L.R.
4 luglio 1977, n. 32 (1).
Istituzione
dello schedario degli allevamenti zootecnici.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 luglio 1977, n. 30.
Art.
1
Al
fine di adeguare le dimensioni degli interventi della Regione alle effettive
necessità della zootecnia, è istituito lo schedario degli allevamenti
zootecnici presso l'Ufficio agricoltura del Dipartimento per i problemi
economici.
Le
rilevazioni riguardano, quale che ne sia la consistenza, gli allevamenti
zootecnici relativi in particolare alle seguenti specie animali: bovini, suini,
ovini e caprini, equini, allevati ad ogni titolo e di qualsiasi attitudine
funzionale.
Art.
2
Lo
schedario è costituito mediante segnalazioni effettuate dai singoli allevatori.
L'aggiornamento
dello schedario verrà attuato annualmente, sempre su segnalazione dei singoli
allevatori, da effettuarsi entro il 31 gennaio e avuto riguardo ai dati
relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.
Le
segnalazioni di cui ai precedenti commi devono pervenire all'Ufficio
agricoltura del Dipartimento per i problemi economici direttamente o per il
tramite dei comuni.
Art.
3
Per
la tenuta dello schedario e per il coordinamento dell'attività di raccolta e di
elaborazione dei dati, l'Ufficio agricoltura del Dipartimento per i problemi
economici è assistito da una apposita commissione tecnica con funzione
consultiva.
La
commissione, nominata con decreto dal Presidente della Giunta, è composta da un
rappresentante della Giunta con funzioni di presidente, e dai seguenti 12
membri (2):
-
1 funzionario dell'Ufficio agricoltura del Dipartimento per i problemi
economici per ciascuna delle sezioni di Perugia e Terni;
-
1 funzionario veterinario dell'Ufficio servizi sanitari e socio-assistenziali,
del Dipartimento per i servizi sociali;
-
1 rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura operanti nella regione;
-
1 rappresentante dell'Ente di sviluppo nell'Umbria;
-
1 rappresentante delle Organizzazioni sindacali;
-
1 rappresentante delle Associazioni allevatori;
-
1 rappresentante del Centro regionale umbro ricerche economiche e sociali
(C.R.U.R.E.S.);
-
3 rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole più
rappresentative.
Funge
da segretario un funzionario dell'Ufficio agricoltura del Dipartimento per i
problemi economici.
I
membri della commissione durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
(2)
Alinea così corretto con avviso di rettifica.
Art.
4
Nella
concessione delle provvidenze della Regione dirette al miglioramento ed al
potenziamento del settore zootecnico costituirà, a parità di condizioni, titolo
di preferenza avere segnalato e aggiornato i dati relativi agli allevamenti con
le modalità previste dal precedente art. 2.
Art.
5
L'Ispettorato
compartimentale agrario ogni anno ed entro la data del 30 settembre, previo
parere della commissione, stabilisce le modalità da seguire per la tenuta e
l'aggiornamento dello schedario, particolarmente per quanto concerne le specie
animali oggetto dell'indagine, la predisposizione della scheda di segnalazione,
l'effettuazione dei controlli sulla rispondenza dei dati segnalati.
Per
il primo impianto dello schedario l'Ufficio agricoltura del Dipartimento per i
problemi economici provvederà agli adempimenti di cui al comma precedente entro
3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.
6
Le
informazioni raccolte nello schedario sono vincolate al segreto d'ufficio e non
possono essere rese note per nessun motivo se non a titolo statistico
collettivo, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.
Art.
7
Sulle
somme stanziate con la presente legge graveranno tutte le spese per la
costituzione e l'aggiornamento dello schedario, nonché le spese per il
funzionamento e per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 5.
Per
l'attuazione della presente legge è stata stanziata per l'anno 1977 la somma di
lire 60 milioni da imputare al cap. 1190 rubrica 6 - zootecnia, di nuova
istituzione, denominato: «Spese per la istituzione e il funzionamento dello
schedario degli allevamenti zootecnici».
All'onere
previsto dalla presente legge si farà fronte mediante prelievo di pari importo
dal cap. 4680 del bilancio dell'esercizio 1977 denominato «Fondo per far fronte
ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (n. 4 dell'elenco 4
allegato al bilancio 1977).
Gli
stanziamenti per gli anni successivi saranno stabiliti con la legge di
approvazione del bilancio.
Art.
8
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.