L.R.
26 aprile 1977, n. 18 (1).
Legge
regionale 30 maggio 1974, n. 38: «Stralcio per l'anno 1973 del programma
regionale di sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui all'art. 9 della
legge 16 maggio 1970, n. 281. Interventi a favore dell'agricoltura».
Rifinanziamento con modifiche ed integrazioni. Determinazioni (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 27 aprile 1977, n. 18.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 13, comma 1, lett. d), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[Per
la prosecuzione di interventi a favore dell'agricoltura previsti dalla legge
regionale 30 maggio 1974, n. 38, sono autorizzati, per l'esercizio 1977, i
seguenti impegni di spesa riferiti alle sottoindicate provvidenze di cui
all'art. 1 della richiamata legge:
a)
Contributi in conto capitale per l'attività dimostrativa e l'assistenza tecnica
nonché contributi in conto capitale per l'assistenza tecnico-economica alla
cooperazione e per la elaborazione dei piani zonali, lire 90.000.000
e)
Contributi in conto interessi sui prestiti quinquennali per lo sviluppo della
meccanizzazione agricola, lire 150.000.000
f)
Contributi in conto interessi sui prestiti per lo sviluppo della zootecnia,
lire 80.000.000
l)
Contributi in conto interessi sui mutui ventennali per il miglioramento delle
strutture aziendali:
limite
per l'anno 1977 L. 160.000.000
limite
per l'anno 1978 L.240.000.000 (3).
Gli
interventi di cui alle precedenti lett. e) ed f) sono attuabili anche per le
operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 - n. 2 - della
legge 5 luglio 1928, n. 1760, autorizzate dall'Ente di sviluppo nell'Umbria ed
effettuate dagli Istituti ed Enti che applicano il tasso di interesse e le
aliquote accessorie in misura comunque non superiore a quella massima
determinata con decreto interministeriale ai sensi dell'art. 34 della legge 2
giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni.
Per
l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma precedente si
confermano le procedure previste dalla legge regionale 30 maggio 1974, n. 38,
adeguate per quanto deriva dal precedente comma] (4).
(3)
Lettera così sostituita dall'art. 8, L.R. 1° settembre 1977, n. 53.
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[La
Regione può intervenire a sostegno dei beneficiari di finanziamenti comunitari
o statali destinati alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario,
mediante concorso nel pagamento degli interessi relativi a:
-
operazioni di prefinanziamento necessarie per dare inizio ai lavori;
-
mutui, di durata ventennale, contratti per la copertura di maggiori oneri
conseguenti all'aumento dei costi, di importo pari alla differenza tra la spesa
determinata nelle gare di appalto o licitazione privata, e comunque risultante
in sede di collaudo, e quella ammessa al finanziamento pubblico.
Il
concorso della Regione è concesso per le operazioni effettuate dagli Istituti
abilitati all'esercizio del credito agrario che applicano il tasso di interesse
e le aliquote accessorie in misura comunque non superiore a quella massima
determinata con decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 34 della legge 2
giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni, per il credito
agrario di miglioramento.
Le
domande volte ad ottenere i benefici di cui al presente articolo, indirizzate
alla Giunta regionale, devono essere presentate ai dipendenti Uffici dalla
medesima indicati.
Il
concorso negli interessi viene concesso con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su conforme proposta della stessa] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[L'onere
di lire 90.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a) del
precedente art. 1 sarà imputato al cap. 3471, di nuova istituzione, denominato:
«Contributi in conto capitale per l'attività dimostrativa e l'assistenza
tecnico-economica alla cooperazione e per la elaborazione dei piani zonali
(L.R. 30 maggio 1974, n. 38)» del bilancio regionale per l'esercizio 1977.
L'onere
per gli interventi di cui alle lettere e), f), l), dello stesso art. 1 è
stabilito in lire 390.000.000 per l'anno 1977, in lire 630.000.000 per ciascuno
degli anni dal 1978 al 1981, in lire 400.000.000 per gli anni al 1982 al 1997 e
in lire 240.000.000 per l'anno 1998. Negli stessi importi sono determinate le
annualità da scrivere nei bilanci dei corrispondenti esercizi (6).
Le
annualità di lire 160.000.000 e quella di lire 240.000.000 a carico dei bilanci
degli esercizi, rispettivamente, 1977 e 1978, e relative ai contributi sui
mutui ventennali, sono destinate al pagamento del concorso negli interessi di
preammortamento dei mutui medesimi (7).
Gli
oneri di cui al precedente secondo comma saranno imputati al cap. 3480
denominato "Contributi della Regione nel pagamento degli interessi sui
mutui e prestiti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1974, n. 38,
del bilancio dell'esercizio 1977 e di quelli successivi" (8).
Per
gli interventi previsti dal precedente art. 2 è autorizzata la spesa annua di
lire 50 milioni da imputare al cap. 3480 del bilancio dell'esercizio 1977, la
cui denominazione è così modificata: «Contributi della Regione sul pagamento
degli interessi dei mutui di cui all'art. 1 della legge regionale 30 maggio
1974, n. 38, ivi compresi gli oneri di prefinanziamento».
All'onere
predetto si farà fronte per l'anno 1977 mediante prelievo di pari importo dal
cap. 3110 dello stesso bilancio.
Agli
oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, per
l'esercizio 1977 e per quelli successivi, si farà fronte mediante la quota del
Fondo per i programmi regionali di sviluppo ex art. 9 della legge 16 maggio
1970, n. 281.
Le
somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate
negli esercizi successivi.
] (9) (10).
(6)
Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono gli originari
commi dal secondo al quinto, per effetto di quanto disposto dall'art. 8, L.R.
1° settembre 1977, n. 53.
(7)
Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono gli originari
commi dal secondo al quinto, per effetto di quanto disposto dall'art. 8, L.R.
1ø settembre 1977, n. 53.
(8)
Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono gli originari
commi dal secondo al quinto, per effetto di quanto disposto dall'art. 8, L.R.
1° settembre 1977, n. 53.
(9)
Il presente comma, che si omette, apportava variazioni al bilancio di
previsione per il 1977, approvato con L.R. 14 giugno 1977, n. 27.
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.