L.R. 26 maggio 1977, n.
22 (1).
Modificazioni alla legge
regionale 23 febbraio 1973, n. 12, recante norme per l'assistenza a favore di
minori, anziani e inabili al lavoro.
(1) Pubblicata nel B.U.
Umbria 1° giugno 1977, n. 23.
Art. 1
Alla legge regionale 23
febbraio 1973, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni.
Art. 2
Al primo comma dell'art.
2 vengono sostituite le parole "Ai comuni della Regione, singoli o
associati, .." con le seguenti: "Ai consorzi dei comuni, e fino alla
loro costituzione, ai singoli comuni...".
(2)
(2) Aggiunge il secondo
comma all'art. 2, L.R. 23 febbraio 1973, n. 12.
Art. 3
(3)
(3) Sostituisce l'art.
3, L.R. 23 febbraio 1973, n. 12.
Art. 4
L'art. 5 è abrogato.
Art. 5
All'art. 6 le parole
"... la Giunta regionale..." sono sostituite dalla seguenti:
"... l'organo deliberativo competente del consorzio o del comune...".
Art. 6
All'art. 8 le parole:
"Qualora il sindaco o la Giunta municipale abbiano ..." sono
sostituite dalle seguenti: "Qualora sia stato..." e il periodo
"...il comune provvederà alla liquidazione delle spese di
competenza.." è sostituito dal seguente: "...la liquidazione delle
spese di competenza verrà disposta...".
Art. 7
L'art. 9 è abrogato.
Art. 8
(4).
Nel secondo comma dello
stesso art. 10 le parole: "...a tutti i comuni della Regione, singoli o
associati.." sono sostituite dalle seguenti: "...ai predetti
enti...".
(4) Sostituisce il primo
comma dell'art. 10, L.R. 23 febbraio 1973, n. 12.
Art. 9
L'art. 12 è abrogato.
Art. 10
La denominazione del
cap. 2470 è così modificata: "Consorzi nelle spese per il mantenimento dei
minori, degli anziani e degli inabili al lavoro".
E' conservato,
limitatamente all'anno finanziario 1977, lo stanziamento del cap. 2460 per il rimborso
delle spese sostenute dai comuni nell'espletamento dell'attività assistenziale
delegata fino all'entrata in vigore della presente legge.