L.R.
26 aprile 1977, n. 19 (1).
Norme
per l'avvio dell'applicazione della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 27 aprile 1977, n. 18.
Art.
1
Allo
scopo di avviare la realizzazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie
di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, le somme disponibili sui
capitoli 4470 e 4471 del bilancio per gli esercizi 1975, 1977 e successivi
vengono assegnate, per la quota di spettanza, ai singoli consorzi di cui al
titolo secondo della stessa legge, una volta costituiti.
Le
erogazioni finanziarie previste dalla legge regionale 26 maggio 1975, n. 36,
vengono effettuate in favore dei consorzi, dal momento della loro costituzione.
Art.
2
Per
gli effetti di cui al precedente art. 1, la ripartizione dello stanziamento
viene effettuata tenendo conto dei criteri di cui all'art. 8 della citata legge
regionale 14 novembre 1974, n. 57.
La
quota spettante a ciascun consorzio viene erogata entro trenta giorni dalla
costituzione degli organi statutari.
Art.
3
(2)
(2)
Sostituisce l'art. 8, L.R. 14 novembre 1974, n. 57.
Art.
4
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.