L.R.
31 maggio 1977, n. 24 (1).
Proroga
dei termini previsti dall'art. 11, terzo comma, della legge regionale 3 giugno
1975, n. 40. Norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli
strumenti urbanistici e della legge regionale 12 luglio 1976, n. 31.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 1° giugno 1977, n. 23.
Art.
1
Il
termine previsto dall'art. 11, terzo comma, della legge regionale 3 giugno
1975, n. 40, per la costituzione dei consorzi e dall'art. 1 della legge
regionale 12 luglio 1976, n. 31, è prorogato al 30 settembre 1977.
Fino
a quando non sarà diversamente disposto restano salve tutte le altre norme
sostanziali e procedurali contenute nella citata legge regionale 3 giugno 1975,
n. 40.
Art.
2
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma,
della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione.