L.R.
17 giugno 1978, n. 26 (1).
Acquisto
di scuolabus da assegnare ai comuni (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 21 giugno 1978, n. 25.
(2)
Vedi, anche, la L.R. 18 dicembre 1978, n. 72 e la L.R. 28 dicembre 1979, n. 74.
Vedi
L.R. 20 agosto 2001, n. 23 in tema
di “abrogazione funzioni consultive delle Commissioni Consiliari”.
Art.
1
È
autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'acquisto di scuolabus da
assegnarsi in proprietà ai comuni per il trasporto degli studenti.
La
Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'acquisto degli scuolabus in
un'unica operazione fermi restando i limiti di spesa autorizzati con la
presente legge.
L'assegnazione
è disposta dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare
secondo un piano di riparto predisposto sulla base delle richieste avanzate dai
comuni interessati, con il parere dei distretti scolastici territorialmente
competenti e tenuto conto dei seguenti criteri:
1)
popolazione studentesca dei comuni;
2)
esigenze di mobilità studentesca in relazione alla localizzazione delle sedi
scolastiche;
3)
situazione economica-finanziaria dei comuni, anche in relazione alla situazione
di trasporto pubblico preesistente ed alla attuale dotazione dei mezzi.
Le
domande devono essere presentate dai comuni interessati entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. Nella domanda dovranno essere
specificate le modalità di gestione del servizio di trasporto con particolare
riferimento al personale relativo.
Nei
successivi trenta giorni devono essere formulati i pareri dei Distretti
scolastici territorialmente competenti ai quali da parte dei comuni saranno
inviate copie delle richieste per tale adempimento.
La
Giunta regionale provvede alla predisposizione del piano ed alla assegnazione
degli scuolabus entro i successivi 60 giorni.
Art.
2
All'onere
di cui al precedente articolo da imputare al capitolo 4431 di nuova istituzione
nel bilancio per l'esercizio in corso, denominato: «Acquisto di scuolabus» sarà
fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al cap. 4430:
«Assistenza scolastica nella scuola dell'obbligo, negli istituti e nelle
istituzioni di educazione popolare di lire 100 milioni per ciascuno degli anni
dal 1978 al 1982».
Per
lo stesso periodo 1978-82 è ridotta a L. 2.200.000.000 la spesa annua
autorizzata dalla legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36.