L.R.
1 agosto 1977, n. 40 (1).
Calendario
venatorio 1977-1978.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 4 agosto 1977, n. 35, edizione straordinaria.
TITOLO
I
Art.
1
Ai
fini della tutela della selvaggina e delle colture agricole, il territorio
della Regione Umbria è soggetto al regime di caccia controllata secondo le
modalità enunciate negli articoli seguenti.
Art.
2
La
caccia vagante o da appostamento, anche con l'ausilio del cane, è consentita
dal 28 agosto 1977 al 1° gennaio 1978 alle seguenti specie:
alaudidi,
alzavola, averle, beccaccino, canapiglia, chiurlo, codone, colombaccio,
colombella, combattente, cormorano, cornacchia grigia, croccolone, fischione,
folaga, fringuello, frullino, gallinella d'acqua, gazza, ghiandoia, marzaiola,
merlo, mestolone, morette, moriglione, pantana, passeri, pavoncella, peppola,
pettegola, piro-piro, pispola, pittime, pivieri, prispolone, porciglione,
quaglia, rigogolo, storno, strillozzo, taccola, tordo bottaccio, tordo
sassello, tordela, tortora, totano, verdone, voltolino, beccaccia, cesena,
coniglio selvatico, donnola, faina, fagiano, francolino, frosone, lepre,
pernice rossa, puzzola, starna, tasso e volpe.
La
caccia alle specie di cui al precedente comma è consentita tre giorni per ogni
settimana, che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica,
mercoledì, giovedì e sabato.
Art.
3
La
caccia ai seguenti selvatici è consentita nei limiti di cui all'articolo
precedente, nei periodi appresso specificati:
cinghiale:
dal 1° novembre 1977 al 15 gennaio 1978;
maschi
del cervo e del daino: dal 1° novembre al 20 dicembre 1977;
coturnice:
dalla seconda domenica di ottobre 1977 al 1° gennaio 1978;
capriolo
maschio: dalla terza domenica di settembre al 1° novembre 1977 (2).
(2)Articolo
così sostituito dall'art. 1, L.R. 29 dicembre 1977, n. 65.
Art.
4
Dal
2 gennaio al 31 marzo 1978 è consentita la caccia per tre giorni alla
settimana, scelti con le modalità previste all'art. 2 solo da appostamento
fisso o temporaneo, secondo la seguente regolamentazione:
1)
dal 2 gennaio al 28 febbraio 1978 alle seguenti specie:
colombaccio,
colombella, alaudidi, alzavola, averle, beccaccia, beccaccino, canapiglia,
chiurlo, codone, combattente, cormorano, croccolone, fischione, folaga,
frullino, gallinella d'acqua, gambecchio, gazza, ghiandaia, mestolone, morette,
moriglione, nitticola, nocciolaia, passeri, pavoncella, peppola, pettegola,
piro-piro, pispola, pittime, pivieri, pispolone, porciglione, storno,
strillazzo, taccola, tordela, totano, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena
(3);
2)
dal 1° marzo al 31 marzo 1978 alle seguenti specie:
alaudidi,
beccaccia, beccaccino, cesena, colombaccio, colombella, cornacchia, ghiandaia,
palmipedi, trampolieri, storno, tordo bottaccio, tordo sassello.
Durante
tutto il periodo tra il 2 gennaio e il 31 marzo 1978 per accedere agli
appostamenti di caccia i cacciatori dovranno trasportare il fucile smontato o
in custodia.
(3)
Punto così sostituito dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 1977, n. 65.
Art.
5
È
sempre vietata la caccia in botte o lo scaccio della selvaggina con barche a
motore.
Art.
6
L'addestramento
e l'allenamento dei cani da ferma è consentito come segue:
1)
nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale
protetta soltanto nei campi di addestramento debitamente autorizzati dai
rispettivi comitati provinciali della caccia;
2)
nei quindici giorni precedenti la suddetta apertura della caccia, su tutto il
territorio regionale limitatamente alle stoppie ed ai campi non sottoposti a
coltura con l'esclusione dei boschi e cespugliati, con il rispetto di una
distanza non inferiore a m. 500 dalle riserve di caccia.
TITOLO
II
Art.
7
Per
ogni giornata di caccia è consentito ad ogni titolare di licenza, abbattere o
catturare i seguenti capi di selvaggina:
a)
fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, lepre comune: n. 3 capi complessivi
di cui una sola lepre, una sola coturnice due sole starne o pernici rosse;
b)
capriolo maschio, cervo maschio, daino maschio e cinghiale: un solo capo
complessivamente;
c)
n. 30 capi complessivi della restante selvaggina consentita.
Art.
8
Al
fine di garantire il controllo sull'osservanza delle disposizioni previste
dalla presente legge è istituito un tesserino regionale sul quale saranno
riportate le limitazioni di tempo, di luogo, di specie, del numero di capi da
abbattere o catturare, nonché le norme per l'uso del tesserino stesso.
Sono
estese a tutte le riserve di caccia esistenti nella Regione le limitazioni di
tempo, di specie e di numero di capi di selvaggina migratoria da abbattere o
catturare previste dalla presente legge.
La
Giunta regionale predispone lo schema di tesserino che viene rilasciato dai
comitati provinciali della caccia, previo versamento di L. 1.000.
Gli
eventuali proventi dovranno essere destinati, salvo recupero delle spese di
stampa e distribuzione, a spese di ripopolamento nel territorio provinciale.
Art.
9
I
cacciatori non residenti in Umbria, salvo il caso previsto dal successivo comma
terzo del presente articolo, possono richiedere il tesserino da un
comitato-caccia umbro, direttamente oppure tramite il comitato della caccia
della provincia di residenza.
I
cacciatori non residenti in Umbria potranno ottenere il rilascio del tesserino
sopradetto soltanto se in possesso di quello valido nella provincia o nella
Regione di residenza, quando vi sia richiesto.
In
caso di accordo stabilito con altre regioni, da indicarsi nel calendario
venatorio, i tesserini rilasciati dalle regioni partecipanti all'accordo stesso
hanno validità anche sul territorio della Regione Umbria.
Il
tesserino rilasciato dalla Regione o dalla provincia di residenza - quando
richiesto - dovrà sempre essere presentato unitamente a quello della Regione
Umbria.
Le
giornate di caccia comunque effettuate in altra Regione sono considerate come
compiute nel territorio dell'Umbria.
Art.
10
I
comitati provinciali della caccia pubblicato con propria deliberazione il
calendario venatorio della provincia relativo all'intera annata venatoria
1977-1978, in applicazione delle disposizioni della presente legge.
Art.
11
Per
la mancata osservanza delle norme previste dalla presente legge si applicano le
sanzioni di cui all'art. 12-bis del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e
successive modificazioni.
Art.
12
Per
tutto quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio al testo unico 5
giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.
Art.
13
La
presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma,
della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale, ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.