L.R.
3 maggio 1978, n. 23 (1).
Norme
di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 maggio 1978, n. 19.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 109, comma 1, lettera a), L.R. 28
febbraio 2000, n. 13.
Capo
I - Bilancio
Art.
1
Oggetto.
[La
presente legge disciplina l'ordinamento contabile regionale umbro nel rispetto
dei principi fondamentali sanciti, ai fini del coordinamento previsto dall'art.
119 della Costituzione, dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 e in armonia con la
Costituzione e con lo Statuto regionale] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
2
Bilancio
pluriennale.
[Il
bilancio pluriennale traduce in termini finanziario-contabili le scelte
compiute e le priorità individuate dal piano regionale di sviluppo.
Le
previsioni del bilancio pluriennale assumono come termini di riferimento quelli
del piano regionale di sviluppo e comunque hanno una durata non superiore al
quinquennio.
Il
bilancio pluriennale è approvato con legge dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta.
Il
bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse finanziarie che si
prevede di acquisire e di impiegare nel periodo di riferimento, in base sia
alla legislazione vigente che ai previsti nuovi interventi legislativi della
Regione e dello Stato.
In
particolare esso costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di
nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi
futuri] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
3
Quantificazione
delle entrate nel bilancio pluriennale.
[Nel
bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Regione ed al
gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione sono
indicati nell'ammontare presunto, in base all'andamento del relativo gettito
nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonché in base alle previsioni
formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi
erariali alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi
nazionali della programmazione.
Le
entrate derivanti dal riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281, sono indicate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 1 della
legge 10 maggio 1976, n. 356 e successive eventuali modificazioni ed
integrazioni.
Le
entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi
regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
quelle derivanti dalle assegnazioni di cui all'art. 12 della stessa legge e
quelle derivanti dalle altre assegnazioni da parte dello Stato, sono indicate
sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o
decisi dagli organi statali competenti od in mancanza, in misura non superiore
per ciascun anno all'importo dell'ultima assegnazione.
Sono
altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti già autorizzati,
nonché, distintamente le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si
prevede di autorizzare e stipulare nel periodo, per l'esecuzione dei programmi
di spesa della Regione] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
4
Quantificazione
delle spese nel bilancio pluriennale.
[Nel
bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese conseguenti
all'applicazione delle leggi già in vigore, nonché quelle necessarie per
l'ordinario funzionamento degli organi ed uffici regionali, nell'ammontare
determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le
spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore e degli accordi
sindacali raggiunti.
Sono
indicate inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese previste da leggi che
rinviano ai bilanci annuali la determinazione della rispettiva entità, tenendo
conto degli indirizzi della Regione in ordine ai relativi settori di
intervento.
Sono
indicate altresì le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti già
contratti, nonché, distintamente, quelle derivanti dall'ammortamento dei mutui
e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel corso del periodo di
validità del programma a norma dell'ultimo comma del precedente art. 3.
Sono
infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi
della Regione, nell'ammontare presunto in base ai programmi già elaborati ed
agli indirizzi del piano di sviluppo regionale, ivi comprese, distintamente, le
spese derivanti dai mutui e prestiti, nonché dai limiti d'impegno.
Il
bilancio pluriennale si considera capiente al fine della copertura di nuove o
maggiori spese a carattere pluriennale, fino a concorrenza della differenza fra
il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'art. 3 il totale delle
spese già predeterminate previste a norma del primo, del secondo e della prima
parte del terzo comma del presente articolo] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
5
Leggi
regionali di spesa.
[Le
leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese ne indicano l'ammontare e
la copertura con riferimento al bilancio pluriennale.
Le
leggi regionali che precedono attività o interventi a carattere continuativo o
ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le
procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione
dell'entità della relativa spesa.
In
tal caso può essere dato corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla
legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo
dell'Amministrazione di assumere impegni a norma del successivo art. 40.
Le
leggi regionali che dispongono spese di carattere pluriennale indicano di norma
l'ammontare complessivo nonché la quota eventualmente a carico del bilancio
annuale in corso o già presentato al Consiglio rinviando ai successivi bilanci
annuali la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno
dei relativi esercizi.
La
quantificazione annuale della spesa può essere prevista per casi in cui le
leggi disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità
dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.
Le
leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più
esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque
l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera
somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti
di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 40, soltanto le somme
corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo
esercizio] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
6
Presentazione
e approvazione del bilancio di previsione e adempimenti annuali.
[Entro
il 15 settembre di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio:
a)
una relazione sul processo di attuazione del piano regionale di sviluppo e
sulla situazione economica della Regione e le proposte di aggiornamento del
bilancio pluriennale;
b)
il bilancio annuale di previsione con il disegno di legge per l'approvazione
del medesimo, unitamente ai bilanci di previsione degli enti dipendenti della
Regione.
Entro
il 30 novembre successivo il Consiglio regionale approva:
a)
con legge, il bilancio di previsione annuale e l'aggiornamento del bilancio
pluriennale;
b)
con la forma prevista per gli atti di indirizzo politico, la relazione sul
processo di attuazione del piano regionale di sviluppo e sulla situazione
economica della Regione] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
7
Esercizio
finanziario - Esercizio suppletivo.
[L'esercizio
finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
Per
gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle
spese impegnate entro il 31 dicembre, l'esercizio finanziario è protratto fino
al 31 gennaio dell'anno successivo. A quest'ultima data è protratta, altresì,
la chiusura dei conti] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
8
Bilancio
annuale di previsione.
[Il
bilancio annuale di previsione della Regione è costituito dallo stato di previsione
dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
Le
previsioni sono formulate in termini di competenza e di cassa.
Per
ciascun capitolo di entrata e di spesa, il bilancio indica:
1)
l'ammontare dei residui attivi e passivi relativi a ciascun capitolo o ai
capitoli corrispondenti, che si presume di accertare alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2)
l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese delle
quali, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si autorizza l'impegno;
3)
l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si
autorizza il pagamento nel medesimo esercizio senza distinzione tra riscossioni
e pagamenti in conto residui e in conto competenza, entro il limite massimo per
ciascun capitolo dei residui presunti di cui al numero 1) e delle
previsioni
di competenza di cui al numero 2).
Tra
le entrate e le spese di cui al numero 2) è iscritto l'eventuale saldo
finanziario, positivo o negativo che si presume accertare al termine
dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui al n. 3) è iscritto
l'ammontare della giacenza di cassa che si presume esista all'inizio
dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
9
Stanziamenti
di competenza per la spesa.
[Gli
stanziamenti di spesa, formulati in termini di competenza, sono iscritti in
bilancio nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento delle attività
e degli interventi che si prevede daranno luogo, nel corso dell'esercizio, cui
si riferisce il bilancio, a impegni di spesa a carico del medesimo, in base
alle leggi vigenti e ai programmi e progetti della Regione.
Nel
caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di
spesa da stanziare nel bilancio annuale, è determinata, con i criteri di cui al
primo comma, entro i limiti della spesa totale indicata dalla legge che
autorizza la spesa pluriennale, e tenendo conto sia delle quote già stanziate
nei precedenti bilanci che degli impegni effettivamente assunti nei relativi
esercizi] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
10
Stanziamenti
di cassa per la spesa.
[Gli
stanziamenti di spesa, formulati in termini di cassa sono iscritti in bilancio
nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede di dover
effettuare nell'esercizio sia in conseguenza degli impegni già assunti che dei
nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo.
La
misura degli stanziamenti di cassa avviene altresì in correlazione alle
previste disponibilità complessive di cassa dell'esercizio] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
11
Equilibrio
del bilancio di competenza.
[Il
totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale
delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il
relativo disavanzo sia coperto da mutui o da prestiti autorizzati con la legge
di bilancio, nei limiti fissati dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n.
335.
Il
totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle
funzioni normali della Regione, risultanti dal prospetto di cui al successivo
art. 19 secondo comma lett. b) non può, in ciascun bilancio annuale, essere
superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo
esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e da prestiti e quelle
derivanti dall'assegnazione o da riparto di fondi statali vincolati al
finanziamento di spese di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui all'art. 19
secondo comma lett. a).
Ai
fini della determinazione del limite di cui al comma precedente, l'eventuale
saldo negativo iscritto in bilancio ai sensi dell'art. 8 ultimo comma, è da
considerare, per la sua copertura come spesa per l'adempimento di funzioni
normali, fatta eccezione per la quota del saldo negativo medesimo determinata
dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati nell'esercizio precedente]
(13).
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1, lettera
a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
12
Equilibrio
del bilancio di cassa.
[In
ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere
superiore al totale delle entrate, di cui si prevede la riscossione, sommato
alla presunta giacenza iniziale di cassa] (14).
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
13
Universalità
ed integrità del bilancio.
[Tutte
le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese
di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
Parimenti
tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere
ridotte delle entrate correlative] (15).
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
14
Gestioni
fuori bilancio.
[Sono
vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e di quelli
ad esso allegati ai sensi dell'art. 6 della presente legge] (16).
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
15
Esercizio
provvisorio.
[L'autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa per un periodo non superiore
ai tre mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre
dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio.
La
legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle
entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio
presentato al Consiglio, senza limite di somma.
Con
la legge che autorizza l'esercizio provvisorio possono essere stabilite
limitazioni alla esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine
all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di
spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino
all'approvazione della legge di bilancio.
Nel
caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio ovvero sia
stato respinto da questo, e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio,
l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio
approvato, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di
spesa per ogni mese di esercizio provvisorio] (17).
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
16
Gestione
provvisoria del bilancio.
[Fino
all'entrata in vigore della legge di bilancio, nonché di quella che autorizza
l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio medesimo è disciplinata come
segue:
1)
in pendenza degli adempimenti previsti dall'art. 127 della Costituzione:
a)
limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo;
b)
ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese
obbligatorie, tassativamente regolate da legge e non suscettibili di impegno o
di pagamento frazionati in dodicesimi;
2)
in caso di rinvio delle predette leggi, o nel caso in cui in ordine alle stesse
sia stata promossa la questione di legittimità o di merito, ai sensi dell'art.
127, terzo e quarto comma, della Costituzione:
a)
limitatamente a quella parte del capitolo e ai capitoli non coinvolti nel
rinvio o nella questione di legittimità o di merito;
b)
ovvero nell'ipotesi che il rinvio o la questione di legittimità o di merito
investano l'intero bilancio:
-
limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, per
ogni mese di pendenza del procedimento;
-
o, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese
obbligatorie, tassativamente regolate da legge e non suscettibili di impegno o
di pagamento frazionati in dodicesimi] (18).
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
17
Classificazione
delle entrate.
[Nello
stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione annuale, le entrate
sono ripartite nei seguenti titoli e, secondo la loro natura, nelle seguenti
categorie:
titolo
I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi
erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di
ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n.
281:
categoria
1ª - Tributi propri
categoria
2ª - I.L.O.R. tributi erariali e fondo art. 8 legge n. 281/1970.
Titolo
II - Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato e in genere da
trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di
funzioni delegate dallo Stato alla Regione:
categoria
11ª - Fondi derivanti dall'art. 9 della legge n. 281/1970
categoria
12ª - Fondi derivanti dall'art. 12 della legge n. 281/1970
categoria
13ª - Fondi derivanti da altre assegnazioni
categoria
14ª - Trasferimenti di fondi dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate.
Titolo
III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende
regionali:
categoria
21ª - Rendite patrimoniali e proventi del demanio
categoria
22ª - Utili di Enti ed Aziende regionali
categoria
23ª - Entrate diverse
categoria
24ª - Partite che si compensano nella spesa.
Titolo
IV - Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimento di
capitali e rimborso di crediti.
categoria
31ª - Alienazione di beni e diritti patrimoniali. Affrancazioni.
categoria
32ª - Eredità, donazioni ed altri trasferimenti di capitali non dello Stato.
categoria
33ª - Rimborso di crediti e recuperi vari.
Titolo
V - Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie.
categoria
41ª - Accensione di prestiti.
categoria
42ª - Obbligazioni.
categoria
43ª - Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine.
Titolo
VI - Entrate per contabilità speciali:
categoria
51ª - Partite di giro.
categoria
52ª - Stabilimenti speciali.
Nell'ambito
di ciascuna categoria le entrate si ripartiscono, secondo il loro oggetto, in
capitoli. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione
delle entrate.
Ciascun
capitolo dell'entrata deve contenere i seguenti elementi: numerazione
progressiva, anche se discontinua; denominazione analitica; riferimento alla
categoria; ammontare dei residui attivi che si presume di accertare alla
chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio cui il
bilancio si riferisce; ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere
senza distinzione tra riscossioni in conto residui e in conto competenza.
In
ogni caso deve essere fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di
destinazione delle entrate disposti da leggi speciali dello Stato o della
Regione.
Il
bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un
riepilogo dei titoli.
Il
piano dei conti per le entrate potrà essere adeguato ai criteri fissati ai
sensi dell'art. 34 della legge 19 maggio 1976, n. 335] (19).
(19)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
18
Classificazione
delle spese.
[Le
spese sono classificate in titoli, sezioni e categorie secondo la ripartizione
adottata nel bilancio dello Stato.
Il
piano dei conti sarà adeguato ai criteri fissati dalla Commissione interregionale,
ai sensi dell'art. 9, sesto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.
Nell'ambito
di tale classificazione debbono essere tenute distinte le spese per
l'adempimento delle funzioni normali dalle spese per il finanziamento degli
ulteriori programmi di sviluppo e da quelle concernenti l'esercizio di funzioni
delegate dallo Stato.
Il
capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.
Ogni
capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente
collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano
programma o progetto della Regione.
Non
possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:
a)
spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di
mutui e prestiti;
b)
spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il
finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
c)
spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni
delegate dello Stato;
d)
spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di
finanziamenti da parte dallo Stato, iscritti nello stato di previsione
dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.
La
denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente e analiticamente il
settore, gli oggetti e le finalità della spesa.
Il
bilancio contiene, per la spesa:
a)
un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo dei
titoli;
b)
un riassunto delle spese concernenti:
1)
l'adempimento delle funzioni normali;
2)
progetti speciali;
3)
le funzioni delegate dallo Stato alla Regione;
4)
le funzioni delegate dalla Regione agli enti locali.
In
allegato al bilancio, le spese sono classificate in titoli secondo che si
tratti di spese correnti, di investimento o attinenti al rimborso di mutui e
prestiti; in sezioni secondo l'analisi funzionale e in categorie secondo
l'analisi economica, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello
Stato per il medesimo esercizio.
Per
le spese soggette a vincoli di destinazione, in virtù di leggi speciali dello
Stato o della Regione, a margine dei capitoli relativi deve essere effettuata
espressa annotazione con riferimento anche ai corrispondenti capitoli
dell'entrata] (20).
(20)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
19
Quadro
generale riassuntivo e prospetti allegati.
[Il
quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i
totali delle entrate e delle spese.
Al
quadro generale riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:
a)
un prospetto che metta a raffronto le entrate, distintamente per capitoli o con
l'indicazione della destinazione specifica risultante dalla legge o dal
provvedimento di riparto, derivanti da assegnazioni statali ai sensi dell'art.
9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e da assegnazioni per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alla Regione dallo Stato e le spese, anch'esse
distinte per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni
predette.
Il
totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere
inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di
competenza, salvo quanto disposto dal terzo e quarto comma del successivo art.
30;
b)
un prospetto che esponga distintamente, da un lato, gli stanziamenti di
competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali
della Regione e, dall'altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa,
distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi
di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di
fondi statali ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al
credito] (21).
(21)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
20
Bilancio
degli enti dipendenti dalla Regione.
[I
bilanci di previsione degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti
dalla Regione, comunque costituiti, sono trasmessi annualmente alla Giunta
regionale entro il 1° settembre, e dalla Giunta presentati al Consiglio
regionale in allegato al bilancio regionale e approvati con appositi articoli
dalla legge di bilancio (22).
Sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nei
bilanci degli enti predetti redatti in termini di competenza e di cassa, le
spese sono classificate e ripartite secondo la disciplina contenuta nel
precedente art. 18 in modo da consentire la compilazione di un bilancio
consolidato regionale.
Le
spese degli enti, aziende, organismi ed istituti di cui al primo comma, che
concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione inclusi nel bilancio
regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della
Regione, in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo]
(23).
(22)
Comma così modificato prima dall'articolo unico, L.R. 19 luglio 1979, n. 35 e
poi dall'art. 19, L.R. 20 febbraio 1984, n. 5.
(23)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
21
Entrate
e spese degli enti locali per le funzioni delegate e per l'attuazione di
progetti della Regione.
[Le
leggi regionali che delegano l'esercizio di funzioni amministrative agli enti
locali dispongono l'assegnazione dei fondi occorrenti per l'attuazione della
delega.
Le
leggi medesime stabiliscono altresì i termini e le modalità per la
presentazione dei rendiconti dei fondi stessi.
Le
entrate e le spese relative a funzioni delegate dalla Regione agli enti locali
debbono nei bilanci degli enti stessi, essere iscritte in apposita categoria,
distinta dalle altre categorie del bilancio, avente la denominazione «delega di
funzioni regionali». In tali categorie, le entrate e le spese sono
analiticamente
distinte
in capitoli aventi denominazione omogenea rispetto a quelli corrispondenti del
bilancio regionale, del quale ne deve essere richiamata la numerazione.
Alle
spese di funzionamento sostenute dagli enti locali per l'esercizio delle
funzioni loro delegate e per l'avvalersi di uffici o strutture amministrative
si provvede a carico di appositi capitoli, da istituire nel bilancio regionale,
distinti da quelli relativi alle spese di funzionamento della amministrazione
regionale.
Le
entrate di cui al precedente comma sono iscritte nei bilanci degli enti locali
secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.
In
allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle
previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali, nel
medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate
dalla Regione o comunque nell'ambito di progetti della Regione.
Nell'allegato
di cui al comma precedente le spese sono ripartite secondo i criteri prescritti
per la ripartizione delle spese nel bilancio regionale.
Al
fine di favorire forme di coordinamento e collaborazione nella gestione della
spesa pubblica regionale, anche attraverso una predisposizione di strumenti
contabili e amministrativi che forniscano una visione complessiva ed unitaria
degli interventi posti in essere nei vari settori ad opera di più enti
pubblici, le spese degli enti locali relativi a progetti della Regione inclusi
nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel
bilancio della Regione in nota a margine dei corrispondenti capitoli del
bilancio medesimo.
I
fondi comunque assegnati dalla Regione agli enti locali per l'attuazione di
funzioni delegate non possono essere utilizzati per pagamenti di altre spese
degli enti medesimi] (24).
(24)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
22
Fondo
di riserva per le spese obbligatorie.
[Nello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di
riserva per spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore.
Da
tale fondo, sono prelevate con deliberazione della Giunta regionale le somme
necessarie per integrare gli stanziamenti che si sono rivelati insufficienti
dei capitoli aventi ad oggetto spese obbligatorie.
Fra
le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di
personale ed agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti; quelle relative
a residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma dell'art. 20,
terzo comma della legge 19 maggio 1976, n. 335 e reclamati dai creditori,
quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte della fidejussione concessa
dalla Regione.
L'elenco
dei capitoli che possono essere integrati a norma del secondo comma del
presente articolo è allegato al bilancio] (25).
(25)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
23
Fondo
di riserva per spese impreviste.
[Nello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di
riserva per spese impreviste.
Da
tale fondo, con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate e iscritte
in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero i nuovi capitoli, le
somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore
aventi caratteri di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili
all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli
stanziamenti del bilancio medesimo.
Le
deliberazioni di cui al secondo comma debbono essere presentate al Consiglio
regionale per la convalida entro il termine di 15 giorni dalla data in cui sono
divenute esecutive] (26).
(26)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
24
Autorizzazione
di ulteriori spese.
[Le
spese cui non possa provvedersi mediante gli stanziamenti di bilancio o
mediante il prelievo dai fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese
impreviste debbono essere autorizzate con legge regionale]
(27).
(27)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
25
Fondo
di riserva del bilancio di cassa.
[Nel
bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai
maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui
diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di
previsione.
Il
prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri
capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera del Consiglio regionale
soggetta a controllo.
L'ammontare
del fondo di riserva di cui al presente articolo è iscritto in bilancio entro
il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti
previsti nell'esercizio] (28).
(28)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
26
Fondi
globali.
[Nello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono iscritti, in
ciascuno dei titoli I e II, i seguenti fondi globali, per far fronte agli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo
l'approvazione del bilancio:
a)
fondi globali destinati ai finanziamenti di spese per l'adempimento delle
funzioni normali della Regione;
b)
fondi globali destinati al finanziamento di spese concernenti ulteriori
programmi di sviluppo.
I
fondi di cui al primo comma non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di
spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle
assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o in nuovi capitoli, dopo
l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese
medesime.
Costituiscono
provvedimenti legislativi regionali in corso, agli effetti di cui al primo
comma, quelli iscritti in appositi elenchi indicativi da allegare alla legge di
bilancio sulla base del programma di attività della Giunta.
Le
quote dei fondi globali non utilizzati al termine dell'esercizio nei modi sopra
indicati, costituiscono economia di spesa.
Ai
fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti
legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi
riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio
purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale
esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.
In
tale caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali
al bilancio nel quale essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al
bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi
provvedimenti legislativi.
Nei
casi di cui al comma che precede, allo stanziamento della nuova o maggiore
spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si
tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio
precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio,
delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo
dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 11] (29).
(29)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
27
Assestamento
del bilancio.
[Entro
il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale approva con legge
l'assestamento del bilancio mediante il quale - oltre alle variazioni che si
ritengono opportune, anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli
stanziamenti delle quote di spesa annuale determinate ai sensi del precedente
art. 9 - si provvede:
1)
all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2)
all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio
precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate
e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni
intervenute alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e passivi;
3)
all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa all'inizio
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
4)
all'aggiornamento, nel caso di un saldo positivo, degli elementi di cui al
precedente n. 2 degli stanziamenti dei capitoli di spesa cui è destinata la
utilizzazione del saldo stesso, ovvero, nel caso in cui il predetto saldo
risulti negativo, all'aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di bilancio
volte a
ricondurre
il bilancio stesso in equilibrio, ai sensi dell'ultimo comma del precedente
art. 11] (30).
(30)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
28
Variazioni
di bilancio.
[La
Giunta regionale è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio ad
apportare nel corso dell'esercizio le variazioni al bilancio mediante la
istituzione di nuovi capitoli o modifica degli stanziamenti di quelli
esistenti, al fine di iscrivere nello stesso le entrate derivanti da
assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché le relative spese
quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
Le
leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio
già presentato al Consiglio in corso di approvazione - finanziate in tutto o in
parte mediante l'utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente, a
norma dell'art. 26 - autorizzano la Giunta regionale ad apportare, con propria
deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa.
La
Giunta regionale è autorizzata, inoltre, ad apportare le modificazioni
occorrenti alle denominazioni dei capitoli e, se necessario, l'unificazione o
la suddivisione degli stessi, nonché l'inclusione - limitatamente al bilancio
annuale - di ulteriori ripartizioni o specificazioni della spesa connesse a
qualsiasi finalità, in dipendenza dell'indicazione della Commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi
del sesto comma dell'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335.
Le
deliberazioni della Giunta regionale di variazioni di bilancio di cui ai commi
precedenti sono comunicate al Consiglio entro 15 giorni dalla data in cui sono
diventate esecutive.
Salvo
quanto disposto dalla presente norma, nonché dai precedenti artt. 22, 23, 25 e
26 e ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con
legge regionale entro il 30 novembre.
Dopo
tale data nessuna variazione al bilancio può essere deliberata, salvo quelle di
cui al primo comma.
Tutti
i provvedimenti di variazione al bilancio sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione] (31).
(31)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
29
Divieto
di storni.
[Salvo
quanto disposto dagli artt. 22, 23, 25, 26 e 28 secondo comma, il trasporto di
somme da un capitolo all'altro del bilancio, sia per quanto riguarda gli
stanziamenti di competenza che per quelli di cassa, è disposto con legge
regionale, entro il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio si riferisce] (32).
(32)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
30
Fondi
statali assegnati alla Regione.
[Tutte
le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel
bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i casi
seguenti:
a)
assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma
dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione;
b)
assegnazione per il finanziamento dei programmi ulteriori di sviluppo.
Nei
casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni
amministrative e negli altri casi di cui al precedente comma, è consentito di
stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel
caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le
relative funzioni (33).
È
consentito, altresì, qualora si siano erogate in un esercizio somme eccedenti
quelle assegnate dallo Stato a norma del comma precedente, di compensare tali
maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi
immediatamente successivi.
In
relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al
primo comma del presente articolo, è consentito attribuire le relative spese
alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorché si preveda di
non far luogo all'impegno di tali spese entro il termine dell'esercizio nel
corso del quale ha luogo l'assegnazione (34).
Fino
a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese
di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo
dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 11.
Al
bilancio sono allegati appositi prospetti dimostrativi delle corrispondenze e
delle compensazioni tra assegnazioni statali a destinazione vincolata e
stanziamenti disposti nel bilancio regionale, in relazione all'applicazione di
quanto previsto nel secondo e quarto comma del presente articolo] (35).
(33)
Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 19 luglio 1979, n. 35.
(34)
Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 19 luglio 1979, n. 35.
(35)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
31
Mutui
e prestiti.
[Entro
i limiti e per le finalità fissati dall'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n.
281, modificato dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, la contrazione
dei mutui o la emissione di prestiti:
a)
è autorizzata, con legge regionale di bilancio o leggi di variazioni del
medesimo, che fissa: gli oneri connessi, la durata massima del periodo di
ammortamento e la copertura della spesa anche in riferimento al bilancio
pluriennale; l'autorizzazione stessa cessa con il termine dell'esercizio cui il
bilancio
si
riferisce; non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti
se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto relativo
dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio si riferiscono i
nuovi mutui;
b)
è deliberata - in relazione alle effettive esigenze di cassa - dalla Giunta
regionale, la quale determina il tasso effettivo e la durata, nonché
l'ammontare degli oneri e le altre eventuali condizioni accessorie.
Entro
15 giorni dalla definizione del mutuo la Giunta è tenuta a darne notizia
tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con tutti i
termini e condizioni pattuite.
Le
entrate da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non
riscosse, vengono iscritte fra i residui attivi.
Le
somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui
autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono
minori entrate rispetto alle previsioni] (36).
(36)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
32
Anticipazione
di cassa.
[Con
deliberazione della Giunta regionale possono essere contratte, con il Tesoriere
della Regione, anticipazioni solamente per fronteggiare temporanee deficienze
di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei
tributi erariali spettanti alla Regione. Le anticipazioni devono essere estinte
nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte.
Le
condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta
regionale sulla base della legge regionale e della convenzione che disciplina
il servizio di tesoreria.
Alle
anticipazioni contratte dalla Regione è applicato, ai sensi dell'art. 10 quinto
comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, lo stesso trattamento fiscale
previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.
Delle
anticipazioni di cassa la Giunta dà notizia tramite pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione con la specifica delle condizioni, entro 10
giorni da quello in cui vi si è fatto ricorso] (37).
(37)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
33
Garanzie
prestate dalla Regione.
[La
legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o
sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti, istituti, cooperative ed
altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese
rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la
copertura finanziaria del relativo rischio.
Nel
bilancio regionale viene iscritto un apposito capitolo di spesa dotato
annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni
rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi
assunti dalla Regione con le garanzie prestate.
In
allegato al bilancio preventivo della Regione devono essere elencate le
garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di
enti o di altri soggetti.
La
concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione
nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il
recupero delle somme eventualmente pagate dalla Regione.
Nel
bilancio annuale è iscritto un apposito capitolo di entrata a cui vengono
imputate le somme recuperate] (38).
(38)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Capo
II - Gestione del bilancio
Art.
34
L'accertamento
delle entrate.
[Formano
oggetto di accertamento delle entrate le somme dovute alla Regione in base alla
legge, a contratto o ad altro titolo, da parte dei debitori determinati o
determinabili, in ordine alle relative obbligazioni o alle quote delle
obbligazioni pluriennali che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio.
Per
le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, l'accertamento è disposto
sulla base dei provvedimenti di riparto ed assegnazione dei fondi.
Per
le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo,
l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei
competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.
Per
le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è disposto
tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.
Per
le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto di norma sulla base
delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne
autorizzano la riscossione in conto dell'esercizio di competenza.
Per
le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste compensative
della spesa, l'accertamento consegue l'assunzione dell'impegno o
l'effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.
In
ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il
credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del
medesimo.
La
competenza ad accertare le entrate appartiene alla Giunta o, per delega ad un
suo componente] (39).
(39)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
35
Riscossione
e versamento delle entrate.
[L'entrata
è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento della
relativa somma alla Regione, tramite il Tesoriere od altro ufficio, ente o
incaricato a ciò autorizzato per legge o regolamento.
Le
somme riscosse da uffici o enti esterni alla Regione o dagli incaricati sono
versate integralmente e nei termini fissati dalla legge, dal contratto o dal
titolo, al Tesoriere regionale.
Il
tesoriere provvede all'incasso su ordinativo sottoscritto da un dirigente
dell'Ufficio bilancio, ragioneria, finanza e tributi (40).
(41).
Il
Tesoriere effettua l'incasso anche quando le somme non siano iscritte nel
bilancio, o siano iscritte in difetto, e pur in pendenza dell'emissione del
relativo ordinativo] (42).
(40)
Comma così sostituito dall'articolo unico, L.R. 12 agosto 1986, n. 30.
(41)
Comma soppresso dall'articolo unico, L.R. 12 agosto 1986, n. 30.
(42)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
36
Compiti
dei soggetti preposti alla realizzazione delle entrate.
[I
responsabili del servizio tributario, nonché i funzionari della Regione o di
altri Enti addetti alla gestione di entrate regionali, curano nei limiti delle
loro rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che
l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti
prontamente ed integralmente.
È
tenuta, a cura dell'Ufficio di ragioneria, separata registrazione, con
riferimento ai capitoli di bilancio interessati, degli accertamenti e degli
ordinativi di incasso e, per gli ordinativi, di quelli relativi a riscossioni
in conto competenza e di quelli relativi a riscossioni in conto residui] (43).
(43)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
37
Rinuncia
alla riscossione di entrate regionali di modesta entità.
[La
legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a
disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di
entrate di natura tributaria e non, comprese le pene pecuniarie, quando il
costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni
singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro
un limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa
legge.
L'annullamento
dei crediti medesimi viene posto mediante deliberazione della Giunta regionale,
senza onere alcuno per i debitori] (44).
(44)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
38
Ricognizione
dei residui attivi.
[Costituiscono
residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine
dell'esercizio.
L'accertamento
definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente con
deliberazione motivata della Giunta regionale. La Giunta regionale allega alla
relazione illustrativa del progetto di legge di approvazione del conto
consuntivo un prospetto di classificazione degli stessi nelle seguenti
categorie:
a)
crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
b)
crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure
amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c)
crediti riconosciuti inesigibili.
I
crediti di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportati nelle
scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti; i crediti
di cui alla lettera c) sono eliminati dalle scritture degli uffici]
(45).
(45)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
39
Stadi
della spesa.
[Sono
spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio
regionale a norma di leggi, regolamenti od altri atti amministrativi,
costituenti titolo valido di impegno, e quelle, in genere, necessarie per il
funzionamento dei servizi pubblici di competenza dell'amministrazione
regionale.
Tutte
le spese della Regione passano attraverso i seguenti stadi:
a)
impegno;
b)
liquidazione;
c)
ordinazione;
d)
pagamento.
Tali
stadi possono essere simultanei] (46).
(46)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
40
Impegni
di spesa.
[I
competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei
rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
Formano
impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla
Regione, in base alla legge, o a contratto o ad altro titolo, a creditori
determinati o determinabili sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza
entro il termine dell'esercizio.
Nel
caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base
di specifica autorizzazione legislativa, a norma del precedente art. 5, quinto
comma, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per
assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli
stanziamenti
dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio
medesimo.
Per
le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni
limite di impegno, da iscrivere in bilancio in dipendenza dell'autorizzazione
di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere
assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli
impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità
da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
Il
provvedimento che dispone la liquidazione a saldo su ciascuno impegno di spesa
indica la residua disponibilità sull'impegno stesso, quale economia
riutilizzabile] (47).
(47)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
41
Assunzione
di impegni sugli esercizi futuri.
[Nel
caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al terzo comma
del precedente articolo, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi
futuri è limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza
della legislatura.
Nel
caso delle spese in annualità la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti
d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di
normale scadenza della legislatura] (48).
(48)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
42
Organi
preposti all'assunzione degli impegni di spesa.
[La
competenza ad assumere impegni a carico del bilancio regionale spetta alla
Giunta, fatte salve le competenze del Consiglio] (49).
(49)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
43
Registrazione
degli impegni di spesa.
[Tutti
gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del
bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti
organi regionali, debbono essere trasmessi unitamente alla relativa
documentazione, all'Ufficio bilancio della Regione il quale, accertata la
completezza della documentazione, la esatta imputazione della spesa al
bilancio, nonché la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la
prenotazione dell'impegno.
Gli
atti di impegno, formalmente approvati dai competenti organi regionali, sono
trasmessi all'ufficio bilancio per la registrazione dell'impegno definitivo.
Qualsiasi
successivo atto o contratto, che abbia attinenza agli impegni assunti, deve
essere comunicato all'ufficio bilancio per le occorrenti annotazioni contabili]
(50).
(50)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
44
Liquidazione
delle spese.
[La
liquidazione consiste nell'individuare il creditore e nel determinare
l'ammontare del debito scaduto, sulla base di idonea documentazione.
Alla
liquidazione delle spese già impegnate con deliberazione divenuta esecutiva
provvede la Giunta con apposita deliberazione - non soggetta ad approvazione -
salvo che:
a)
si tratti di spese fisse, nel qual caso la spesa è disposta dagli assessori
responsabili dei rispettivi dipartimenti o uffici;
b)
si tratti di spese di amministrazione generale la cui previsione sia effettuata
a calcolo o stima del fabbisogno, qualora le partite di spesa in liquidazione
si mantengano entro i limiti di un contratto regolarmente stipulato, o di una
precedente deliberazione autorizzativa contenente tutti gli elementi per la
esatta identificazione dei terzi creditori o beneficiari o nei limiti delle
perizie approvate dalla Giunta per lavori da eseguire in economia. In tal caso
la liquidazione è eseguita dal Presidente della Giunta o da un assessore
delegato dallo stesso.
La
Giunta regionale può delegare per la liquidazione il dirigente dell'ufficio
competente per materia (51)]
(52).
(51)
Comma così sostituito dall'articolo unico, L.R. 12 agosto 1986, n. 30.
(52)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
45
Emissione
del titolo di pagamento.
[L'ufficio
bilancio provvede ad emettere i titoli di spesa, in esecuzione degli atti di
liquidazione disposti dai competenti organi, o in esecuzione delle leggi che
indichino il creditore, la somma da pagare ed il capitolo di imputazione della
spesa] (53).
(53)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
46
Pagamento
delle spese.
[Il
pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi,
di ordine di accreditamento nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di
spese ricorrenti, con separata scritturazione secondo che si tratti di
pagamento in conto competenza, o in conto residui.
I
titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati da un dirigente dell'ufficio
bilancio, ragioneria, finanza e tributi (54).
L'Ufficio
bilancio prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi del
presente articolo:
a)
verifica che sia intervenuta la liquidazione;
b)
riscontra che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di
cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si
riferisce e che la stessa sia correttamente imputata al conto della competenza
od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
Non
può farsi luogo a pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni od agli
atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, se
tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino
immediatamente eseguibili ai sensi delle norme vigenti in materia, ed ai sensi
dei commi seguenti.
Per
i titoli di spesa emessi in base a deliberazioni dichiarate immediatamente
eseguibili ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, chi
ordina l'emissione del titolo stesso ha l'obbligo di dichiarare nell'ordine di
emissione gli estremi di trasmissione dell'atto alla Commissione di controllo.
I
funzionari dell'Ufficio bilancio, addetti al riscontro ed all'emissione dei
titoli di spesa disposti ai sensi del precedente comma non possono dar corso
all'emissione del titolo stesso qualora risulti che non siano stati osservati i
termini di cui al secondo comma dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n.
62.
I
medesimi funzionari non possono, altresì dare corso alla emissione dei titoli
di spesa, disposti in base a deliberazioni dichiarate immediatamente
eseguibili, successivamente al decorso dei termini di cui al terzo comma del
citato art. 49 ove non siano dichiarati sull'atto gli estremi di approvazione
da parte della Commissione di controllo ovvero che la Commissione stessa non ha
adottato alcuna decisione entro i suddetti termini] (55).
(54)
Comma così sostituito dall'articolo unico, L.R. 12 agosto 1986, n. 30.
(55)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
47
Disciplina
del servizio di tesoreria.
[Estinzione
dei titoli di spesa. La disciplina del servizio di tesoreria di cui alla legge
regionale 8 marzo 1972, n. 1, è integrata dalle disposizioni della presente
legge.
In
particolare i titoli di spesa sono estinti dal tesoriere regionale nei limiti
dei fondi stanziati per ciascun capitolo nel bilancio di cassa, mediante:
a)
rilascio di quietanza del creditore o dei creditori o loro procuratori,
rappresentanti, tutori, curatori ed eredi;
b)
accreditamento in conto corrente postale o bancario intestato ai beneficiari;
c)
commutazione in assegno circolare non trasferibile, da spedire al richiedente a
mezzo lettera raccomandata; oppure a mezzo vaglia postale ordinario o
telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente;
d)
commutazione in reversale d'incasso a favore della Regione per le ritenute a
qualunque titolo effettuate sui pagamenti;
e)
assegno postale localizzato.
Per
l'esecuzione dei pagamenti nelle forme di cui alle precedenti lettere b), c),
d) ed e) occorre l'espressa richiesta dei creditori] (56).
(56)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
48
Modalità
di effettuazione dei pagamenti.
[Il
pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito in materia di
utilizzo delle aperture di credito, deve essere fatto esclusivamente dal
Tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti al precedente art.
46] (57).
(57)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
49
Funzionari
delegati.
[Nei
casi previsti dalla presente legge l'effettuazione delle spese può avvenire
attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di
importo di volta in volta definiti.
Per
le spese di funzionamento degli uffici, per quelle di manutenzione degli
stabili e dei mobili ad essi pertinenti, nonché per le altre indicate
annualmente nella legge di bilancio, le aperture di credito sono autorizzate,
con atto motivato dalla Giunta regionale entro il limite massimo fissato con la
predetta legge di approvazione del bilancio.
Il
funzionario delegato, in rispondenza alle esigenze per le quali è stata
autorizzata l'apertura di credito, effettua i prelievi mediante i buoni di
prelevamento in contanti a proprio favore per i pagamenti diretti, ovvero
mediante ordinativi a favore dei creditori.
Il
prelievo è effettuato, per ciascun capitolo, nei limiti della somma autorizzata
a favore del funzionario delegato] (58).
(58)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
50
Rendicontazione
da parte dei funzionari delegati.
[Il
funzionario delegato dovrà rendere alla Giunta regionale il conto delle somme
erogate - corredato dai documenti giustificativi delle spese - semestralmente,
con scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno,
intendendosi l'ultimo semestre prorogato al 31 gennaio successivo ai soli fini
della estinzione dei titoli di spesa emessi entro il 31 dicembre.
Il
rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo
dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le
facoltà del funzionario delegato.
Il
termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venticinque giorni
dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi
richiamati nel comma precedente.
L'Ufficio
bilancio della Regione esegue i riscontri di competenza ed invia il rendiconto
alla Giunta regionale la quale approva lo stesso, dando discarico al
funzionario delegato delle somme erogate.
Qualora
in sede di riscontro l'Ufficio bilancio accetti irregolarità nei conti, carenze
nella documentazione giustificativa della spesa, ne informa l'assessore al
bilancio il quale restituisce il rendiconto al funzionario con invito a
provvedere alla regolarizzazione dello stesso.
Se
il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui sopra, l'assessore rimette gli atti alla
Giunta per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata]
(59).
(59)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
51
Regolarizzazione
di ufficio degli atti sottoposti a registrazione.
[Qualora
l'Ufficio bilancio riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a
verifica ai sensi degli artt. 43 e 46, provvede, ove possibile, d'ufficio alla
rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone
comunicazione all'ufficio proponente.
In
ogni altro caso esso indica all'ufficio proponente le misure necessarie per la
regolarizzazione dell'atto] (60).
(60)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
52
Titoli
di spesa ineseguibili.
[Qualora
un responsabile di settore dell'Ufficio bilancio non ritenga, in relazione ai
riscontri di cui agli artt. 43 e 46 di registrare un impegno di spesa o di dare
corso ad una richiesta di pagamento, quando non sia possibile provvedere nei
modi indicati al precedente art. 51 ne riferisce con adeguata motivazione e con
la indicazione di eventuali soluzioni alternative per il conseguimento dei
risultati voluti, all'assessore responsabile dell'ufficio bilancio dandone
comunicazione anche all'assessore competente per materia.
L'assessore
al bilancio - qualora la Giunta regionale intenda dar corso al provvedimento -
dà in proposito ordine scritto al responsabile di settore che è tenuto ad
eseguirlo.
Copia
dell'ordine scritto di cui al comma precedente deve essere allegata al titolo
cui si riferisce, e comunicata al Consiglio regionale] (61).
(61)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
53
Residui
passivi.
[Costituiscono
residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 40 e non pagate
entro il termine dell'esercizio.
Salvo
quanto disposto al successivo penultimo comma del presente articolo, tutte le
somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma del
predetto art. 40 entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di
spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.
Possono
tuttavia essere mantenute, nel conto dei residui, nel solo esercizio successivo
a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, le somme relative a spese in conto
capitale.
Alla
conservazione del conto dei residui delle somme di cui al comma precedente
provvede la Giunta regionale con deliberazione da adottare entro il 31 gennaio
successivo al termine dell'esercizio e da comunicare al Consiglio regionale
entro dieci giorni.
Le
somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata, non utilizzate
entro il 31 dicembre di ogni anno, sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio
successivo per le medesime finalità.
Le
somme di cui al primo comma possono essere conservate nel conto dei residui per
non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
Trascorso tale termine esse costituiscono economie di spesa, salva la
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi mediante
l'utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie (62)] (63).
(62)
Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 19 luglio 1979, n. 35.
(63)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
54
Ricognizione
dei residui passivi.
[L'accertamento
delle somme da iscrivere come residuo per la parte riferibile alla competenza
dell'esercizio scaduto, nonché il riaccertamento delle somme già conservate tra
i residui degli esercizi precedenti, è disposto dalla Giunta regionale con
motivata deliberazione.
Prima
della formazione del conto consuntivo la Giunta regionale, sulla base di dati
forniti dall'Ufficio bilancio, entro il 15 aprile di ogni anno provvede alla
classificazione dei residui nelle seguenti categorie:
a)
somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio rimasti
totalmente o parzialmente inestinti in chiusura del medesimo;
b)
somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi
formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e
divenuti esecutivi entro la data del 30 marzo dell'anno successivo per la parte
degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data del 31 gennaio
dello
stesso anno;
c)
somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi
formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non
ancora divenuti esecutivi entro la data del 30 marzo dell'esercizio successivo
(64).
Le
somme di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportate nelle
scritture come residui passivi;
quelle
di cui alla lettera c) sono eliminate dalle scritture con deliberazione della
Giunta e costituiscono economia di spesa in sede di rendiconto consuntivo.
Qualora
gli atti deliberativi di cui alla lettera c) diventino esecutivi dopo il 30
marzo le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi
capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima
variazione di bilancio (65)] (66).
(64)
Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 19 luglio 1979, n. 35.
(65)
Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 19 luglio 1979, n. 35.
(66)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
55
Autonomia
contabile del Consiglio regionale.
[Il
Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia funzionale e
contabile, prevista dall'art. 40 dello Statuto regionale, ha un proprio
bilancio, la cui formazione, gestione e rendicontazione sono disciplinate dal
regolamento interno, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre
1973, n. 853.
Entro
il 1° settembre di ogni anno i fabbisogni di spesa del Consiglio regionale,
ripartiti nei capitoli di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853,
sono comunicati alla Presidenza della Giunta regionale per l'iscrizione dei
relativi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per l'anno successivo.
Le
somme stanziate nei suddetti capitoli sono messe globalmente a disposizione del
Presidente del Consiglio regionale presso la tesoreria della Regione mediante
titoli di spesa intestati al Presidente stesso.
Le
somme stesse sono utilizzate con ordini tratti sulla tesoreria.
I
risultati del conto consuntivo del Consiglio regionale sono trasmessi alla
Presidenza della Giunta regionale entro il 10 aprile di ogni anno per essere
inclusi nel rendiconto generale della Regione] (67).
(67)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Capo
III - Responsabilità e controllo
Art.
56
Responsabilità
degli amministratori e dei dipendenti verso l'Ente.
[Gli
amministratori e dipendenti regionali sono responsabili personalmente e
solidamente verso l'Ente, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello
Stato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, secondo e terzo comma, e 30
della legge 19 maggio 1976, n. 335.
Ad
essi si applica, altresì, la disciplina contenuta negli artt. 31 e 32 della
citata legge] (68).
(68)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
57
Controllo
di gestione e di efficienza.
[La
Giunta regionale dispone almeno annualmente una relazione, previe verifiche
sullo stato di attuazione e sui risultati economici finanziari e di efficienza
dei progetti o programmi precedentemente approvati, nonché su tutte le
iniziative di spesa, che si prestino a tale forma di riscontro, attuate dalle
strutture amministrative regionali] (69).
(69)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
58
Controllo
della spesa delegata agli Enti locali.
[Le
leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli Enti locali dispongono
adeguate forme di collaborazione e di controllo a carattere economico,
finanziario e contabile.
Gli
Enti delegati, oltre alla rendicontazione delle spese effettuate nell'esercizio
delle funzioni delegate, devono presentare alla Giunta regionale una relazione
sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo le periodicità
stabilite dalle singole leggi di delega.
Le
spese inerenti alle funzioni delegate sono gestite dagli Enti, separatamente da
quelle di loro competenza e secondo le direttive fissate dalla Regione.
In
ogni tempo il Presidente della Giunta può disporre verifiche presso gli Enti
delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni
regionali.
Al
fine di garantire la omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e
l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli Enti locali nelle materie
ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione
e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti
riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli
opportuni rimedi] (70).
(70)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
59
Funzione
di controllo della commissione affari istituzionali.
[La
commissione consiliare affari istituzionali effettua i controlli previsti
dall'art. 44, terzo comma, dello Statuto regionale e dal Regolamento interno
del Consiglio regionale, riferendone periodicamente al Consiglio regionale]
(71).
(71)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
60
Controlli
sulla gestione di tesoreria.
[La
vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata a norma della legge regionale
che disciplina il servizio medesimo.
La
convenzione di tesoreria detta norme atte a consentire agli uffici regionali
l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi alla attuazione dei servizi,
progetti e programmi della Regione. Essi dettano altresì norme atte a stimolare
la collaborazione fra gli uffici regionali ed il Tesoriere, al fine di
assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonché
l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi] (72).
(72)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
61
Pubblicità
dei movimenti di tesoreria.
[La
Giunta è tenuta a pubblicare mensilmente sul Bollettino Ufficiale della Regione
i movimenti di tesoreria e i relativi saldi] (73).
(73)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
62
Rendiconto
generale.
[Il
rendiconto generale della Regione dimostra i risultati della gestione annuale
del bilancio regionale.
Il
rendiconto generale comprende: la nota illustrativa preliminare, il conto
finanziario relativo alla gestione del bilancio e il conto generale del
patrimonio] (74).
(74)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
63
Formazione
e approvazione del rendiconto.
[Il
rendiconto generale è formulato sulla base dello schema uniforme di rendiconto
delle Regioni indicato dal CIPE, ai sensi dell'art. 24 della legge 19 maggio
1976, n. 335, e contiene i dati relativi alla gestione finanziaria e
patrimoniale di cui agli artt. 25 e 26 della legge stessa.
Il
rendiconto generale è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 aprile
dell'anno successivo cui si riferisce l'esercizio finanziario.
I
revisori dei conti, entro il 15 giugno presentano la loro relazione al
Consiglio regionale che provvede alla approvazione del rendiconto, con legge,
entro il 31 luglio] (75).
(75)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
64
Nota
preliminare al rendiconto.
[Al
rendiconto generale è allegata una illustrazione dei dati consuntivi, relativi
sia al conto finanziario che al conto patrimoniale, dalla quale risulti il
significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate. In
essa vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati
conseguiti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione in relazione agli
obiettivi e agli indirizzi contenuti nel programma economico regionale e nel
bilancio] (76).
(76)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
65
Cooperazione
Stato-Regione.
[Ai
fini della cooperazione di cui all'art. 34 della legge 19 maggio, 1976, n. 335,
la Giunta regionale è autorizzata a deliberare apposite convenzioni con le
amministrazioni statali, nelle quali debbono essere concordate le modalità di
utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi nonché qualsiasi altra
forma
di reciproca collaborazione.
Ciascuna
convenzione, dopo che sia stata resa esecutiva per la Regione e per
l'amministrazione statale, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione]
(77).
(77)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Capo
IV - Norme transitorie e finali
Art.
66
Norme
transitorie.
[Gli
stanziamenti o le quote degli stanziamenti residui di spesa non impegnati al 31
dicembre 1977 possono essere utilizzati conservando l'originaria destinazione,
fino al 31 dicembre 1978.
Le
operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sono effettuate sulla
base della normativa di contabilità dello Stato attualmente in vigore fatta
eccezione per la determinazione dei residui attivi e passivi per la quale sono
applicati i seguenti criteri:
a)
spese in conto capitale: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in
conto residui per tre esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è
perfezionato;
b)
spese correnti, per rimborso di prestiti e per partite di giro: le somme
impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per due esercizi
successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
A
partire dal rendiconto generale per l'esercizio 1978, i residui corrispondenti
ad impegni assunti nel bilancio per l'esercizio 1977 e quelli assunti sui
bilanci degli esercizi precedenti in conformità con la legge di contabilità
dello Stato e mantenute fra i residui passivi in chiusura dell'esercizio 1977 a
norma del precedente comma del presente articolo, costituiscono economie di
spesa se non conformi alla disciplina di cui alla presente legge.
Le
norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio
annuale ed il rendiconto consuntivo secondo le nuove modalità introdotte dalla
legge 19 maggio 1976, n. 335, nonché le norme che alle medesime si ricollegano,
vanno in vigore con la presentazione, rispettivamente del bilancio e del rendiconto
per l'esercizio finanziario 1978, e, comunque, col 1° gennaio 1978.
In
sede di prima applicazione della presente legge l'eventuale saldo finanziario
negativo, accertato in sede di conto consuntivo dell'esercizio 1977, dovrà
essere eliminato con iscrizione nei bilanci dei tre esercizi successivi in
quote annue non inferiori a lire cinquecento milioni] (78).
(78)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Art.
67
Norma
finale.
[Per
quanto altro attinente la materia della contabilità regionale, non
espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme
contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335, ed, in quanto applicabili, le
norme di contabilità generale dello Stato] (79).
(79)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 109, comma 1,
lettera a), L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.