L.R.
17 febbraio 1977, n. 12 (1).
Interventi
straordinari per la acquisizione pubblica di beni culturali e per la
realizzazione di iniziative di promozione culturale (2).
(1)Pubblicata
nel B.U. Umbria 23 febbraio 1977, n. 8.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lett. c), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[In
connessione con gli obiettivi programmatici di sviluppo e coordinamento delle
biblioteche, musei, ed archivi degli Enti locali indicati nella legge regionale
3 giugno 1975, n. 39, e fino alla costituzione dei Consorzi tra comuni da essa
previsti, la Regione provvede direttamente e in via straordinaria:
a)
all'acquisizione, al fine della loro messa a disposizione della collettività,
di beni o universalità di beni, anche di proprietà privata che presentino
rilevante valore storico, artistico o culturale d'interesse locale;
b)
alla realizzazione, anche in concorso con altri Enti, di iniziative idonee
dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale umbro nell'ambito
nazionale e internazionale;
c)
all'erogazione, al di fuori delle previsioni della legge regionale 9 agosto
1972, n. 16, di contributi a Enti, associazioni o gruppi di promozione
culturale per la realizzazione di iniziative specifiche di interesse locale,
particolarmente qualificate, che si armonizzino con gli obiettivi della
programmazione regionale] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abroato dall'art. 11, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[Gli
interventi di cui all'articolo precedente sono deliberati, sentita la III
commissione consiliare permanente, dalla Giunta regionale, la quale, fino alla
costituzione della Consulta per la conservazione e l'uso dei beni culturali, di
cui all'art. 8, legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, e in relazione
all'importanza delle singole iniziative, può avvalersi della consulenza degli
Enti, delle associazioni e degli organismi individuati dalla legge quali
componenti della Consulta stessa] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abroato dall'art. 11, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[Per
il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge è autorizzata
per l'anno 1976 la spesa di L. 109.900.000 da imputare al cap. 4515 di nuova
istituzione del bilancio 1977, denominato: "interventi straordinari per
l'acquisizione pubblica dei beni culturali e per la realizzazione di iniziative
di promozione culturale".
Lo
stanziamento è così ripartito:
L.
50.000.000 per gli scopi di cui all'art. 1, lettera a);
L.
40.000.000 per gli scopi di cui all'art. 1, lettera b);
L.
19.900.000 per gli scopi di cui all'art. 1, lettera c).
All'onere
suddetto sarà fatto fronte - ai sensi e per gli effetti della legge 27 febbraio
1955, n. 64 - con la disponibilità esistente sul cap. 4680: "Fondo per far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del
bilancio relativo all'esercizio 1976] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abroato dall'art. 11, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.