L.R. 26 maggio 1977, n. 22 (1).

Modificazioni alla legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12, recante norme per l'assistenza a favore di minori, anziani e inabili al lavoro.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 1° giugno 1977, n. 23.

 

 

Art. 1

 

Alla legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni.

 

 

Art. 2

 

Al primo comma dell'art. 2 vengono sostituite le parole "Ai comuni della Regione, singoli o associati, .." con le seguenti: "Ai consorzi dei comuni, e fino alla loro costituzione, ai singoli comuni...".

 

 (2)

 

 

(2) Aggiunge il secondo comma all'art. 2, L.R. 23 febbraio 1973, n. 12.

 

 

Art. 3

 

 

 (3)

 

 

(3) Sostituisce l'art. 3, L.R. 23 febbraio 1973, n. 12.

 

 

Art. 4

 

L'art. 5 è abrogato.

 

 

Art. 5

 

All'art. 6 le parole "... la Giunta regionale..." sono sostituite dalla seguenti: "... l'organo deliberativo competente del consorzio o del comune...".

 

 

Art. 6

 

All'art. 8 le parole: "Qualora il sindaco o la Giunta municipale abbiano ..." sono sostituite dalle seguenti: "Qualora sia stato..." e il periodo "...il comune provvederà alla liquidazione delle spese di competenza.." è sostituito dal seguente: "...la liquidazione delle spese di competenza verrà disposta...".

 

 

Art. 7

 

L'art. 9 è abrogato.

 

 

Art. 8

 

 

 (4).

Nel secondo comma dello stesso art. 10 le parole: "...a tutti i comuni della Regione, singoli o associati.." sono sostituite dalle seguenti: "...ai predetti enti...".

 

(4) Sostituisce il primo comma dell'art. 10, L.R. 23 febbraio 1973, n. 12.

 

 

Art. 9

 

L'art. 12 è abrogato.

 

 

Art. 10

 

La denominazione del cap. 2470 è così modificata: "Consorzi nelle spese per il mantenimento dei minori, degli anziani e degli inabili al lavoro".

E' conservato, limitatamente all'anno finanziario 1977, lo stanziamento del cap. 2460 per il rimborso delle spese sostenute dai comuni nell'espletamento dell'attività assistenziale delegata fino all'entrata in vigore della presente legge.