L.R.
28 marzo 1978, n. 9 (1).
Modifiche
alla dotazione organica del personale regionale (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 29 marzo 1978, n. 13.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[Le
tabelle A, B-7, B-9, B-12, B-13, B-14, B-17, B-18, B-19, allegate alla legge
regionale 23 maggio 1975, n. 34, modificata dalla legge regionale 16 agosto
1977, n. 45, sono sostituite dalle tabelle di corrispondente denominazione,
allegate alla presente legge] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
esclusivamente per i posti delle qualifiche, II, III IV e V nei limiti
dell'aumento della dotazione organica delle singole qualifiche previsto
nell'articolo precedente, sono indetti concorsi per l'immissione in ruolo
riservati al personale nominativamente retribuito a fattura che abbia svolto
mansioni di natura impiegatizia, il cui rapporto non sia disciplinato da
specifiche disposizioni di legge.
Possono
concorrere ai predetti concorsi i soggetti che, tra il 17 aprile 1975 ed il 31
dicembre 1976, abbiano maturato oltre sei mesi di effettivo servizio, anche non
continuativo, nella Regione] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[I
bandi di concorso, distinti per livello funzionale e/o per gruppi di mansioni
professionalmente omogenee dovranno indicare:
a)
il numero dei posti messi a concorso;
b)
i requisiti generali di ammissione e quelli specifici in ordine ai posti messi
a concorso. Ai fini dell'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge
non si applicano le norme generali relative ai limiti di età;
c)
il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi, e cioè:
1)
per i posti della II qualifica: assolvimento dell'obbligo scolastico e,
comunque, per i nati prima del 1950, il possesso della licenza elementare;
2)
per i posti della III qualifica: assolvimento dell'obbligo scolastico;
3)
per i posti della IV qualifica. diploma di scuola media superiore;
4)
per i posti della V qualifica: diploma di laurea;
d)
il programma e le materie degli esami, come previsto, in relazione alla
qualifica o mansione, dagli artt. 4, 5, 6 e 7 del Reg. 23 marzo 1976, n. 16, e
allegata tabella] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[Entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso il Presidente
della Giunta regionale nomina le commissioni d'esame che sono composte:
a)
dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che ne assume la
presidenza;
b)
da due consiglieri regionali designati dal Consiglio con voto limitato, di cui
uno della maggioranza ed uno della minoranza;
c)
da un esperto nelle discipline attinenti ai posti messi a concorso designato
dal Consiglio regionale;
d)
da un rappresentante sindacale, designato congiuntamente dalle Organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Le
funzioni di segretario sono espletate da un dipendente regionale, designato
dalla Giunta regionale] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[L'accertamento
dei requisiti di ammissione è compiuto dalla Giunta regionale, che rimette
l'elenco degli ammessi con tutta la documentazione di rito alla competente
commissione d'esame nel termine di giorni quindici dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande.
La
Giunta regionale ha l'obbligo di comunicare agli esclusi le motivazioni del
provvedimento entro quindici giorni dalla pronuncia, con lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
[Effettuate
le prove dei singoli concorsi le commissioni d'esame formano le graduatorie dei
concorrenti con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito in ogni
prova.
La
Giunta regionale, accertata la regolarità del procedimento, approva le
graduatorie e dichiara i vincitori dei singoli concorsi.
Possono
essere conferiti solo i posti messi a concorso.
In
deroga al divieto di cui al precedente comma, qualora i posti messi a concorso
in un livello funzionale non risultino integralmente conferiti per mancanza di
soggetti aventi diritto ovvero per insufficienza di candidati idonei, i posti
non coperti possono essere portati in aumento di quelli della qualifica
immediatamente inferiore messi a concorso ai sensi dell'art. 2 ed attribuiti ai
candidati riconosciuti idonei in tale concorso (8).
In
questo caso, al termine delle operazioni concorsuali di cui ai precedenti
commi, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, provvede alle
conseguenti modifiche dei contingenti numerici di cui alle tabelle A) e B),
così come risultano sostituiti dall'articolo 1 della presente legge (9)] (10).
(8)
Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 2 maggio 1979, n. 18.
(9)
Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 2 maggio 1979, n. 18.
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
[L'immissione
in ruolo dei vincitori dei concorsi di cui agli articoli precedenti è disposta
con provvedimento della Giunta regionale.
Ai
fini economici essa ha effetto, con le modalità previste dall'art. 44 della
legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, dalla data di esecutività del
provvedimento che la dispone.
Agli
effetti giuridici, nel presupposto della prestazione del servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'immissione in ruolo decorre da
quest'ultima data.
Il
servizio prestato presso gli uffici regionali e le precedenti attività
lavorative dei concorrenti dichiarati vincitori dei singoli concorsi vengono
valutati in sede di immissione in ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi
di stipendio e degli aumenti periodici, rispettivamente in misura intera e
nella misura e con le modalità previste dall'art. 80 della legge regionale 9
agosto 1973, n. 33 (11)] (12).
(11)
Articolo prima modificato dall'articolo unico, L.R. 28 marzo 1978, n. 10 e poi
così sostituito dall'art. 7, L.R. 20 maggio 1980, n. 47.
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
8
[Il
personale che presti la propria attività lavorativa presso la Regione con
rapporto non disciplinato da specifiche disposizioni di legge, il quale non
consegua, a seguito della partecipazione ai concorsi previsti dalla presente
legge, l'immissione nel ruolo regionale, cessa dal servizio entro sessanta
giorni dall'approvazione delle graduatorie di merito, di cui al precedente
articolo 6] (13).
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
9
[Ai
fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L.
200.000.000 per l'anno 1978 e per ciascuno degli anni successivi.
Al
maggior onere si farà fronte con il prevedibile incremento delle entrate di cui
all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281] (14).
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Allegati
(15) (16)
(15)
Gli allegati, come modificati dall'art. 6, L.R. 20 maggio 1980, n. 47,
modificano le tabelle allegate alla L.R. 23 maggio 1975, n. 34, come stabilito
dall'art. 1 della presente legge.
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.