L.R. 17 febbraio 1977, n. 12 (1).

Interventi straordinari per la acquisizione pubblica di beni culturali e per la realizzazione di iniziative di promozione culturale (2).

 

 

(1)Pubblicata nel B.U. Umbria 23 febbraio 1977, n. 8.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[In connessione con gli obiettivi programmatici di sviluppo e coordinamento delle biblioteche, musei, ed archivi degli Enti locali indicati nella legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, e fino alla costituzione dei Consorzi tra comuni da essa previsti, la Regione provvede direttamente e in via straordinaria:

a) all'acquisizione, al fine della loro messa a disposizione della collettività, di beni o universalità di beni, anche di proprietà privata che presentino rilevante valore storico, artistico o culturale d'interesse locale;

b) alla realizzazione, anche in concorso con altri Enti, di iniziative idonee dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale umbro nell'ambito nazionale e internazionale;

c) all'erogazione, al di fuori delle previsioni della legge regionale 9 agosto 1972, n. 16, di contributi a Enti, associazioni o gruppi di promozione culturale per la realizzazione di iniziative specifiche di interesse locale, particolarmente qualificate, che si armonizzino con gli obiettivi della programmazione regionale] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abroato dall'art. 11, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Gli interventi di cui all'articolo precedente sono deliberati, sentita la III commissione consiliare permanente, dalla Giunta regionale, la quale, fino alla costituzione della Consulta per la conservazione e l'uso dei beni culturali, di cui all'art. 8, legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, e in relazione all'importanza delle singole iniziative, può avvalersi della consulenza degli Enti, delle associazioni e degli organismi individuati dalla legge quali componenti della Consulta stessa] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abroato dall'art. 11, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di L. 109.900.000 da imputare al cap. 4515 di nuova istituzione del bilancio 1977, denominato: "interventi straordinari per l'acquisizione pubblica dei beni culturali e per la realizzazione di iniziative di promozione culturale".

Lo stanziamento è così ripartito:

L. 50.000.000 per gli scopi di cui all'art. 1, lettera a);

L. 40.000.000 per gli scopi di cui all'art. 1, lettera b);

L. 19.900.000 per gli scopi di cui all'art. 1, lettera c).

All'onere suddetto sarà fatto fronte - ai sensi e per gli effetti della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - con la disponibilità esistente sul cap. 4680: "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del bilancio relativo all'esercizio 1976] (5).

 

 

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abroato dall'art. 11, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.