L.R. 20 marzo 1978, n. 8 (1).

Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8. Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 marzo 1978, n. 13.

 

 

Art. 1

 

La distinzione in «Parte prima fondo di previdenza» e «Parte seconda fondo di solidarietà» della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, è abolita.

 

 

Art. 2

 

 (2).

 

(2) Sostituisce l'art. 1, L.R. 15 gennaio 1973, n. 8.

 

 

Art. 3

 

L'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, è modificato come segue:

 (3);

al primo comma dopo le parole «di previdenza» sono aggiunte le parole «e di solidarietà»;

al secondo comma le parole «di un decimo» sono sostituite con le parole «del 18 per cento»;

all'ultimo comma dopo le parole «di previdenza» sono aggiunte le parole «e di solidarietà».

 

(3) Sostituisce la rubrica dell'art. 4, L.R. 15 gennaio 1973, n. 8.

 

 

Art. 4

 

 (4).

 

(4) Sostituisce l'art. 6, L.R. 15 gennaio 1973, n. 8.

 

 

Art. 5

 

 (5).

 

(5) Sostituisce l'art. 8, L.R. 15 gennaio 1973, n. 8.

 

 

Art. 6

 

L'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, e l'ultimo comma dell'art. 10 della legge stessa sono soppressi.

 

 

Art. 7

 

 (6).

 

(6) Sostituisce la tabella di cui all'art. 12, L.R. 15 gennaio 1973, n. 8.

 

 

Art. 8

 

All'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, dopo le parole «di cui all'art. 5,» sono aggiunte le parole «o abbia diritto all'assegno ai sensi dell'art. 6», e dopo l'ultima parola «successivo», sino aggiunte le parole «alla cessazione del mandato».

 

 

Art. 9

 

Al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, dopo le parole «morte del» è aggiunta la parola «consigliere».

 (7).

 

(7) Aggiunge un comma all'art. 14, L.R. 15 gennaio 1973, n. 8.

 

 

Art. 10

 

Gli articoli 15 e 16 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, sono soppressi.

 

 

Art. 11

 

All'ultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, le parole «un anno» sono sostituite con le parole «tre anni».

 

 

Art. 12

 

All'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, l'ultima parola «titolare» è sostituita con le parole «consigliere dante causa».

 

 

Art. 13

 

All'art. 19 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, le parole «due anni» sono sostituite con le parole «tre anni».

 

 

Art. 14

 

 (8).

 

(8) Aggiunge l'art. 20-bis alla L.R. 15 gennaio 1973, n. 8.

 

 

Art. 15

 

 (9).

 

(9) Sostituisce l'art. 21, L.R. 15 gennaio 1973, n. 8.

 

 

Art. 16

 

L'art. 22 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, è soppresso.

 

 

Disposizioni transitorie

 

Art. 17

 

I fondi di cui al soppresso art. 22 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono versati nel fondo di cui all'art. 1.

 

 

Art. 18

 

I contributi di previdenza e di solidarietà obbligatori nella misura del 18 per cento stabiliti dall'art. 4 saranno trattenuti ai consiglieri in carica dal 1° settembre 1977. Dalla stessa data non verranno più trattenuti i contributi di cui all'art. 4 ed all'art. 22 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8.

 

 

Art. 19

 

La nuova tabella di cui all'art. 12 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, si applica anche per la determinazione dell'importo degli assegni vitalizi mensili già liquidati prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma non ha effetto per i ratei già maturati a tale data.

 

 

Art. 20

 

Le disposizioni di cui all'art. 20-bis non si applicano per i consiglieri regionali cessati dal mandato ai quali sia stato corrisposto il premio di cui al soppresso art. 22 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8.