L.R.
27 gennaio 1977, n. 8 (1).
Regolamentazione
del servizio di assistenza dei nefropatici cronici.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 febbraio 1977, n. 5.
Art.
1
Organizzazione
dell'assistenza.
La
Regione istituisce il servizio di dialisi per l'assistenza dei nefropatici
cronici per i quali non sia necessario procedere a ricovero ospedaliero e
concede contributi per trapianti renali, secondo le modalità degli articoli
successivi.
Art.
2
Contenuti.
L'assistenza
di cui all'articolo precedente consiste:
a)
nel trattamento conservativo medico, affidato ai servizi ospedalieri, fatti
salvi gli oneri incombenti sugli enti gestori dell'assicurazione contro le
malattie;
b)
nella consulenza per il trattamento dietetico, affidato ai servizi ospedalieri
e nell'eventuale assistenza dietetica svolta dai Comuni nell'ambito della legge
regionale 23 febbraio 1973, n. 12;
c)
nell'assistenza per l'adeguamento dell'attività lavorativa al grado di
invalidità che spetta ai servizi socio-assistenziali delle U.L.S.S.S. (Unità
locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali);
d)
nei trattamenti dialitici, domiciliari o ambulatoriali ad assistenza limitata
secondo le norme di cui ai successivi artt. 3 e 4;
e)
nella consulenza telefonica per il paziente in trattamento dialitico
domiciliare e per il suo assistente, di cui al successivo art. 5;
f)
nel trasporto dal domicilio al servizio di trattamento dialitico (2);
g)
nell'addestramento del personale di assistenza al trattamento dialitico secondo
le norme previste al successivo art. 7.
(2)
Lettera così sostituita dall'articolo unico, L.R. 26 luglio 1977, n. 35.
Art.
3
Dialisi
domiciliare.
Per
trattamento dialitico domiciliare si intende una tecnica affidata, nella sua
condotta operativa, direttamente al paziente, che la effettua senza la presenza
di personale sanitario o con l'ausilio di un familiare o terzo da lui
designato, entrambi addestrati dal servizio dialitico ospedaliero.
Art.
4
Dialisi
ambulatoriale ed assistenza limitata.
Per
trattamento dialitico ambulatoriale ad assistenza limitata si intende una
tecnica affidata ad un operatore sanitario che assiste nell'ambito dei servizi
ospedalieri ed extraospedalieri anche più pazienti contemporaneamente.
Art.
5
Consulenza
telefonica.
L'ospedale
organizza presso il servizio dialitico la consulenza telefonica, per il
paziente in trattamento domiciliare e per il suo assistente, nelle ore
concordate per l'effettuazione della dialisi.
Il
paziente ed il suo assistente debbono segnalare qualsiasi situazione che, a
loro giudizio, si discosti dal normale svolgimento del trattamento dialitico e,
in caso di incidente, debbono immediatamente collegarsi con il servizio.
Attraverso
la consulenza telefonica il medico del servizio dialitico ospedaliero consiglia
la soluzione più opportuna, assicura, in caso di necessità, il pronto
intervento tecnico del servizio stesso e decide il ricovero di urgenza.
Il
servizio dialitico ospedaliero non risponde alle conseguenze derivanti da
irreperibilità o mancata disponibilità nel caso di collegamenti telefonici per
trattamenti dialitici effettuati in orari non concordati.
Art.
6
Responsabilità.
I
servizi dialitici ospedalieri autorizzati dal piano regionale hanno la
responsabilità tecnica dell'assistenza dei pazienti in dialisi domiciliare ed
ambulatoriale ad assistenza limitata.
Il
personale di altri presidi utilizzato per tale assistenza dipende
funzionalmente dai servizi dialitici ospedalieri.
La
direzione sanitaria dell'ospedale dell'unità locale sanitaria e
socio-assistenziale assicura i collegamenti con i servizi dialitici ospedalieri
sia per la dialisi che per gli interventi conservativi medici e dietetici.
Art.
7
Corsi
di addestramento.
Il
paziente, il suo assistente e l'operatore previsto al precedente art. 4 vengono
messi in grado di attendere al trattamento dialitico domiciliare e
ambulatoriale ad assistenza limitata attraverso la frequenza di corsi appositi
autorizzati dalla Giunta regionale presso i servizi dialitici ospedalieri ai
quali gli interessati sono obbligati a partecipare se intendono avvalersi del
servizio.
Art.
8
Contributi
spese telefoniche.
La
Giunta regionale concede ai nefropatici non abbienti un contributo per
l'installazione dell'apparecchio telefonico a domicilio.
Art.
9
Doveri
del paziente nell'esercizio della dialisi domiciliare.
Le
sedute di dialisi devono avvenire nei giorni e nelle ore concordate con il
servizio dialitico ospedaliero.
Qualsiasi
seduta di dialisi in ore e giorni diversi da quelli fissati deve essere
concordata oppure, in caso di emergenza, tempestivamente segnalata. Il servizio
dialitico ospedaliero non risponde delle conseguenze di una mancata
reperibilità degli operatori sanitari se la dialisi viene eseguita in orari non
concordati.
Il
paziente deve condurre il trattamento secondo le regole apprese durante il
corso accettando inoltre eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici
responsabili del programma o imposte dagli sviluppi del programma stesso. Non
sono consentite variazioni se non preventivamente concordate con il servizio dialitico
ospedaliero.
Il
paziente deve dare tempestivamente segnalazioni di qualsiasi situazione
anormale o di incidente di qualsiasi entità al servizio dialitico ospedaliero
che impartirà le opportune istruzioni.
Art.
10
Norme
di indirizzo per i corsi.
Il
Consiglio regionale con proprio regolamento disciplina la durata, il contenuto,
lo svolgimento dei corsi e la nomina dei docenti, stabilisce i requisiti per
l'ammissione, la composizione delle commissioni giudicatrici le modalità
relative alla distribuzione, uso delle apparecchiature e dei materiali, nonché
le garanzie assicurative (3).
(3)
In attuazione del presente articolo vedi il Reg. 22 agosto 1977, n. 47.
Art.
11
Contributi
trapianti renali.
Ai
nefropatici, sia per la tipizzazione sia per l'operazione di trapianto renale,
la Giunta regionale eroga contributi nei limiti previsti dall'ultimo comma
dell'art. 5 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15.
Art.
12
Delega
di funzioni.
Le
funzioni relative all'espletamento del servizio di cui alla presente legge sono
delegate ai consorzi per le U.L.S.S.S. previsti dalla legge regionale 14
novembre 1974, salvo quelle direttamente attribuite agli Enti ospedalieri.
Nell'espletamento
delle funzioni delegate i consorzi si avvalgono dei servizi dialitici ospedalieri.
Per
l'esercizio della delega valgono le disposizioni di cui al titolo IV della
legge regionale sopra citata.
Art.
13
Norma
transitoria.
Sino
alla costituzione dei consorzi per le U.L.S.S.S. le funzioni di cui all'art. 12
sono delegate ai comuni.
Art.
14
La
legge regionale 3 settembre 1974, n. 56, concernente: «Interventi a favore dei
nefropatici cronici» è abrogata.
Art.
15
Norma
finanziaria.
Per
il finanziamento degli oneri derivanti ai consorzi, e fino alla loro
costituzione, ai singoli comuni, dalle prestazioni previste dall'art. 2,
lettere c), e), f), g) è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di L. 38.400.000
da imputare al cap. 2461 del bilancio regionale dello stesso esercizio
denominato: "Spese per i servizi di assistenza ai nefropatici
cronici" di nuova istituzione.
(4)
Per
gli esercizi successivi il relativo stanziamento sarà determinato con legge di
bilancio.
Le
somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate per lo stesso fine negli
esercizi successivi.
Gli
enti delegati sono tenuti a presentare entro il 31 marzo di ogni anno,
dettagliati e documentati rendiconti.
(4)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1976, approvato con L.R. 16 aprile 1976, n. 18.