L.R. 28 marzo 1978, n. 9 (1).

Modifiche alla dotazione organica del personale regionale (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 marzo 1978, n. 13.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Le tabelle A, B-7, B-9, B-12, B-13, B-14, B-17, B-18, B-19, allegate alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, modificata dalla legge regionale 16 agosto 1977, n. 45, sono sostituite dalle tabelle di corrispondente denominazione, allegate alla presente legge] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per i posti delle qualifiche, II, III IV e V nei limiti dell'aumento della dotazione organica delle singole qualifiche previsto nell'articolo precedente, sono indetti concorsi per l'immissione in ruolo riservati al personale nominativamente retribuito a fattura che abbia svolto mansioni di natura impiegatizia, il cui rapporto non sia disciplinato da specifiche disposizioni di legge.

Possono concorrere ai predetti concorsi i soggetti che, tra il 17 aprile 1975 ed il 31 dicembre 1976, abbiano maturato oltre sei mesi di effettivo servizio, anche non continuativo, nella Regione] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[I bandi di concorso, distinti per livello funzionale e/o per gruppi di mansioni professionalmente omogenee dovranno indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i requisiti generali di ammissione e quelli specifici in ordine ai posti messi a concorso. Ai fini dell'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge non si applicano le norme generali relative ai limiti di età;

c) il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi, e cioè:

1) per i posti della II qualifica: assolvimento dell'obbligo scolastico e, comunque, per i nati prima del 1950, il possesso della licenza elementare;

2) per i posti della III qualifica: assolvimento dell'obbligo scolastico;

3) per i posti della IV qualifica. diploma di scuola media superiore;

4) per i posti della V qualifica: diploma di laurea;

d) il programma e le materie degli esami, come previsto, in relazione alla qualifica o mansione, dagli artt. 4, 5, 6 e 7 del Reg. 23 marzo 1976, n. 16, e allegata tabella] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso il Presidente della Giunta regionale nomina le commissioni d'esame che sono composte:

a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;

b) da due consiglieri regionali designati dal Consiglio con voto limitato, di cui uno della maggioranza ed uno della minoranza;

c) da un esperto nelle discipline attinenti ai posti messi a concorso designato dal Consiglio regionale;

d) da un rappresentante sindacale, designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente regionale, designato dalla Giunta regionale] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[L'accertamento dei requisiti di ammissione è compiuto dalla Giunta regionale, che rimette l'elenco degli ammessi con tutta la documentazione di rito alla competente commissione d'esame nel termine di giorni quindici dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

La Giunta regionale ha l'obbligo di comunicare agli esclusi le motivazioni del provvedimento entro quindici giorni dalla pronuncia, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[Effettuate le prove dei singoli concorsi le commissioni d'esame formano le graduatorie dei concorrenti con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito in ogni prova.

La Giunta regionale, accertata la regolarità del procedimento, approva le graduatorie e dichiara i vincitori dei singoli concorsi.

Possono essere conferiti solo i posti messi a concorso.

In deroga al divieto di cui al precedente comma, qualora i posti messi a concorso in un livello funzionale non risultino integralmente conferiti per mancanza di soggetti aventi diritto ovvero per insufficienza di candidati idonei, i posti non coperti possono essere portati in aumento di quelli della qualifica immediatamente inferiore messi a concorso ai sensi dell'art. 2 ed attribuiti ai candidati riconosciuti idonei in tale concorso (8).

In questo caso, al termine delle operazioni concorsuali di cui ai precedenti commi, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, provvede alle conseguenti modifiche dei contingenti numerici di cui alle tabelle A) e B), così come risultano sostituiti dall'articolo 1 della presente legge (9)] (10).

 

(8) Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 2 maggio 1979, n. 18.

(9) Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 2 maggio 1979, n. 18.

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

 

[L'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi di cui agli articoli precedenti è disposta con provvedimento della Giunta regionale.

Ai fini economici essa ha effetto, con le modalità previste dall'art. 44 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, dalla data di esecutività del provvedimento che la dispone.

Agli effetti giuridici, nel presupposto della prestazione del servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'immissione in ruolo decorre da quest'ultima data.

Il servizio prestato presso gli uffici regionali e le precedenti attività lavorative dei concorrenti dichiarati vincitori dei singoli concorsi vengono valutati in sede di immissione in ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, rispettivamente in misura intera e nella misura e con le modalità previste dall'art. 80 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 (11)] (12).

 

(11) Articolo prima modificato dall'articolo unico, L.R. 28 marzo 1978, n. 10 e poi così sostituito dall'art. 7, L.R. 20 maggio 1980, n. 47.

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

 

[Il personale che presti la propria attività lavorativa presso la Regione con rapporto non disciplinato da specifiche disposizioni di legge, il quale non consegua, a seguito della partecipazione ai concorsi previsti dalla presente legge, l'immissione nel ruolo regionale, cessa dal servizio entro sessanta giorni dall'approvazione delle graduatorie di merito, di cui al precedente articolo 6] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9

 

[Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l'anno 1978 e per ciascuno degli anni successivi.

Al maggior onere si farà fronte con il prevedibile incremento delle entrate di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Allegati (15) (16)

 

 

 

(15) Gli allegati, come modificati dall'art. 6, L.R. 20 maggio 1980, n. 47, modificano le tabelle allegate alla L.R. 23 maggio 1975, n. 34, come stabilito dall'art. 1 della presente legge.

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.