L.R.
18 luglio 1977, n. 34 (1).
Disciplina
della istituzione di nuovi presėdi di diagnosi e cura. Norme transitorie.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1977, n. 32.
Articolo
unico
Fino
all'entrata in vigore del piano regionale per i servizi sanitari e
socio-assistenziali di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 e
comunque per un periodo non superiore ad un anno, č vietato il rilascio di
autorizzazioni all'apertura dei presėdi gestiti da privati di cui agli artt.
193 e 194 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265)
e di cui all'art. 96 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 (2).
Per
le domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente
legge, potrā essere rilasciata, secondo le attribuzioni espressamente indicate
dalla legge regionale 19 luglio 1972, n. 13, rispettivamente dal Consiglio
regionale e dalla Giunta regionale, autorizzazione in deroga al divieto
stabilito dalla presente legge, qualora la rete dei servizi sanitari esistenti
in ciascuno degli ambiti territoriali stabiliti dalla legge regionale 3 giugno
1975, n. 40, dovesse giustificare l'attivazione dei presėdi di cui al comma
precedente.
(2)
Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 1, L.R. 31
luglio 1978, n. 38.