L.R. 14 gennaio 1977, n. 5 (1).

Norme di attuazione degli interventi per il credito all'agricoltura previsti dal D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 19 gennaio 1977, n. 3.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare interventi nel settore del credito agrario, ai sensi del D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Mutui di miglioramento fondiario.

 

[Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario - della durata massima di anni ventidue compreso il periodo di preammortamento - che saranno autorizzati dalla Giunta regionale e contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, da imprenditori agricoli singoli od associati, è autorizzata, quale limite di impegno annuo per gli esercizi dal 1975 al 1996, la spesa di lire 595 milioni, così ripartita:

a) L. 297.500.000, per interventi straordinari ed urgenti destinati al risanamento, ampliamento e ammodernamento delle abitazioni rurali di coltivatori diretti, proprietari od affittuari, e dei mezzadri;

b) L. 297.500.000, per interventi destinati alla creazione ed al potenziamento di strutture zootecniche, aziendali ed interaziendali, con priorità per le richieste che saranno inoltrate da coltivatori diretti e loro organismi associativi.

Allo scopo di assicurare completa e, tempestiva utilizzazione delle disponibilità finanziarie, la Giunta regionale è autorizzata, dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a modificare, nell'ambito del predetto limite complessivo di impegno, la ripartizione sopra indicata.

In casi particolari, può essere consentita anche la costruzione di nuove abitazioni, sempreché non sia ritenuto più conveniente il rifacimento del fabbricato esistente.

Le agevolazioni possono essere concesse anche per il riattamento, ampliamento e ammodernamento di case di proprietà dei coltivatori diretti situate nei centri rurali dei territori montani, a condizione che la famiglia del richiedente vi risieda stabilmente e che il fondo coltivato sia sprovvisto di abitazione] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Prestiti di conduzione.

 

[  ] (5).

 

(5) Articolo abrogato dall'art. 19, L.R. 12 giugno 1989, n. 17. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Presentazione ed istruttoria delle domande.

 

[Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 2 lett. a) della presente legge, indirizzate alla Giunta regionale, devono essere presentate all'Ufficio agricolo provinciale competente per territorio;

quelle intese ad ottenere i benefici previsti dall'art. 2 lett. b) e dall'art. 3 vanno indirizzate all'Ente di sviluppo nell'Umbria.

Ai fini dell'istruttoria tecnico-economica, hanno diritto di precedenza le domande:

- per le quali sia stato dato il consenso all'inizio dei lavori, rilasciato dai dipendenti Ispettorati in osservanza di quanto disposto dalla Giunta regionale con Delib. 3 agosto 1973, n. 592;

- inoltrate da affittuari e da mezzadri ed anche da concedenti in affitto o mezzadria, per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dalla presente legge, per le quali sia già intervenuto il parere favorevole ai sensi degli artt. 11, 14 e 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e dell'art. 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756;

- già presentate ai sensi della L.R. 30 maggio 1974, n. 38 e della L.R. 30 giugno 1973, n. 30, per interventi previsti dalla presente legge, e non finanziate per esaurimento dei relativi fondi] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Tassi di interesse. Fondo interbancario di garanzia.

 

[Alle operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio previste dalla presente legge si applicano le disposizioni in materia di tassi di interesse e di intervento del fondo interbancario di garanzia previste dal D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125 ed eventuali successive modificazioni] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Concorso della Regione e convenzioni con Istituti ed Enti.

 

[Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui e sui prestiti di cui ai precedenti articoli è concesso agli Istituti ed Enti abilitati al credito agrario che praticano i tassi di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella fissata con decreto interministeriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni.

Apposite convenzioni regoleranno i rapporti tra gli Istituti ed Enti di cui al comma precedente e la Regione prevedendo, in particolare:

- le modalità ed i tempi di erogazione dei mutui e dei prestiti;

- le forme di garanzia a favore degli Istituti;

- le procedure per la liquidazione del concorso regionale negli interessi] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Disposizioni finanziarie.

 

[Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge saranno imputati al bilancio regionale come segue:

- quelli di cui all'art. 2, al cap. 5011 del bilancio dell'esercizio 1975 - residui - e di quelli successivi fino al 1996.

- quelli di cui all'art. 3, al cap. 5012 del bilancio dell'esercizio 1975 - residui.

Le somme non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate in quelli successivi] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

Disposizioni finali.

 

[Durante il periodo di applicazione della presente legge, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio, con frequenza almeno annuale, relazioni inerenti l'operatività della legge stessa] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9

 

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (11).

 

 

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.