L.R. 3 maggio 1978, n. 23 (1).

Norme di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 maggio 1978, n. 19.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Capo I - Bilancio

 

Art. 1

Oggetto.

 

[La presente legge disciplina l'ordinamento contabile regionale umbro nel rispetto dei principi fondamentali sanciti, ai fini del coordinamento previsto dall'art. 119 della Costituzione, dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 e in armonia con la Costituzione e con lo Statuto regionale] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 2

Bilancio pluriennale.

 

[Il bilancio pluriennale traduce in termini finanziario-contabili le scelte compiute e le priorità individuate dal piano regionale di sviluppo.

Le previsioni del bilancio pluriennale assumono come termini di riferimento quelli del piano regionale di sviluppo e comunque hanno una durata non superiore al quinquennio.

Il bilancio pluriennale è approvato con legge dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire e di impiegare nel periodo di riferimento, in base sia alla legislazione vigente che ai previsti nuovi interventi legislativi della Regione e dello Stato.

In particolare esso costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 3

Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale.

 

[Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione sono indicati nell'ammontare presunto, in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonché in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi erariali alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono indicate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, quelle derivanti dalle assegnazioni di cui all'art. 12 della stessa legge e quelle derivanti dalle altre assegnazioni da parte dello Stato, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o decisi dagli organi statali competenti od in mancanza, in misura non superiore per ciascun anno all'importo dell'ultima assegnazione.

Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti già autorizzati, nonché, distintamente le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo, per l'esecuzione dei programmi di spesa della Regione] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 4

Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale.

 

[Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi già in vigore, nonché quelle necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi ed uffici regionali, nell'ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali raggiunti.

Sono indicate inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la determinazione della rispettiva entità, tenendo conto degli indirizzi della Regione in ordine ai relativi settori di intervento.

Sono indicate altresì le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti già contratti, nonché, distintamente, quelle derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel corso del periodo di validità del programma a norma dell'ultimo comma del precedente art. 3.

Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi della Regione, nell'ammontare presunto in base ai programmi già elaborati ed agli indirizzi del piano di sviluppo regionale, ivi comprese, distintamente, le spese derivanti dai mutui e prestiti, nonché dai limiti d'impegno.

Il bilancio pluriennale si considera capiente al fine della copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'art. 3 il totale delle spese già predeterminate previste a norma del primo, del secondo e della prima parte del terzo comma del presente articolo] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 5

Leggi regionali di spesa.

 

[Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese ne indicano l'ammontare e la copertura con riferimento al bilancio pluriennale.

Le leggi regionali che precedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

In tal caso può essere dato corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'Amministrazione di assumere impegni a norma del successivo art. 40.

Le leggi regionali che dispongono spese di carattere pluriennale indicano di norma l'ammontare complessivo nonché la quota eventualmente a carico del bilancio annuale in corso o già presentato al Consiglio rinviando ai successivi bilanci annuali la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per casi in cui le leggi disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 40, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 6

Presentazione e approvazione del bilancio di previsione e adempimenti annuali.

 

[Entro il 15 settembre di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio:

a) una relazione sul processo di attuazione del piano regionale di sviluppo e sulla situazione economica della Regione e le proposte di aggiornamento del bilancio pluriennale;

b) il bilancio annuale di previsione con il disegno di legge per l'approvazione del medesimo, unitamente ai bilanci di previsione degli enti dipendenti della Regione.

Entro il 30 novembre successivo il Consiglio regionale approva:

a) con legge, il bilancio di previsione annuale e l'aggiornamento del bilancio pluriennale;

b) con la forma prevista per gli atti di indirizzo politico, la relazione sul processo di attuazione del piano regionale di sviluppo e sulla situazione economica della Regione] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 7

Esercizio finanziario - Esercizio suppletivo.

 

[L'esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, l'esercizio finanziario è protratto fino al 31 gennaio dell'anno successivo. A quest'ultima data è protratta, altresì, la chiusura dei conti] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 8

Bilancio annuale di previsione.

 

[Il bilancio annuale di previsione della Regione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

Le previsioni sono formulate in termini di competenza e di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il bilancio indica:

1) l'ammontare dei residui attivi e passivi relativi a ciascun capitolo o ai capitoli corrispondenti, che si presume di accertare alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese delle quali, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si autorizza l'impegno;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza, entro il limite massimo per ciascun capitolo dei residui presunti di cui al numero 1) e delle

previsioni di competenza di cui al numero 2).

Tra le entrate e le spese di cui al numero 2) è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo che si presume accertare al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui al n. 3) è iscritto l'ammontare della giacenza di cassa che si presume esista all'inizio dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 9

Stanziamenti di competenza per la spesa.

 

[Gli stanziamenti di spesa, formulati in termini di competenza, sono iscritti in bilancio nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che si prevede daranno luogo, nel corso dell'esercizio, cui si riferisce il bilancio, a impegni di spesa a carico del medesimo, in base alle leggi vigenti e ai programmi e progetti della Regione.

Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale, è determinata, con i criteri di cui al primo comma, entro i limiti della spesa totale indicata dalla legge che autorizza la spesa pluriennale, e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci che degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 10

Stanziamenti di cassa per la spesa.

 

[Gli stanziamenti di spesa, formulati in termini di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede di dover effettuare nell'esercizio sia in conseguenza degli impegni già assunti che dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo.

La misura degli stanziamenti di cassa avviene altresì in correlazione alle previste disponibilità complessive di cassa dell'esercizio] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 11

Equilibrio del bilancio di competenza.

 

[Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui o da prestiti autorizzati con la legge di bilancio, nei limiti fissati dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, risultanti dal prospetto di cui al successivo art. 19 secondo comma lett. b) non può, in ciascun bilancio annuale, essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e da prestiti e quelle derivanti dall'assegnazione o da riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui all'art. 19 secondo comma lett. a).

Ai fini della determinazione del limite di cui al comma precedente, l'eventuale saldo negativo iscritto in bilancio ai sensi dell'art. 8 ultimo comma, è da considerare, per la sua copertura come spesa per l'adempimento di funzioni normali, fatta eccezione per la quota del saldo negativo medesimo determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati nell'esercizio precedente] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 12

Equilibrio del bilancio di cassa.

 

[In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate, di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 13

Universalità ed integrità del bilancio.

 

[Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative] (15).

 

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 14

Gestioni fuori bilancio.

 

[Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e di quelli ad esso allegati ai sensi dell'art. 6 della presente legge] (16).

 

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 15

Esercizio provvisorio.

 

[L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa per un periodo non superiore ai tre mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio.

La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limite di somma.

Con la legge che autorizza l'esercizio provvisorio possono essere stabilite limitazioni alla esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.

Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio ovvero sia stato respinto da questo, e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio] (17).

 

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 16

Gestione provvisoria del bilancio.

 

[Fino all'entrata in vigore della legge di bilancio, nonché di quella che autorizza l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio medesimo è disciplinata come segue:

1) in pendenza degli adempimenti previsti dall'art. 127 della Costituzione:

a) limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo;

b) ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie, tassativamente regolate da legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi;

2) in caso di rinvio delle predette leggi, o nel caso in cui in ordine alle stesse sia stata promossa la questione di legittimità o di merito, ai sensi dell'art. 127, terzo e quarto comma, della Costituzione:

a) limitatamente a quella parte del capitolo e ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nella questione di legittimità o di merito;

b) ovvero nell'ipotesi che il rinvio o la questione di legittimità o di merito investano l'intero bilancio:

- limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, per ogni mese di pendenza del procedimento;

- o, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie, tassativamente regolate da legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi] (18).

 

(18) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 17

Classificazione delle entrate.

 

[Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione annuale, le entrate sono ripartite nei seguenti titoli e, secondo la loro natura, nelle seguenti categorie:

titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281:

categoria 1ª - Tributi propri

categoria 2ª - I.L.O.R. tributi erariali e fondo art. 8 legge n. 281/1970.

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato e in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione:

categoria 11ª - Fondi derivanti dall'art. 9 della legge n. 281/1970

categoria 12ª - Fondi derivanti dall'art. 12 della legge n. 281/1970

categoria 13ª - Fondi derivanti da altre assegnazioni

categoria 14ª - Trasferimenti di fondi dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate.

Titolo III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali:

categoria 21ª - Rendite patrimoniali e proventi del demanio

categoria 22ª - Utili di Enti ed Aziende regionali

categoria 23ª - Entrate diverse

categoria 24ª - Partite che si compensano nella spesa.

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali e rimborso di crediti.

categoria 31ª - Alienazione di beni e diritti patrimoniali. Affrancazioni.

categoria 32ª - Eredità, donazioni ed altri trasferimenti di capitali non dello Stato.

categoria 33ª - Rimborso di crediti e recuperi vari.

Titolo V - Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie.

categoria 41ª - Accensione di prestiti.

categoria 42ª - Obbligazioni.

categoria 43ª - Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine.

Titolo VI - Entrate per contabilità speciali:

categoria 51ª - Partite di giro.

categoria 52ª - Stabilimenti speciali.

Nell'ambito di ciascuna categoria le entrate si ripartiscono, secondo il loro oggetto, in capitoli. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle entrate.

Ciascun capitolo dell'entrata deve contenere i seguenti elementi: numerazione progressiva, anche se discontinua; denominazione analitica; riferimento alla categoria; ammontare dei residui attivi che si presume di accertare alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio; l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce; ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere senza distinzione tra riscossioni in conto residui e in conto competenza.

In ogni caso deve essere fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi speciali dello Stato o della Regione.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Il piano dei conti per le entrate potrà essere adeguato ai criteri fissati ai sensi dell'art. 34 della legge 19 maggio 1976, n. 335] (19).

 

(19) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 18

Classificazione delle spese.

 

[Le spese sono classificate in titoli, sezioni e categorie secondo la ripartizione adottata nel bilancio dello Stato.

Il piano dei conti sarà adeguato ai criteri fissati dalla Commissione interregionale, ai sensi dell'art. 9, sesto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Nell'ambito di tale classificazione debbono essere tenute distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali dalle spese per il finanziamento degli ulteriori programmi di sviluppo e da quelle concernenti l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano programma o progetto della Regione.

Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:

a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dello Stato;

d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dallo Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente e analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità della spesa.

Il bilancio contiene, per la spesa:

a) un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli;

b) un riassunto delle spese concernenti:

1) l'adempimento delle funzioni normali;

2) progetti speciali;

3) le funzioni delegate dallo Stato alla Regione;

4) le funzioni delegate dalla Regione agli enti locali.

In allegato al bilancio, le spese sono classificate in titoli secondo che si tratti di spese correnti, di investimento o attinenti al rimborso di mutui e prestiti; in sezioni secondo l'analisi funzionale e in categorie secondo l'analisi economica, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

Per le spese soggette a vincoli di destinazione, in virtù di leggi speciali dello Stato o della Regione, a margine dei capitoli relativi deve essere effettuata espressa annotazione con riferimento anche ai corrispondenti capitoli dell'entrata] (20).

 

(20) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 19

Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.

 

[Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese.

Al quadro generale riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:

a) un prospetto che metta a raffronto le entrate, distintamente per capitoli o con l'indicazione della destinazione specifica risultante dalla legge o dal provvedimento di riparto, derivanti da assegnazioni statali ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e da assegnazioni per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione dallo Stato e le spese, anch'esse distinte per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

Il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal terzo e quarto comma del successivo art. 30;

b) un prospetto che esponga distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e, dall'altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito] (21).

 

(21) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 20

Bilancio degli enti dipendenti dalla Regione.

 

[I bilanci di previsione degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla Regione, comunque costituiti, sono trasmessi annualmente alla Giunta regionale entro il 1° settembre, e dalla Giunta presentati al Consiglio regionale in allegato al bilancio regionale e approvati con appositi articoli dalla legge di bilancio (22).

Sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nei bilanci degli enti predetti redatti in termini di competenza e di cassa, le spese sono classificate e ripartite secondo la disciplina contenuta nel precedente art. 18 in modo da consentire la compilazione di un bilancio consolidato regionale.

Le spese degli enti, aziende, organismi ed istituti di cui al primo comma, che concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo]

(23).

 

(22) Comma così modificato prima dall'articolo unico, L.R. 19 luglio 1979, n. 35 e poi dall'art. 19, L.R. 20 febbraio 1984, n. 5.

(23) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 21

Entrate e spese degli enti locali per le funzioni delegate e per l'attuazione di progetti della Regione.

 

[Le leggi regionali che delegano l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali dispongono l'assegnazione dei fondi occorrenti per l'attuazione della delega.

Le leggi medesime stabiliscono altresì i termini e le modalità per la presentazione dei rendiconti dei fondi stessi.

Le entrate e le spese relative a funzioni delegate dalla Regione agli enti locali debbono nei bilanci degli enti stessi, essere iscritte in apposita categoria, distinta dalle altre categorie del bilancio, avente la denominazione «delega di funzioni regionali». In tali categorie, le entrate e le spese sono analiticamente

distinte in capitoli aventi denominazione omogenea rispetto a quelli corrispondenti del bilancio regionale, del quale ne deve essere richiamata la numerazione.

Alle spese di funzionamento sostenute dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro delegate e per l'avvalersi di uffici o strutture amministrative si provvede a carico di appositi capitoli, da istituire nel bilancio regionale, distinti da quelli relativi alle spese di funzionamento della amministrazione regionale.

Le entrate di cui al precedente comma sono iscritte nei bilanci degli enti locali secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.

In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali, nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione o comunque nell'ambito di progetti della Regione.

Nell'allegato di cui al comma precedente le spese sono ripartite secondo i criteri prescritti per la ripartizione delle spese nel bilancio regionale.

Al fine di favorire forme di coordinamento e collaborazione nella gestione della spesa pubblica regionale, anche attraverso una predisposizione di strumenti contabili e amministrativi che forniscano una visione complessiva ed unitaria degli interventi posti in essere nei vari settori ad opera di più enti pubblici, le spese degli enti locali relativi a progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.

I fondi comunque assegnati dalla Regione agli enti locali per l'attuazione di funzioni delegate non possono essere utilizzati per pagamenti di altre spese degli enti medesimi] (24).

 

(24) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 22

Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

 

[Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore.

Da tale fondo, sono prelevate con deliberazione della Giunta regionale le somme necessarie per integrare gli stanziamenti che si sono rivelati insufficienti dei capitoli aventi ad oggetto spese obbligatorie.

Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale ed agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti; quelle relative a residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma dell'art. 20, terzo comma della legge 19 maggio 1976, n. 335 e reclamati dai creditori, quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte della fidejussione concessa dalla Regione.

L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del secondo comma del presente articolo è allegato al bilancio] (25).

 

(25) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 23

Fondo di riserva per spese impreviste.

 

[Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste.

Da tale fondo, con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate e iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero i nuovi capitoli, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi caratteri di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.

Le deliberazioni di cui al secondo comma debbono essere presentate al Consiglio regionale per la convalida entro il termine di 15 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive] (26).

 

(26) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 24

Autorizzazione di ulteriori spese.

 

[Le spese cui non possa provvedersi mediante gli stanziamenti di bilancio o mediante il prelievo dai fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste debbono essere autorizzate con legge regionale]

(27).

 

(27) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 25

Fondo di riserva del bilancio di cassa.

 

[Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera del Consiglio regionale soggetta a controllo.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è iscritto in bilancio entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nell'esercizio] (28).

 

(28) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 26

Fondi globali.

 

[Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono iscritti, in ciascuno dei titoli I e II, i seguenti fondi globali, per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio:

a) fondi globali destinati ai finanziamenti di spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione;

b) fondi globali destinati al finanziamento di spese concernenti ulteriori programmi di sviluppo.

I fondi di cui al primo comma non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Costituiscono provvedimenti legislativi regionali in corso, agli effetti di cui al primo comma, quelli iscritti in appositi elenchi indicativi da allegare alla legge di bilancio sulla base del programma di attività della Giunta.

Le quote dei fondi globali non utilizzati al termine dell'esercizio nei modi sopra indicati, costituiscono economia di spesa.

Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

In tale caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Nei casi di cui al comma che precede, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 11] (29).

 

(29) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 27

Assestamento del bilancio.

 

[Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale - oltre alle variazioni che si ritengono opportune, anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti delle quote di spesa annuale determinate ai sensi del precedente art. 9 - si provvede:

1) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni intervenute alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e passivi;

3) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

4) all'aggiornamento, nel caso di un saldo positivo, degli elementi di cui al precedente n. 2 degli stanziamenti dei capitoli di spesa cui è destinata la utilizzazione del saldo stesso, ovvero, nel caso in cui il predetto saldo risulti negativo, all'aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a

ricondurre il bilancio stesso in equilibrio, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 11] (30).

 

(30) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 28

Variazioni di bilancio.

 

[La Giunta regionale è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio ad apportare nel corso dell'esercizio le variazioni al bilancio mediante la istituzione di nuovi capitoli o modifica degli stanziamenti di quelli esistenti, al fine di iscrivere nello stesso le entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché le relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio in corso di approvazione - finanziate in tutto o in parte mediante l'utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente, a norma dell'art. 26 - autorizzano la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa.

La Giunta regionale è autorizzata, inoltre, ad apportare le modificazioni occorrenti alle denominazioni dei capitoli e, se necessario, l'unificazione o la suddivisione degli stessi, nonché l'inclusione - limitatamente al bilancio annuale - di ulteriori ripartizioni o specificazioni della spesa connesse a qualsiasi finalità, in dipendenza dell'indicazione della Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del sesto comma dell'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Le deliberazioni della Giunta regionale di variazioni di bilancio di cui ai commi precedenti sono comunicate al Consiglio entro 15 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive.

Salvo quanto disposto dalla presente norma, nonché dai precedenti artt. 22, 23, 25 e 26 e ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale entro il 30 novembre.

Dopo tale data nessuna variazione al bilancio può essere deliberata, salvo quelle di cui al primo comma.

Tutti i provvedimenti di variazione al bilancio sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione] (31).

 

(31) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 29

Divieto di storni.

 

[Salvo quanto disposto dagli artt. 22, 23, 25, 26 e 28 secondo comma, il trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza che per quelli di cassa, è disposto con legge regionale, entro il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio si riferisce] (32).

 

(32) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 30

Fondi statali assegnati alla Regione.

 

[Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i casi seguenti:

a) assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione;

b) assegnazione per il finanziamento dei programmi ulteriori di sviluppo.

Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative e negli altri casi di cui al precedente comma, è consentito di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni (33).

È consentito, altresì, qualora si siano erogate in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

In relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al primo comma del presente articolo, è consentito attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorché si preveda di non far luogo all'impegno di tali spese entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione (34).

Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 11.

Al bilancio sono allegati appositi prospetti dimostrativi delle corrispondenze e delle compensazioni tra assegnazioni statali a destinazione vincolata e stanziamenti disposti nel bilancio regionale, in relazione all'applicazione di quanto previsto nel secondo e quarto comma del presente articolo] (35).

 

(33) Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 19 luglio 1979, n. 35.

(34) Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 19 luglio 1979, n. 35.

(35) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 31

Mutui e prestiti.

 

[Entro i limiti e per le finalità fissati dall'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, la contrazione dei mutui o la emissione di prestiti:

a) è autorizzata, con legge regionale di bilancio o leggi di variazioni del medesimo, che fissa: gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche in riferimento al bilancio pluriennale; l'autorizzazione stessa cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio

si riferisce; non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto relativo dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio si riferiscono i nuovi mutui;

b) è deliberata - in relazione alle effettive esigenze di cassa - dalla Giunta regionale, la quale determina il tasso effettivo e la durata, nonché l'ammontare degli oneri e le altre eventuali condizioni accessorie.

Entro 15 giorni dalla definizione del mutuo la Giunta è tenuta a darne notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con tutti i termini e condizioni pattuite.

Le entrate da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra i residui attivi.

Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni] (36).

 

(36) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 32

Anticipazione di cassa.

 

[Con deliberazione della Giunta regionale possono essere contratte, con il Tesoriere della Regione, anticipazioni solamente per fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali spettanti alla Regione. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte.

Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della legge regionale e della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.

Alle anticipazioni contratte dalla Regione è applicato, ai sensi dell'art. 10 quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, lo stesso trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.

Delle anticipazioni di cassa la Giunta dà notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con la specifica delle condizioni, entro 10 giorni da quello in cui vi si è fatto ricorso] (37).

 

(37) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 33

Garanzie prestate dalla Regione.

 

[La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.

Nel bilancio regionale viene iscritto un apposito capitolo di spesa dotato annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con le garanzie prestate.

In allegato al bilancio preventivo della Regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di enti o di altri soggetti.

La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente pagate dalla Regione.

Nel bilancio annuale è iscritto un apposito capitolo di entrata a cui vengono imputate le somme recuperate] (38).

 

(38) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Capo II - Gestione del bilancio

 

Art. 34

L'accertamento delle entrate.

 

[Formano oggetto di accertamento delle entrate le somme dovute alla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, da parte dei debitori determinati o determinabili, in ordine alle relative obbligazioni o alle quote delle obbligazioni pluriennali che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio.

Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, l'accertamento è disposto sulla base dei provvedimenti di riparto ed assegnazione dei fondi.

Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.

Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.

Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto di norma sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione in conto dell'esercizio di competenza.

Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue l'assunzione dell'impegno o l'effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.

In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.

La competenza ad accertare le entrate appartiene alla Giunta o, per delega ad un suo componente] (39).

 

(39) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 35

Riscossione e versamento delle entrate.

 

[L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento della relativa somma alla Regione, tramite il Tesoriere od altro ufficio, ente o incaricato a ciò autorizzato per legge o regolamento.

Le somme riscosse da uffici o enti esterni alla Regione o dagli incaricati sono versate integralmente e nei termini fissati dalla legge, dal contratto o dal titolo, al Tesoriere regionale.

Il tesoriere provvede all'incasso su ordinativo sottoscritto da un dirigente dell'Ufficio bilancio, ragioneria, finanza e tributi (40).

 (41).

Il Tesoriere effettua l'incasso anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, e pur in pendenza dell'emissione del relativo ordinativo] (42).

 

(40) Comma così sostituito dall'articolo unico, L.R. 12 agosto 1986, n. 30.

(41) Comma soppresso dall'articolo unico, L.R. 12 agosto 1986, n. 30.

(42) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 36

Compiti dei soggetti preposti alla realizzazione delle entrate.

 

[I responsabili del servizio tributario, nonché i funzionari della Regione o di altri Enti addetti alla gestione di entrate regionali, curano nei limiti delle loro rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

È tenuta, a cura dell'Ufficio di ragioneria, separata registrazione, con riferimento ai capitoli di bilancio interessati, degli accertamenti e degli ordinativi di incasso e, per gli ordinativi, di quelli relativi a riscossioni in conto competenza e di quelli relativi a riscossioni in conto residui] (43).

 

(43) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 37

Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità.

 

[La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura tributaria e non, comprese le pene pecuniarie, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa legge.

L'annullamento dei crediti medesimi viene posto mediante deliberazione della Giunta regionale, senza onere alcuno per i debitori] (44).

 

(44) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 38

Ricognizione dei residui attivi.

 

[Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente con deliberazione motivata della Giunta regionale. La Giunta regionale allega alla relazione illustrativa del progetto di legge di approvazione del conto consuntivo un prospetto di classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:

a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;

b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;

c) crediti riconosciuti inesigibili.

I crediti di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti; i crediti di cui alla lettera c) sono eliminati dalle scritture degli uffici]

(45).

 

(45) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 39

Stadi della spesa.

 

[Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, regolamenti od altri atti amministrativi, costituenti titolo valido di impegno, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici di competenza dell'amministrazione regionale.

Tutte le spese della Regione passano attraverso i seguenti stadi:

a) impegno;

b) liquidazione;

c) ordinazione;

d) pagamento.

Tali stadi possono essere simultanei] (46).

 

(46) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 40

Impegni di spesa.

 

[I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, o a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma del precedente art. 5, quinto comma, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli

stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno, da iscrivere in bilancio in dipendenza dell'autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

Il provvedimento che dispone la liquidazione a saldo su ciascuno impegno di spesa indica la residua disponibilità sull'impegno stesso, quale economia riutilizzabile] (47).

 

(47) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 41

Assunzione di impegni sugli esercizi futuri.

 

[Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al terzo comma del precedente articolo, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

Nel caso delle spese in annualità la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura] (48).

 

(48) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 42

Organi preposti all'assunzione degli impegni di spesa.

 

[La competenza ad assumere impegni a carico del bilancio regionale spetta alla Giunta, fatte salve le competenze del Consiglio] (49).

 

(49) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 43

Registrazione degli impegni di spesa.

 

[Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, debbono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione, all'Ufficio bilancio della Regione il quale, accertata la completezza della documentazione, la esatta imputazione della spesa al bilancio, nonché la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell'impegno.

Gli atti di impegno, formalmente approvati dai competenti organi regionali, sono trasmessi all'ufficio bilancio per la registrazione dell'impegno definitivo.

Qualsiasi successivo atto o contratto, che abbia attinenza agli impegni assunti, deve essere comunicato all'ufficio bilancio per le occorrenti annotazioni contabili] (50).

 

(50) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 44

Liquidazione delle spese.

 

[La liquidazione consiste nell'individuare il creditore e nel determinare l'ammontare del debito scaduto, sulla base di idonea documentazione.

Alla liquidazione delle spese già impegnate con deliberazione divenuta esecutiva provvede la Giunta con apposita deliberazione - non soggetta ad approvazione - salvo che:

a) si tratti di spese fisse, nel qual caso la spesa è disposta dagli assessori responsabili dei rispettivi dipartimenti o uffici;

b) si tratti di spese di amministrazione generale la cui previsione sia effettuata a calcolo o stima del fabbisogno, qualora le partite di spesa in liquidazione si mantengano entro i limiti di un contratto regolarmente stipulato, o di una precedente deliberazione autorizzativa contenente tutti gli elementi per la esatta identificazione dei terzi creditori o beneficiari o nei limiti delle perizie approvate dalla Giunta per lavori da eseguire in economia. In tal caso la liquidazione è eseguita dal Presidente della Giunta o da un assessore delegato dallo stesso.

La Giunta regionale può delegare per la liquidazione il dirigente dell'ufficio competente per materia (51)]

(52).

 

(51) Comma così sostituito dall'articolo unico, L.R. 12 agosto 1986, n. 30.

(52) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 45

Emissione del titolo di pagamento.

 

[L'ufficio bilancio provvede ad emettere i titoli di spesa, in esecuzione degli atti di liquidazione disposti dai competenti organi, o in esecuzione delle leggi che indichino il creditore, la somma da pagare ed il capitolo di imputazione della spesa] (53).

 

(53) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 46

Pagamento delle spese.

 

[Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordine di accreditamento nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamento in conto competenza, o in conto residui.

I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati da un dirigente dell'ufficio bilancio, ragioneria, finanza e tributi (54).

L'Ufficio bilancio prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo:

a) verifica che sia intervenuta la liquidazione;

b) riscontra che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente imputata al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

Non può farsi luogo a pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni od agli atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili ai sensi delle norme vigenti in materia, ed ai sensi dei commi seguenti.

Per i titoli di spesa emessi in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, chi ordina l'emissione del titolo stesso ha l'obbligo di dichiarare nell'ordine di emissione gli estremi di trasmissione dell'atto alla Commissione di controllo.

I funzionari dell'Ufficio bilancio, addetti al riscontro ed all'emissione dei titoli di spesa disposti ai sensi del precedente comma non possono dar corso all'emissione del titolo stesso qualora risulti che non siano stati osservati i termini di cui al secondo comma dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

I medesimi funzionari non possono, altresì dare corso alla emissione dei titoli di spesa, disposti in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, successivamente al decorso dei termini di cui al terzo comma del citato art. 49 ove non siano dichiarati sull'atto gli estremi di approvazione da parte della Commissione di controllo ovvero che la Commissione stessa non ha adottato alcuna decisione entro i suddetti termini] (55).

 

(54) Comma così sostituito dall'articolo unico, L.R. 12 agosto 1986, n. 30.

(55) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 47

Disciplina del servizio di tesoreria.

 

[Estinzione dei titoli di spesa. La disciplina del servizio di tesoreria di cui alla legge regionale 8 marzo 1972, n. 1, è integrata dalle disposizioni della presente legge.

In particolare i titoli di spesa sono estinti dal tesoriere regionale nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo nel bilancio di cassa, mediante:

a) rilascio di quietanza del creditore o dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi;

b) accreditamento in conto corrente postale o bancario intestato ai beneficiari;

c) commutazione in assegno circolare non trasferibile, da spedire al richiedente a mezzo lettera raccomandata; oppure a mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente;

d) commutazione in reversale d'incasso a favore della Regione per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti;

e) assegno postale localizzato.

Per l'esecuzione dei pagamenti nelle forme di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e) occorre l'espressa richiesta dei creditori] (56).

 

(56) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 48

Modalità di effettuazione dei pagamenti.

 

[Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito in materia di utilizzo delle aperture di credito, deve essere fatto esclusivamente dal Tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti al precedente art. 46] (57).

 

(57) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 49

Funzionari delegati.

 

[Nei casi previsti dalla presente legge l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti.

Per le spese di funzionamento degli uffici, per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti, nonché per le altre indicate annualmente nella legge di bilancio, le aperture di credito sono autorizzate, con atto motivato dalla Giunta regionale entro il limite massimo fissato con la predetta legge di approvazione del bilancio.

Il funzionario delegato, in rispondenza alle esigenze per le quali è stata autorizzata l'apertura di credito, effettua i prelievi mediante i buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per i pagamenti diretti, ovvero mediante ordinativi a favore dei creditori.

Il prelievo è effettuato, per ciascun capitolo, nei limiti della somma autorizzata a favore del funzionario delegato] (58).

 

(58) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 50

Rendicontazione da parte dei funzionari delegati.

 

[Il funzionario delegato dovrà rendere alla Giunta regionale il conto delle somme erogate - corredato dai documenti giustificativi delle spese - semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, intendendosi l'ultimo semestre prorogato al 31 gennaio successivo ai soli fini della estinzione dei titoli di spesa emessi entro il 31 dicembre.

Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà del funzionario delegato.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.

L'Ufficio bilancio della Regione esegue i riscontri di competenza ed invia il rendiconto alla Giunta regionale la quale approva lo stesso, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

Qualora in sede di riscontro l'Ufficio bilancio accetti irregolarità nei conti, carenze nella documentazione giustificativa della spesa, ne informa l'assessore al bilancio il quale restituisce il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l'assessore rimette gli atti alla Giunta per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata] (59).

 

(59) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 51

Regolarizzazione di ufficio degli atti sottoposti a registrazione.

 

[Qualora l'Ufficio bilancio riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli artt. 43 e 46, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio proponente.

In ogni altro caso esso indica all'ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto] (60).

 

(60) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 52

Titoli di spesa ineseguibili.

 

[Qualora un responsabile di settore dell'Ufficio bilancio non ritenga, in relazione ai riscontri di cui agli artt. 43 e 46 di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamento, quando non sia possibile provvedere nei modi indicati al precedente art. 51 ne riferisce con adeguata motivazione e con la indicazione di eventuali soluzioni alternative per il conseguimento dei risultati voluti, all'assessore responsabile dell'ufficio bilancio dandone comunicazione anche all'assessore competente per materia.

L'assessore al bilancio - qualora la Giunta regionale intenda dar corso al provvedimento - dà in proposito ordine scritto al responsabile di settore che è tenuto ad eseguirlo.

Copia dell'ordine scritto di cui al comma precedente deve essere allegata al titolo cui si riferisce, e comunicata al Consiglio regionale] (61).

 

(61) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 53

Residui passivi.

 

[Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 40 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Salvo quanto disposto al successivo penultimo comma del presente articolo, tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma del predetto art. 40 entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

Possono tuttavia essere mantenute, nel conto dei residui, nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, le somme relative a spese in conto capitale.

Alla conservazione del conto dei residui delle somme di cui al comma precedente provvede la Giunta regionale con deliberazione da adottare entro il 31 gennaio successivo al termine dell'esercizio e da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni.

Le somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata, non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalità.

Le somme di cui al primo comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine esse costituiscono economie di spesa, salva la riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie (62)] (63).

 

(62) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 19 luglio 1979, n. 35.

(63) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 54

Ricognizione dei residui passivi.

 

[L'accertamento delle somme da iscrivere come residuo per la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, nonché il riaccertamento delle somme già conservate tra i residui degli esercizi precedenti, è disposto dalla Giunta regionale con motivata deliberazione.

Prima della formazione del conto consuntivo la Giunta regionale, sulla base di dati forniti dall'Ufficio bilancio, entro il 15 aprile di ogni anno provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:

a) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio rimasti totalmente o parzialmente inestinti in chiusura del medesimo;

b) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e divenuti esecutivi entro la data del 30 marzo dell'anno successivo per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data del 31 gennaio

dello stesso anno;

c) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 30 marzo dell'esercizio successivo (64).

Le somme di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi;

quelle di cui alla lettera c) sono eliminate dalle scritture con deliberazione della Giunta e costituiscono economia di spesa in sede di rendiconto consuntivo.

Qualora gli atti deliberativi di cui alla lettera c) diventino esecutivi dopo il 30 marzo le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio (65)] (66).

 

(64) Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 19 luglio 1979, n. 35.

(65) Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 19 luglio 1979, n. 35.

(66) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 55

Autonomia contabile del Consiglio regionale.

 

[Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia funzionale e contabile, prevista dall'art. 40 dello Statuto regionale, ha un proprio bilancio, la cui formazione, gestione e rendicontazione sono disciplinate dal regolamento interno, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Entro il 1° settembre di ogni anno i fabbisogni di spesa del Consiglio regionale, ripartiti nei capitoli di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono comunicati alla Presidenza della Giunta regionale per l'iscrizione dei relativi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno successivo.

Le somme stanziate nei suddetti capitoli sono messe globalmente a disposizione del Presidente del Consiglio regionale presso la tesoreria della Regione mediante titoli di spesa intestati al Presidente stesso.

Le somme stesse sono utilizzate con ordini tratti sulla tesoreria.

I risultati del conto consuntivo del Consiglio regionale sono trasmessi alla Presidenza della Giunta regionale entro il 10 aprile di ogni anno per essere inclusi nel rendiconto generale della Regione] (67).

 

(67) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Capo III - Responsabilità e controllo

 

Art. 56

Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti verso l'Ente.

 

[Gli amministratori e dipendenti regionali sono responsabili personalmente e solidamente verso l'Ente, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, secondo e terzo comma, e 30 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Ad essi si applica, altresì, la disciplina contenuta negli artt. 31 e 32 della citata legge] (68).

 

(68) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 57

Controllo di gestione e di efficienza.

 

[La Giunta regionale dispone almeno annualmente una relazione, previe verifiche sullo stato di attuazione e sui risultati economici finanziari e di efficienza dei progetti o programmi precedentemente approvati, nonché su tutte le iniziative di spesa, che si prestino a tale forma di riscontro, attuate dalle strutture amministrative regionali] (69).

 

(69) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 58

Controllo della spesa delegata agli Enti locali.

 

[Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli Enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione e di controllo a carattere economico, finanziario e contabile.

Gli Enti delegati, oltre alla rendicontazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, devono presentare alla Giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo le periodicità stabilite dalle singole leggi di delega.

Le spese inerenti alle funzioni delegate sono gestite dagli Enti, separatamente da quelle di loro competenza e secondo le direttive fissate dalla Regione.

In ogni tempo il Presidente della Giunta può disporre verifiche presso gli Enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.

Al fine di garantire la omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli Enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi] (70).

 

(70) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 59

Funzione di controllo della commissione affari istituzionali.

 

[La commissione consiliare affari istituzionali effettua i controlli previsti dall'art. 44, terzo comma, dello Statuto regionale e dal Regolamento interno del Consiglio regionale, riferendone periodicamente al Consiglio regionale] (71).

 

(71) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 60

Controlli sulla gestione di tesoreria.

 

[La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata a norma della legge regionale che disciplina il servizio medesimo.

La convenzione di tesoreria detta norme atte a consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi alla attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. Essi dettano altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli uffici regionali ed il Tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi] (72).

 

(72) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 61

Pubblicità dei movimenti di tesoreria.

 

[La Giunta è tenuta a pubblicare mensilmente sul Bollettino Ufficiale della Regione i movimenti di tesoreria e i relativi saldi] (73).

 

(73) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 62

Rendiconto generale.

 

[Il rendiconto generale della Regione dimostra i risultati della gestione annuale del bilancio regionale.

Il rendiconto generale comprende: la nota illustrativa preliminare, il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e il conto generale del patrimonio] (74).

 

(74) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 63

Formazione e approvazione del rendiconto.

 

[Il rendiconto generale è formulato sulla base dello schema uniforme di rendiconto delle Regioni indicato dal CIPE, ai sensi dell'art. 24 della legge 19 maggio 1976, n. 335, e contiene i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale di cui agli artt. 25 e 26 della legge stessa.

Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo cui si riferisce l'esercizio finanziario.

I revisori dei conti, entro il 15 giugno presentano la loro relazione al Consiglio regionale che provvede alla approvazione del rendiconto, con legge, entro il 31 luglio] (75).

 

(75) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 64

Nota preliminare al rendiconto.

 

[Al rendiconto generale è allegata una illustrazione dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto patrimoniale, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate. In essa vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi e agli indirizzi contenuti nel programma economico regionale e nel bilancio] (76).

 

(76) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 65

Cooperazione Stato-Regione.

 

[Ai fini della cooperazione di cui all'art. 34 della legge 19 maggio, 1976, n. 335, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare apposite convenzioni con le amministrazioni statali, nelle quali debbono essere concordate le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi nonché qualsiasi altra

forma di reciproca collaborazione.

Ciascuna convenzione, dopo che sia stata resa esecutiva per la Regione e per l'amministrazione statale, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione] (77).

 

(77) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Capo IV - Norme transitorie e finali

 

Art. 66

Norme transitorie.

 

[Gli stanziamenti o le quote degli stanziamenti residui di spesa non impegnati al 31 dicembre 1977 possono essere utilizzati conservando l'originaria destinazione, fino al 31 dicembre 1978.

Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sono effettuate sulla base della normativa di contabilità dello Stato attualmente in vigore fatta eccezione per la determinazione dei residui attivi e passivi per la quale sono applicati i seguenti criteri:

a) spese in conto capitale: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per tre esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato;

b) spese correnti, per rimborso di prestiti e per partite di giro: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

A partire dal rendiconto generale per l'esercizio 1978, i residui corrispondenti ad impegni assunti nel bilancio per l'esercizio 1977 e quelli assunti sui bilanci degli esercizi precedenti in conformità con la legge di contabilità dello Stato e mantenute fra i residui passivi in chiusura dell'esercizio 1977 a norma del precedente comma del presente articolo, costituiscono economie di spesa se non conformi alla disciplina di cui alla presente legge.

Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale ed il rendiconto consuntivo secondo le nuove modalità introdotte dalla legge 19 maggio 1976, n. 335, nonché le norme che alle medesime si ricollegano, vanno in vigore con la presentazione, rispettivamente del bilancio e del rendiconto per l'esercizio finanziario 1978, e, comunque, col 1° gennaio 1978.

In sede di prima applicazione della presente legge l'eventuale saldo finanziario negativo, accertato in sede di conto consuntivo dell'esercizio 1977, dovrà essere eliminato con iscrizione nei bilanci dei tre esercizi successivi in quote annue non inferiori a lire cinquecento milioni] (78).

 

(78) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

 

 

Art. 67

Norma finale.

 

[Per quanto altro attinente la materia della contabilità regionale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335, ed, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato] (79).

 

 

 

(79) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.