove
di concorso per la copertura dei posti del IV livello funzionale.
[ ] (10).
(10)
Articolo abrogato dall'art. 3, L.R. 17 maggio 1980, n. 45. Peraltro, l'intero
testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
Prove
di concorso per la copertura dei posti del V e VI livello funzionale.
[ ] (11).
(11)
Articolo abrogato dall'art. 3, L.R. 17 maggio 1980, n. 45. Peraltro, l'intero
testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
8
Adempimenti
delle commissioni esaminatrici.
[Le
commissioni esaminatrici, costituite nei modi indicati dall'art. 16 della legge
regionale 9 agosto 1973, n. 33, si insediano non oltre il 150° giorno
successivo al termine previsto per la presentazione delle domande.
Nella
prima seduta la commissione esaminatrice:
a)
determina i criteri per la valutazione dei titoli, attribuendo ad essi il
punteggio, entro i limiti di cui al terzo comma dell'art. 9 e della allegata
tabella di valutazione dei titoli;
b)
fissa i criteri e le modalità di svolgimento delle prove di esame.
Per
la validità delle sedute della commissione esaminatrice è richiesta la presenza
della maggioranza dei suoi membri (12)] (13).
(12)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 25 agosto 1978, n. 50.
(13)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 9
Titoli
valutabili.
[I
titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande indicato nel bando di concorso.
I
titoli che pervengono oltre il termine predetto non sono ammessi a valutazione.
Per
i concorsi a posti dei livelli funzionali dal terzo al sesto, sono valutati,
sulla base dell'allegata tabella B/1, i seguenti titoli, fino ad un massimo di
punti cinque:
a)
titoli di servizio;
b)
titoli di studio;
c)
titoli di cultura, professionali o diversi da quelli indicati nelle categorie
precedenti.
La
valutazione dei titoli precede la prova orale.
Per
i concorsi ai posti di primo e secondo livello funzionale sono valutati, a
parità di merito dopo la prova attitudinale da espletarsi anche sotto forma di
una serie, unica per tutti i concorrenti, di test ed un colloquio, sulla base
dell'allegata tabella B/2, i titoli relativi al carico familiare, allo stato di
occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle liste di collocamento del
candidato nonché allo stato di occupazione del nucleo familiare (14)] (15).
(14)
Gli attuali articoli 9, 9-bis e 9-ter così sostituiscono l'originario articolo
9, per effetto di quanto disposto dall'art. 4, L.R. 25 agosto 1978, n. 50.
(15)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 9-bis
Svolgimento
delle prove d'esame e adempimenti della commissione.
[Per
lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal
titolo I del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.
Nello
stesso giorno degli esami, la commissione esaminatrice formula tre temi per
ciascuna prova scritta o pratica, depositandoli in un'urna dalla quale sarà
estratto quello da svolgersi.
Per
ciascuna prova scritta o pratica o attitudinale sarà assegnato il tempo
ritenuto necessario, in relazione alla sua complessità e specificità, dalla
commissione. La durata di ciascuna prova non potrà, comunque, superare le otto
ore.
Scaduto
il tempo assegnato i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non
ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.
Ai
candidati viene data comunicazione dell'ammissione o meno alla prova orale o al
colloquio, con l'indicazione del voto riportato nella prova attitudinale e in
ciascuna delle prove scritte e pratiche.
Al
termine di ogni seduta dedicata alla prova orale o al colloquio la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno
riportato.
Al
termine di ogni seduta dedicata alla prova orale o al colloquio la commissione
forma l'elenco dei
candidati
esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel
medesimo giorno all'esterno dell'aula ove si svolge l'esame ovvero all'albo
della Presidenza della Giunta regionale (16)]
(17).
(16)
Gli attuali articoli 9, 9-bis e 9-ter così sostituiscono l'originario articolo
9, per effetto di quanto disposto dall'art. 4, L.R. 25 agosto 1978, n. 50.
(17)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
9-ter
Punteggi
delle prove e determinazione del voto finale.
[La
commissione attribuisce ad ogni prova il punteggio da 1 a 10.
Sono
ammessi al colloquio richiesto per i posti del primo e secondo livello i
concorrenti che abbiano conseguito nella prova attitudinale la votazione di
almeno sette decimi.
Sono
ammessi alla prova orale richiesta per i posti delle altre qualifiche i
concorrenti che abbiano conseguito nelle prove scritte e pratiche una votazione
media di almeno sette decimi, con non meno di sei nelle singole prove.
Il
colloquio o la prova orale non si intende superata se il candidato non consegue
in essa una votazione di almeno sei decimi.
La
votazione complessiva per i concorsi ai posti dal terzo al sesto livello è
determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media
riportata nelle prove scritte e pratiche e il voto ottenuto nella prova orale.
Per
i concorsi ai posti di primo e secondo livello funzionale la votazione
complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella prova attitudinale
e quello ottenuto nella prova orale.
La
valutazione comparativa dei candidati, a parità di merito dopo la prova
attitudinale e il colloquio, è effettuata sulla base dei titoli di cui al terzo
comma dell'art. 7 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19 (18)] (19).
(18)
Gli attuali articoli 9, 9-bis e 9-ter così sostituiscono l'originario articolo
9, per effetto di quanto disposto dall'art. 4, L.R. 25 agosto 1978, n. 50.
(19)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 10
Processi
verbali.
[Di
tutti i lavori della commissione esaminatrice, il segretario redige seduta per
seduta processo verbale] (20).
(20)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 11
Compenso
ai componenti la commissione esaminatrice.
[Ai
componenti della commissione esaminatrice che non siano consiglieri o
dipendenti regionali è corrisposto un gettone di presenza da definirsi con
separato atto amministrativo della Giunta regionale] (21).
(21)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 12
Rinvio.
[Per
quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute
nella legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e successive modificazioni ed
integrazioni e nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche (22)]
(23).
(22)
Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 25 agosto 1978, n. 50.
(23)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 13
Norma
transitoria.
[In
sede di prima applicazione del presente regolamento il provvedimento della
Giunta regionale di cui al primo comma dell'art. 1 e prorogato fino al 30
giugno 1976] (24).
(24)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
A (25)
Materie
sulle quali possono vertere le prove d'esame
II
qualifica dirigenziale
Con
riferimento alle posizioni di lavoro definite dalla legge sull'ordinamento
degli uffici regionali e all'art. 17, secondo comma, del presente regolamento.
I
qualifica dirigenziale
I.1.
DIRIGENTE GIURIDICO AMMINISTRATIVO:
I.1.1.
- Esperto giuridico amministrativo:
Diritto
costituzionale; diritto regionale; diritto amministrativo; elementi di economia
politica; scienza dell'amministrazione; storia dell'amministrazione pubblica;
storia dell'Italia contemporanea; sistema politico italiano.
I.1.2.
- Esperto legale:
Teoria
generale del diritto; storia delle istituzioni sociali e politiche; diritto
regionale; diritto costituzionale; diritto amministrativo; giustizia
costituzionale; giustizia amministrativa; istituzioni di diritto privato;
diritto del lavoro; diritto processuale civile, penale, amministrativo.
I.1.3.
- Esperto in organizzazione e metodi:
Diritto
amministrativo; diritto costituzionale; teoria dell'organizzazione;
comunicazione e informazione; scienza dell'amministrazione; storia
dell'amministrazione pubblica; giustizia amministrativa; diritto del lavoro;
diritto sindacale; sociologia economica e del lavoro.
I.2.
DIRIGENTE PER L'ECONOMIA E LA FINANZA:
I.2.1.
- Esperto in economia, finanza e contabilità pubblica:
Diritto
amministrativo; scienza dell'amministrazione; scienza delle finanze; diritto
tributario; ragioneria generale ed applicata; contabilità pubblica; politica
economica e finanziaria.
I.2.2.
- Esperto in materia di programmazione economica, sociale, territoriale:
Diritto
amministrativo; scienza delle finanze; finanza degli enti locali; economia
aziendale (industriale, commerciale, di credito); sociologia economica e del
lavoro; analisi costi e benefici; storia delle dottrine economiche; analisi
economica, pianificazione ed utilizzazione del territorio.
I.2.3.
- Esperto in materie agronomiche, zootecniche, naturalistiche (in particolare,
programmazione ed economia):
Agronomia
generale e coltivazioni arboree ed erbacee; zootecnica; zoocultura; topografia
e costruzioni rurali con applicazioni di disegno; protezione della natura ed
assetto del paesaggio; estimo rurale e contabilità; economia e politica
agraria.
I.2.4.
- Esperto in materie forestali (in particolare, programmazione ed economia):
Agronomia
generale e coltivazioni erbacee, selvicoltura; assestamento forestale;
costruzioni ed impianti forestali; sistemazioni idraulico-forestali; protezione
della natura e assetto del paesaggio; estimo rurale e contabilità.
I.2.5.
- Esperto per le attività produttive, il turismo ed il commercio:
Diritto
amministrativo; diritto industriale; diritto dell'economia pubblica; diritto
delle imprese e società commerciali; economia delle aziende industriali,
commerciali e di credito; analisi economica, politica e finanziaria.
I.3.
DIRIGENTE PER L'INFORMAZIONE:
I.3.1.
- Esperto in comunicazioni di massa:
Cultura
generale (princìpi di diritto costituzionale, nozioni di storia del XX secolo,
problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra, elementi di
geopolitica, storia del giornalismo ed ordinamento della professione, fonti di
informazione italiane e straniere, mezzi bibliografici di documentazione e
ricerca); tecnica e pratica giornalistica; psicologia sociale e pubbliche
relazioni; cultura di massa e mezzi di comunicazione di massa; effetti sociali;
dizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione; norme giuridiche
attinenti al giornalismo alla stampa, alla RAI-TV.
I.3.2.
- Esperto statistico:
Diritto
amministrativo; scienza delle finanze; analisi economica; istituzioni di
statistica; statistica metodologica; statistica economica; statistica sociale;
matematica applicata all'economia.
I.3.3.
- Esperto in sistemi informativi:
Comunicazioni;
sistemi informativi e sistemi di automazione; teoria dell'organizzazione;
istituzioni di statistica; diritto amministrativo e costituzionale.
I.3.4.
- Esperto documentalista:
Cultura
generale (princìpi di diritto costituzionale, nozioni di storia del XX secolo,
problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra, elementi di
geopolitica, storia del giornalismo ed ordinamento della professione, fonti di
informazione italiane e straniere, mezzi bibliografici di documentazione e
ricerca); tecnica e pratica giornalistica; elementi di sociologia e psicologia
dell'opinione pubblica.
I.4.
DIRIGENTE PER IL TERRITORIO:
I.4.1.
- Esperto in materie agronomiche, zootecniche e naturalistiche (in particolare,
per la difesa del suolo e infrastrutture):
Agronomia
generale e coltivazioni arboree ed erbacee; zootecnica; zoocultura; topografia
e costruzioni rurali con applicazioni di disegno; protezione della natura ed
assetto del paesaggio; estimo rurale e contabilità; economia e politica
agraria.
I.4.2.
- Esperto forestale (in particolare per la difesa del suolo e infrastrutture):
Agronomia
generale e coltivazioni erbacee; selvicoltura; assestamento forestale;
costruzioni ed impianti forestali, sistemazioni idraulico-forestali; protezione
della natura e assetto del paesaggio; estimo rurale e contabilità.
I.4.3.
- Esperto in urbanistica e assetto del territorio:
Urbanistica;
pianificazione territoriale e urbanistica; analisi delle strutture urbane e
territoriali; architettura del paesaggio; topografia; tipologia edilizia.
I.4.4.
- Esperto architetto:
Composizione
architettonica; architettura sociale; urbanistica e progettazione urbanistica;
topografia; consolidamento e adattamento degli edifici; tecnica del restauro
urbano.
I.4.5.
- Esperto ingegnere:
Scienza
e tecnica delle costruzioni; tecnologia dei materiali e chimica applicata;
costruzioni idrauliche; trasporti; utilizzazione delle risorse idriche ed
energetiche; impianti elettrici; topografia; inquinamento e depurazione
dell'ambiente.
I.4.6.
- Esperto geologo:
Geologia
generale ed applicata; geochimica; rilevamento geologico e tecnico; geologia
ambientale; stratigrafia; idrogeologia; speleologia; giacimentologia.
I.4.7.
- Esperto geografo:
Geografia
generale, regionale, economica; topografia; cartografia; pianificazione
territoriale; sociologia urbana e rurale; antropologia; protezione della natura
ed assetto del paesaggio.
I.5.
DIRIGENTE SOCIO-SANITARIO:
I.5.1.
- Esperto medico:
Programmazione
e organizzazione dei servizi sanitari; medicina del lavoro; medicina
scolastica; igiene pubblica; statistica sanitaria; tossicologia; epidemiologia.
I.5.2.
- Esperto veterinario:
Chimica
medica veterinaria; zootecnica; patologia e profilassi delle malattie infettive
degli animali domestici; ispezione e controllo delle derrate alimentari di
origine animale; polizia veterinaria.
I.5.3.
- Esperto per l'assistenza sociale:
Programmazione
e organizzazione dei servizi sociali; statistica sociale; sociologia economica
e del lavoro; legislazione specifica regionale e nazionale.
I.6.
DIRIGENTE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE:
I.6.1.
- Esperto in materia di istruzione:
Diritto
amministrativo; diritto costituzionale; legislazione scolastica, istituzioni di
pedagogia; pedagogia sperimentale; metodologia e didattica; cultura generale.
I.6.2.
- Esperto per il patrimonio museale e ambientale:
Princìpi
di diritto amministrativo e costituzionale; etruscologia; archeologia e storia
dell'arte greca e romana; topografia antica; storia dell'arte medievale;
etnologia e storia delle tradizioni popolari; storia delle strutture urbane e
territoriali.
I.6.3.
- Esperto per il patrimonio librario e archivistico:
Princìpi
di diritto costituzionale e amministrativo; storia medievale e moderna;
archivistica; biblioteconomia; cultura generale.
I.6.4.
- Esperto per lo spettacolo, sport e tempo libero:
Princìpi
di diritto costituzionale e amministrativo; storia del teatro e dello
spettacolo; storia del cinema; analisi delle strutture territoriali; cultura
generale.
Qualifica:
funzionario
8.1.
FUNZIONARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO:
8.1.1.
- Funzionario giuridico amministrativo:
Diritto
amministrativo; diritto costituzionale; diritto regionale; scienza
dell'amministrazione; scienza dell'organizzazione; storia dell'amministrazione
pubblica.
8.1.2.
- Funzionario legale:
Diritto
amministrativo: diritto costituzionale; diritto regionale; giustizia
costituzionale; giustizia amministrativa; istituzione di diritto privato;
diritto del lavoro.
8.1.3.
- Funzionario per organizzazione e metodi:
Diritto
amministrativo; giustizia amministrativa; teoria dell'organizzazione;
comunicazione e informazione; scienza dell'amministrazione; diritto del lavoro.
8.2.
FUNZIONARIO PER L'ECONOMIA E LA FINANZA:
8.2.1.
- Funzionario per la finanza e contabilità pubblica:
Diritto
amministrativo; scienza dell'amministrazione; scienza delle finanze; diritto
tributario; ragioneria generale; contabilità pubblica.
8.2.2.
- Funzionario per la programmazione:
Diritto
amministrativo; scienza delle finanze; analisi economica; sociologia economica
e del lavoro; organizzazione del territorio; economia aziendale (industriale o
commerciale o agricola).
8.2.3.
- Funzionario agronomo-forestale:
Agronomia
generale e coltivazione; zootecnia; topografia; estimo rurale e contabilità.
8.3.
FUNZIONARIO PER L'INFORMAZIONE:
8.3.1.
- Funzionario statistico:
Scienza
delle finanze; istituzioni di statistica; statistica metodologica; statistica
economica e sociale; sociologia economica e del lavoro.
8.3.2.
- Funzionario ricercatore-documentatista:
Cultura
generale; principio di diritto costituzionale ed amministrativo; nozione di
storia del XX secolo; fonti di informazione mezzi bibliografici di
documentazione e ricerca; archivistica; biblioteconomia.
8.3.3.
- Funzionario addetto ai sistemi informativi ed informatici:
Comunicazioni;
sistemi informativi e sistemi di automazione; teoria dell'organizzazione;
elementi di statistica; diritto amministrativo e costituzionale.
8.4.
FUNZIONARIO PER IL TERRITORIO:
8.4.1.
- Funzionario agronomo-forestale:
Agronomia
generale e coltivazione; zootecnia; topografia; estimo rurale e contabilità.
8.4.2.
- Funzionario ingegnere - architetto - per i beni ambientali - per i lavori
pubblici:
Urbanistica
e pianificazione territoriale; scienza e tecnica delle costruzioni; trasporti;
topografia; tipologia edilizia.
8.4.3.
- Funzionario geologo:
Geologia
generale ed applicata; rilevamento geologico e tecnico; stratografia;
idrogeologia; giacimentologia; speleologia.
8.4.4.
- Funzionario geografo-topografo:
Geografia
generale; geografia regionale; geografia economica; topografia; pianificazione
territoriale.
8.4.5.
- Funzionario per l'ecologia:
Elementi
di pianificazione ambientale. Elementi di geografia generale, di geologia
applicata, di geomorfologia e di idrogeologia. Elementi di cartografia tematica
e di fotointerpretazione.
8.5.
FUNZIONARIO SOCIO-SANITARIO:
8.5.1.
- Funzionario medico:
Igiene.
Epidemiologia generale e speciale. Metodologia statistica, biometria,
demografia e statistica sanitaria. Tutela sanitaria dell'ambiente di vita e del
lavoro. Legislazione specifica nazionale e regionale.
8.5.2.
- Funzionario veterinario:
Chimica
medica veterinaria; zootecnica; patologia e profilassi delle malattie infettive
degli animali domestici; polizia veterinaria.
8.5.3.
- Funzionario per le discipline sanitarie e sociali:
Igiene
pubblica, medicina del lavoro; statistica sanitaria; tossicologia; epidemiologia.
8.5.4.
- Funzionario chimico/biologo/farmacista/per l'ecologia:
-
Conoscenze professionali di base. Biologia generale. Igiene. Tutela sanitaria
dell'ambiente.
-
Chimica generale inorganica e organica.
-
Farmacologia; Chimica farmaceutica.
-
Equilibrio ecologico dell'ambiente e criteri progettuali per interventi tecnici
e normativi sull'ambiente.
-
Legislazione farmaceutica.
-
Legislazione specifica regionale e nazionale.
8.6.
FUNZIONARIO PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE:
8.6.1.
- Funzionario per l'istruzione:
Diritto
amministrativo; legislazione scolastica; istituzioni di pedagogia; pedagogia
sperimentale; metodologia e didattica.
8.6.2.
- Funzionario per il patrimonio museale e ambientali:
Princìpi
di diritto costituzionale e amministrativo; storia dell'arte moderna e
contemporanea; etnologia e storia delle tradizioni popolari; conoscenza della
legislazione regionale in materia di patrimonio museale e ambientale.
8.6.3.
- Funzionario per il patrimonio librario e archivistico:
Princìpi
di diritto costituzionale e amministrativo; archivistica; biblioteconomia;
storia medievale e moderna.
8.6.4.
- Funzionario per lo spettacolo, sport e tempo libero:
Princìpi
di diritto costituzionale e amministrativo; storia del teatro e dello
spettacolo; storia del cinema; legislazione regionale in materia di spettacolo,
sport e tempo libero.
Qualifica:
Istruttore direttivo
7.1.
ISTRUTTORE DIRETTIVO:
7.1.1.
- Istruttore direttivo amministrativo:
Elementi
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
elementi di economia politica; elementi di scienza dell'amministrazione,
organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa.
7.1.2.
- Istruttore direttivo contabile:
Elementi
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
elementi di economia politica; elementi di contabilità pubblica e di
ragioneria; elementi di scienza delle finanze.
7.1.3.
- Istruttore direttivo per l'organizzazione e metodi.
Organizzazione
del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa; elementi di scienza
dell'amministrazione; elementi di informatica; elementi di diritto
amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale.
7.2.
ISTRUTTORE DIRETTIVO PER L'INFORMAZIONE:
7.2.1.
- Istruttore direttivo per la gestione dell'informazione/istruttore direttivo
per l'informatica.
Elementi
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
elementi di scienza dell'amministrazione; elementi di informatica; architettura
tipo di un sistema EDP, tecniche di rappresentazioni dati, tecniche di
implementazione, gestione trattamento di DB; elementi di statistica.
7.3.
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO-PROFESSIONALE:
7.3.1.
- Istruttore direttivo tecnico per i lavori pubblici e l'urbanistica/agronomo:
Elementi
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
tecnica professionale.
7.3.2.
- Istruttore direttivo socio-sanitario:
Elementi
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
igiene; elementi di economia e di sociologia; legislazione in materia dei
servizi sociali.
7.3.3.
Istruttore direttivo per l'istruzione e la cultura:
Elementi
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
elementi di economia e di sociologia; elementi di didattica e di pedagogia;
legislazione relativa agli interventi culturali.
7.4.
INSEGNANTE FORMAZIONE PROFESSIONALE (DIRETTIVO):
7.4.1.
- Didattica delle materie relative alle specifiche mansioni da svolgere.
Qualifica:
istruttore
6.1.
ISTRUTTORE:
6.1.1.
- Istruttore amministrativo:
Nozioni
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
elementi di economia politica; elementi di scienza dell'amministrazione,
organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica amministrativa; cultura
generale.
6.1.2.
- Istruttore contabile:
Nozioni
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
elementi di economia politica; elementi di contabilità pubblica e di
ragioneria; cultura generale.
6.2.
ISTRUTTORE PER L'INFORMAZIONE:
6.2.1.
- Istruttore statistico:
Nozioni
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
elementi di informatica; elementi di statistica; cultura generale.
6.2.2.
- Istruttore documentalista - Ordinatore d'archivio:
Nozioni
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
legislazione in materia di archivistica (conservazione e consultazione
archivio); elementi di archivistica; elementi di archivio-economia; cultura
generale.
6.2.3.
- Istruttore per l'informatica:
Nozioni
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
elementi di organizzazione; conoscenza generale della struttura e particolare
delle funzioni di un sistema EDP; conoscenza delle tecniche di classificazione,
organizzazione e codificazione dei dati; cultura generale.
6.3.
ISTRUTTORE TECNICO:
6.3.1.
- Geometra:
Nozioni
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
nozioni di urbanistica; topografia; estimo; costruzioni e disegno di
costruzioni; cultura generale.
6.3.2.
- Perito agrario/forestale:
Nozioni
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
topografia; estimo; agronomia e coltivazioni; cultura generale.
6.3.3.
- Istruttore socio-sanitario:
Nozioni
di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale e regionale;
legislazione e servizi sociali; igiene; elementi di economia e sociologia;
cultura generale.
6.4.
ISTRUTTORE CENTRI TECNICI:
6.4.1.
- Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale regionale;
tecnica professionale; cultura generale.
6.5.
INSEGNANTE TECNICO-PRATICO:
6.5.1.
- Nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto costituzionale
regionale; didattica delle materie relative alle specifiche mansioni da
svolgere; tecnica professionale; cultura generale.
Qualifica:
Collaboratore professionale
5.1.
COLLABORATORE PROFESSIONALE:
5.1.1.
- Addetto ai centri di ristorazione e ricreativi. (Cuoco, macellaio, barista e
magazziniere).
Tecnica
professionale; nozioni di igiene; elementi di diritto costituzionale e
amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei
dipendenti regionali; cultura generale.
5.1.2.
- Conduttore di caldaie:
Tecnica
professionale; nozioni di sicurezza degli impianti tecnici; elementi di diritto
costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale;
stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.
5.1.3.
- Guardia forestale, lacuale e fluviale:
Tecnica
professionale; nozioni di geografia generale e regionale; protezione della
natura e dell'assetto del paesaggio; prevenzione e repressione delle violazioni
di norme di legge e regolamenti; elementi di diritto costituzionale e
amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei
dipendenti regionali, cultura generale.
5.1.4.
- Litografo:
Tecnica
professionale; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con
riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti
regionali, cultura generale.
5.1.5.
- Tecnico specializzato in audiovisivi:
Tecnica
professionale; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con
riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti
regionali, cultura generale.
5.1.6.
- Responsabile di garage:
Tecnica
professionale; elementi di diritto costituzionale e amministrativo con
riferimento all'ordinamento regionale; stato giuridico dei dipendenti
regionali, cultura generale.
5.1.7.
- Manutentore ed installatore di impianti tecnici ed elettronici:
Tecnica
professionale; elementi di elettrotecnica ed elettronica; elementi di diritto
costituzionale e amministrativo con riferimento all'ordinamento regionale;
stato giuridico dei dipendenti regionali, cultura generale.
Qualifica:
esecutore
4.1.
ESECUTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
-
Elementi di diritto amministrativo e costituzionale con riferimento
all'ordinamento regionale; dattilografia e calcolo a macchina; nozioni di
archivistica corrente; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.
4.2.
STENO-DATTILOGRAFO:
-
Stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; elementi di diritto
amministrativo e costituzionale con riferimento all'ordinamento regionale;
stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.
4.3.
ESECUTORE DI C.E.D.:
-
Dattilografia; conoscenza elementare dell'architettura di un sistema EDP,
elementi di codificazione e registrazione dati; conoscenza delle funzioni
fondamentali di un sistema operativo; conoscenza della terminologia tecnica di
uso più ricorrente nello specifico settore; stato giuridico dei dipendenti;
cultura generale.
4.4.
ESECUTORE TECNICO:
-
Elementi di diritto amministrativo e costituzionale con riferimento
all'ordinamento regionale; tecnica professionale; stato giuridico dei
dipendenti; cultura generale.
4.5.
ESECUTORE CENTRI DI RISTORAZIONE E ABITATIVI:
-
Elementi di diritto amministrativo e costituzionale con riferimento
all'ordinamento regionale; tecnica professionale; stato giuridico dei
dipendenti; cultura generale.
4.6.
CENTRALINISTA:
-
Conoscenza dell'organizzazione amministrativa della Regione; tecnica
professionale; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.
4.7.
MECCANICO-AUTISTA:
-
Conoscenza dell'organizzazione amministrativa della Regione; tecnica
professionale; stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.
Qualifica:
operatore
3.1.
OPERATORE:
-
Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e del mestiere per
il quale viene bandito il concorso; stato giuridico dei dipendenti regionali;
cultura generale.
3.2.
OPERATORE TECNICO:
-
Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e del mestiere per
il quale viene bandito il concorso; stato giuridico dei dipendenti regionali;
cultura generale.
3.3.
AUTISTA:
-
Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione; guida di
automezzi; stato giuridico dei dipendenti; cultura generale.
Qualifica:
ausiliario
2.1.
AUSILIARIO:
-
Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e delle
attribuzioni dei servizi esecutivi, con particolare riguardo alle mansioni proprie
dell'ausiliario; stato giuridico dei dipendenti regionali; nozioni di geografia
regionale (Umbria); cultura generale.
(25)
Tabella prima modificata dall'art. 6, L.R. 25 agosto 1978, n. 50 e poi così
sostituita dall'art. 17, Reg. 23 aprile 1985, n. 2. Successivamente l'intero
testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
B/1 (26)
VALUTAZIONE
DEI TITOLI
1)
Concorsi a posti delle qualifiche terza, quarta, quinta e sesta.
Sono
valutabili, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lett. a)
dell'art. 8 del regolamento, i seguenti titoli:
a)
titoli di servizio: intendendosi per essi quelli attinenti al lavoro comunque
prestato in carriera o qualifica o mansioni, corrispondenti o propedeutiche
rispetto a quelle del posto messo a concorso.
Il
servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 80 della legge
regionale 9 agosto 1973, n. 33, sarà valutato fino ad un massimo di cinque
anni.
Al
fine della determinazione del punteggio verrà conteggiato 1/60 del quorum che
sarà assegnato ai titoli di servizio per ogni mese di lavoro o frazione
superiore a 15 giorni.
Sarà
considerata idonea documentazione del titolo di servizio il certificato
rilasciato dal Capo dell'Amministrazione competente, dal quale risulti sia la
carriera o la qualifica o le mansioni del concorrente sia il periodo di lavoro,
sempre che ove si tratti di mansioni, il certificato faccia espresso
riferimento ad un atto deliberativo di conferimento delle mansioni,
corrispondenti alla carriera o alla qualifica;
b)
titoli di studio: intendendosi per essi i titoli di studio richiesti per
l'ammissione al concorso, quelli superiori al titolo di studio minimo per
l'accesso al concorso ovvero diplomi di specializzazione o abilitazione
professionale post-universitaria ovvero un secondo diploma di laurea, oltre
quello richiesto per l'ammissione, se equipollente o, comunque, attinente alla
professionalità propria del posto messo a concorso.
Il
possesso del titolo dichiarato si documenta solo con l'esibizione, avvenuta nei
termini prescritti dal bando di concorso, del diploma originale del titolo di
studio conseguito o di copia di esso autenticata ai sensi di legge;
c)
titoli di cultura o diversi dalle altre categorie: sono valutabili in questa
categoria i titoli relativi a:
1)
pubblicazioni originali riguardanti materie attinenti alla professionalità
richiesta dal posto messo a concorso;
2)
incarichi professionali conferiti da Enti pubblici;
3)
idoneità conseguite in concorsi presso pubbliche amministrazioni in carriera o
qualifica corrispondente o equipollente o superiore a quella del posto messo a
concorso;
4)
i titoli di qualifica corrispondente a quella richiesta dal posto messo a
concorso;
5)
titoli conseguiti in corsi, con esami finali, di formazione, perfezionamento e
aggiornamento professionale, riconosciuti o autorizzati dalla competente
autorità scolastica, per qualifiche equiparabili a quelle per cui si concorre o
superiori, e per un numero di corsi non superiori a quattro.
Per
le singole categorie, in relazione alla qualità e alla specificità del posto
messo a concorso, la commissione d'esame attribuisce i punteggi, entro i limiti
sottoindicati:
a)
titoli di servizio: punteggio massimo 3,00.
1)
servizio prestato in carriera o qualifica o mansioni corrispondenti fino a un
massimo di punti 3,00 da assegnare in ragione di 1/60 per ogni mese di
servizio, e cioè 0,05 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;
2)
servizio prestato in carriera o qualifica o mansioni propedeutiche
(immediatamente inferiori) rispetto a quelle del posto messo a concorso.- fino
a un massimo di punti 1,50 in ragione di 1/60 per ogni mese di servizio e cioè
0,025 al mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.
b)
titoli di studio:
1)
per i posti delle qualifiche funzionali quinta o sesta: per il titolo minimo
conseguito con un punteggio di almeno 9/10 punti 0,30 per i titoli aggiuntivi
fino ad un massimo di 0,70;
2)
per i posti delle qualifiche funzionali terza e quarta: per il titolo minimo
conseguito con un punteggio di almeno 8/10 o con la qualifica di distinto o
equiparabile punti 0,30 per i titoli aggiuntivi per un massimo fino a 0,70.
c)
titoli di cultura o diversi da quelli delle altre categorie:
1)
per i posti delle qualifiche funzionali quinta o sesta: massimo punti 1
2)
per i posti delle qualifiche funzionali terza e quarta: massimo punti 1.
(26)
Tabella aggiunta dalla L.R. 25 agosto 1978, n. 50. Successivamente l'intero
testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
B/2 (27)
CONCORSI
A POSTI DELLE QUALIFICHE PRIMA E SECONDA
Sono
valutabili, ai fini della valutazione comparativa di cui al terzo comma
dell'art. 9 del Reg. n. 16/1976, aggiunto dall'art. 4 del presente regolamento
(28), esclusivamente i seguenti titoli da valutare a parità di merito dopo la
prova attitudinale ed il colloquio:
a)
carico familiare. Il punteggio è attribuito sulla base delle norme che regolano
il diritto teorico al percepimento degli assegni familiari secondo le norme
INPS ed è graduato secondo l'obbligo di prestare gli alimenti in base alle
norme del codice civile:
coniugepunti1,00figli
(legittimi, naturali e adottivi) ciascunopunti0,80altri familiari
(limitatamente ai genitori, fratelli e sorelle, nipoti orfani di entrambi i
genitori ed affiliati) ciascunopunti0,40
b)
reddito familiare. Il punteggio è attribuito sulla base di idonea
documentazione degli uffici finanziari statali, accompagnata dallo stato di
famiglia.
Al
candidato il cui reddito familiare non superi lire 1.800.000 vengono attribuiti
punti 2,50
Tale
punteggio verrà ridotto di punti 0,10 per ogni 100.000 lire di reddito o
frazione superiore a lire 50.000. I redditi pari o superiori a lire 4.300.000,
pertanto, non riceveranno alcun punteggio.
La
Giunta regionale adegua, con propria deliberazione da adottare entro il mese di
gennaio di ciascun anno, i predetti massimali, in relazione all'indice rilevato
per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per i dipendenti
statali.
c)
stato di occupazione. Il punteggio è attribuito sulla base di idonea
documentazione rilasciata dalle sezioni comunali di collocamento o
certificazioni equipollenti.
1)
stato di disoccupazione del candidato:
alla
data di scadenza del bando, punti 0,10
per
ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di disoccupazione anteriore alla
data di indizione del concorso, limitatamente ad un anno, fino ad un punteggio,
massimo di 1,20, punti 0,10
2)
stato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare:
per
ogni componente disoccupato alla data di indizione del concorso, punti 0,05.
(27)
Tabella aggiunta dalla L.R. 25 agosto 1978, n. 50. Successivamente l'intero
testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
(28)
Il riferimento è da intendersi all'art. 4, L.R. 25 agosto 1978, n. 50.