L.R. 26 aprile 1977, n. 18 (1).

Legge regionale 30 maggio 1974, n. 38: «Stralcio per l'anno 1973 del programma regionale di sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Interventi a favore dell'agricoltura». Rifinanziamento con modifiche ed integrazioni. Determinazioni (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 aprile 1977, n. 18.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 13, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Per la prosecuzione di interventi a favore dell'agricoltura previsti dalla legge regionale 30 maggio 1974, n. 38, sono autorizzati, per l'esercizio 1977, i seguenti impegni di spesa riferiti alle sottoindicate provvidenze di cui all'art. 1 della richiamata legge:

a) Contributi in conto capitale per l'attività dimostrativa e l'assistenza tecnica nonché contributi in conto capitale per l'assistenza tecnico-economica alla cooperazione e per la elaborazione dei piani zonali, lire 90.000.000

e) Contributi in conto interessi sui prestiti quinquennali per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, lire 150.000.000

f) Contributi in conto interessi sui prestiti per lo sviluppo della zootecnia, lire 80.000.000

l) Contributi in conto interessi sui mutui ventennali per il miglioramento delle strutture aziendali:

limite per l'anno 1977 L. 160.000.000

limite per l'anno 1978 L.240.000.000 (3).

Gli interventi di cui alle precedenti lett. e) ed f) sono attuabili anche per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 - n. 2 - della legge 5 luglio 1928, n. 1760, autorizzate dall'Ente di sviluppo nell'Umbria ed effettuate dagli Istituti ed Enti che applicano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura comunque non superiore a quella massima determinata con decreto interministeriale ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma precedente si confermano le procedure previste dalla legge regionale 30 maggio 1974, n. 38, adeguate per quanto deriva dal precedente comma] (4).

 

(3) Lettera così sostituita dall'art. 8, L.R. 1° settembre 1977, n. 53.

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[La Regione può intervenire a sostegno dei beneficiari di finanziamenti comunitari o statali destinati alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario, mediante concorso nel pagamento degli interessi relativi a:

- operazioni di prefinanziamento necessarie per dare inizio ai lavori;

- mutui, di durata ventennale, contratti per la copertura di maggiori oneri conseguenti all'aumento dei costi, di importo pari alla differenza tra la spesa determinata nelle gare di appalto o licitazione privata, e comunque risultante in sede di collaudo, e quella ammessa al finanziamento pubblico.

Il concorso della Regione è concesso per le operazioni effettuate dagli Istituti abilitati all'esercizio del credito agrario che applicano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura comunque non superiore a quella massima determinata con decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni, per il credito agrario di miglioramento.

Le domande volte ad ottenere i benefici di cui al presente articolo, indirizzate alla Giunta regionale, devono essere presentate ai dipendenti Uffici dalla medesima indicati.

Il concorso negli interessi viene concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta della stessa] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[L'onere di lire 90.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 1 sarà imputato al cap. 3471, di nuova istituzione, denominato: «Contributi in conto capitale per l'attività dimostrativa e l'assistenza tecnico-economica alla cooperazione e per la elaborazione dei piani zonali (L.R. 30 maggio 1974, n. 38)» del bilancio regionale per l'esercizio 1977.

L'onere per gli interventi di cui alle lettere e), f), l), dello stesso art. 1 è stabilito in lire 390.000.000 per l'anno 1977, in lire 630.000.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981, in lire 400.000.000 per gli anni al 1982 al 1997 e in lire 240.000.000 per l'anno 1998. Negli stessi importi sono determinate le annualità da scrivere nei bilanci dei corrispondenti esercizi (6).

Le annualità di lire 160.000.000 e quella di lire 240.000.000 a carico dei bilanci degli esercizi, rispettivamente, 1977 e 1978, e relative ai contributi sui mutui ventennali, sono destinate al pagamento del concorso negli interessi di preammortamento dei mutui medesimi (7).

Gli oneri di cui al precedente secondo comma saranno imputati al cap. 3480 denominato "Contributi della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1974, n. 38, del bilancio dell'esercizio 1977 e di quelli successivi" (8).

Per gli interventi previsti dal precedente art. 2 è autorizzata la spesa annua di lire 50 milioni da imputare al cap. 3480 del bilancio dell'esercizio 1977, la cui denominazione è così modificata: «Contributi della Regione sul pagamento degli interessi dei mutui di cui all'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1974, n. 38, ivi compresi gli oneri di prefinanziamento».

All'onere predetto si farà fronte per l'anno 1977 mediante prelievo di pari importo dal cap. 3110 dello stesso bilancio.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, per l'esercizio 1977 e per quelli successivi, si farà fronte mediante la quota del Fondo per i programmi regionali di sviluppo ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

 ] (9) (10).

 

(6) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono gli originari commi dal secondo al quinto, per effetto di quanto disposto dall'art. 8, L.R. 1° settembre 1977, n. 53.

(7) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono gli originari commi dal secondo al quinto, per effetto di quanto disposto dall'art. 8, L.R. 1ø settembre 1977, n. 53.

(8) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono gli originari commi dal secondo al quinto, per effetto di quanto disposto dall'art. 8, L.R. 1° settembre 1977, n. 53.

(9) Il presente comma, che si omette, apportava variazioni al bilancio di previsione per il 1977, approvato con L.R. 14 giugno 1977, n. 27.

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] (11).

 

 

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.