Reg.
22 agosto 1977, n. 47 (1).
Regolamento
in esecuzione all'art. 10 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 24 agosto 1977, n. 38.
Art.
1
Oggetto
del regolamento.
Il
presente regolamento detta norme sulla esecuzione della dialisi domiciliare ai
sensi e per gli effetti della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8.
Art.
2
Organizzazione
dei corsi di addestramento.
Gli
enti ospedalieri presso i quali operino i servizi di emodialisi, che intendano
organizzare i corsi di addestramento di cui all'art. 7 della legge regionale 27
gennaio 1977, n. 8, avanzano richiesta motivata al Presidente della Giunta
regionale.
Art.
3
Commissione
per l'accertamento della idoneità alla dialisi domiciliare.
Ciascun
ente ospedaliero, autorizzato all'organizzazione dei corsi di addestramento ai
sensi dell'art. 2, nomina una commissione composta da un membro del Consiglio
di amministrazione, dal responsabile del servizio dialitico, da un medico
esperto in dialisi.
Svolge
le funzioni di presidente il rappresentante del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo del
ruolo dell'ente.
Art.
4
Requisiti
per l'ammissione ai corsi.
I
pazienti che intendono partecipare ai corsi di addestramento debbono:
1)
trovarsi in stato di uremia cronica;
2)
godere di stabilità emotiva;
3)
disporre della collaborazione di un assistente, familiare o terzo;
4)
disporre di un locale idoneo, fornito dei servizi tecnici necessari per il
trattamento, quali l'impianto idraulico e di collegamento telefonico.
Per
la partecipazione ai corsi da parte degli assistenti, familiari o terzi, è
richiesta la loro idoneità psico-fisica alle pratiche e tecniche della
esecuzione della dialisi domiciliare.
Art.
5
Domande
di ammissione ai corsi.
Le
domande di ammissione al corso di addestramento, da parte dei malati uremici
cronici e dei loro assistenti, familiari o terzi, debbono essere presentate
all'ente ospedaliero dotato di servizio dialitico, che sia stato autorizzato ai
sensi dell'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 8.
Esse
debbono contenere:
a)
le generalità del paziente e dell'assistente;
b)
la reciproca accettazione;
c)
la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente
regolamento.
Possono
contenere altresì tutti gli elementi utili per l'accertamento dei requisiti per
l'ammissione al corso.
La
domanda di ammissione al corso vale come domanda al trattamento dialitico
domiciliare, a condizione che la partecipazione al corso medesimo abbia avuto
esito positivo.
Il
paziente può in qualsiasi momento rinunciare al trattamento dialitico
domiciliare, previa tempestiva comunicazione all'ente che organizza il
servizio.
In
caso di rinuncia il paziente è affidato ad un centro ospedaliero.
Art.
6
Ammissione
ai corsi.
L'ammissione
del paziente e del suo assistente al corso di addestramento è dichiarata dalla
commissione prevista all'art. 3, la quale per l'accertamento dei requisiti
richiesti può avvalersi dei servizi e delle strutture dell'ente ospedaliero.
La
commissione può in ogni momento revocare l'ammissione al corso quando riscontri
la non permanenza dei requisiti di cui all'art. 4.
Art.
7
Durata
e contenuto dei corsi.
La
durata dei corsi non potrà essere inferiore a tre mesi.
I
corsi hanno carattere teorico-pratico e l'insegnamento relativo verte su:
-
i princìpi basilari della emodialisi e della struttura meccanica del rene
artificiale;
-
la tecnica della sterilizzazione ed eparinizzazione;
-
la pulizia e cura dello shunt;
-
l'incanulazione della fistola arterio-venosa;
-
la connessione e lo stacco del dializzatore;
-
l'assistenza durante la dialisi per la ultrafiltrazione, l'amministrazione del
fluido e le altre tecniche relative;
-
la misurazione della pressione del sangue, del polso e della temperatura;
-
l'identificazione delle medicine occorrenti al paziente uremico cronico;
-
le misure di emergenza e le complicazioni post-dialitiche;
-
la precisa terminologia medica, che consenta di comunicare efficacemente con i
sanitari del servizio;
-
la lettura ed interpretazione di un manuale di dialisi destinato a rimanere in
consultazione al paziente;
-
quant'altro ritenuto eventualmente utile all'apprendimento delle tecniche e
pratiche necessarie all'esecuzione della dialisi domiciliare dalla commissione
di cui all'art. 3.
In
ogni caso, l'insegnamento deve essere svolto con riferimento al tipo di
apparecchiatura emodialitica della quale il paziente si avvarrà per il
trattamento domiciliare.
Art.
8
Personale
docente.
I
corsi sono tenuti dal personale medico specializzato nelle discipline relative
alle materie di insegnamento di cui all'art. 7.
L'incarico
di docente è conferito dal Consiglio di amministrazione dell'ente, d'intesa con
il direttore sanitario.
La
qualità di membro della commissione di cui all'art. 3 è incompatibile con
quella di docente dei corsi.
Possono
essere chiamati a collaborare all'insegnamento per la parte pratica,
infermieri, tecnici specializzati, e personale di assistenza sociale.
Art.
9
Accertamento
della idoneità alla dialisi domiciliare.
Alla
fine del corso il personale docente rimette la relazione alla commissione di
cui all'art. 3 che procede ad una prima verifica collegiale dell'idoneità del
paziente e dell'assistente ad effettuare la dialisi domiciliare.
In
caso di esito negativo della verifica, la commissione fissa un'ulteriore
congruo periodo di effettuazione del corso, in via eccezionale ulteriormente
rinnovabile, trascorso il quale si esprime in via definitiva.
Sulla
base dei risultati della verifica compiuti dalla commissione. il responsabile
del servizio dialitico autorizza il paziente e l'assistente alla esecuzione
della dialisi domiciliare.
Art.
10
Revoca
dell'autorizzazione al trattamento domiciliare.
L'autorizzazione
di cui all'articolo precedente costituisce, per il paziente e il suo
assistente, titolo alla esecuzione della dialisi domiciliare con l'assistenza
del servizio dialitico presso il quale è stato effettuato il corso di
addestramento, salve le prescrizioni di cui agli articoli seguenti.
Il
responsabile del servizio dialitico procede alla revoca dell'autorizzazione
dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 3;
a)
nel caso che vengano meno i requisiti per la partecipazione ai corsi di cui
all'art. 4;
b)
per motivi medici;
c)
per inosservanza delle prescrizioni tecnico-organizzative di cui agli articoli
seguenti, con particolare riferimento al mancato rispetto degli orari, delle
istruzioni e dei controlli, nonché della cura dell'apparecchio di dialisi;
d)
per trasferimento domiciliare del paziente, che sia incompatibile con le
necessità tecnico-organizzative relative all'assistenza da parte del servizio,
salva l'omologazione dell'autorizzazione di altro servizio emodialisi
autorizzato ai sensi dell'art. 2.
Art.
11
Condizioni
per l'inizio del trattamento di dialisi domiciliare.
Il
trattamento di dialisi domiciliare non può avere inizio, se non previo
accertamento da parte del responsabile del servizio che l'ha autorizzato, della
sussistenza delle seguenti condizioni:
1)
l'istallazione, al domicilio dell'uremico, di un apparecchio di dialisi,
corrispondente a quello su cui è stato effettuato l'addestramento al corso, che
abbia le caratteristiche indicate all'art. 12;
2)
la corretta funzionalità e rispondenza dell'apparecchio, accertata in messa in
opera;
3)
l'idoneità del locale e dei servizi tecnici di cui al punto 4) dell'art. 4,
primo comma.
Art.
12
Requisiti
di sicurezza dell'apparecchio di dialisi.
L'apparecchio
di dialisi per il trattamento domiciliare deve disporre dei seguenti sistemi di
sicurezza:
a)
sistema di controllo della conducibilità elettrica della soluzione
elettrolitica;
b)
sistema di allarme per la rottura della membrana dializzante, collegato alla
pompa-sangue, con blocco automatico di questa;
c)
sistema di allarme, per le variazioni di pressione nel sistema ematico
extracorporeo e congegno di blocco automatico della pompa-sangue;
d)
sistema di allarme per la pressione della soluzione elettrolitica, nel caso di
dializzatori con la circolazione della medesima in depressione;
e)
di quanto altro utile alla sicurezza ed efficienza dell'apparecchiatura.
Esso
è assegnato dal servizio emodialisi in dotazione al paziente che deve averne la
massima cura.