L.R.
23 giugno 1978, n. 28 (1).
Contributo
a saldo della gestione 1977 a favore delle aziende a prevalente partecipazione
pubblica concessionarie di autolinee di competenza regionale (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 giugno 1978, n. 26.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. i), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[È
autorizzato, a saldo dell'esercizio e della gestione 1977 delle aziende di
trasporto a prevalente partecipazione pubblica, l'ulteriore contributo di lire
543.003.000, da ripartire tra i beneficiari con le modalità previste all'art. 4
della legge 1° settembre 1977, n. 53 e precisamente:
-
lire 306.216.098 a favore della Società A.S.P. di Perugia;
-
lire 141.789.169 a favore della Società S.A.S.P. di Terni;
-
lire 94.997.733 a favore della Società Spoletina di II.TT. di Spoleto.
La
somma attribuita alla Società S.A.S.P. è comprensiva del corrispettivo
dell'onere assunto dall'Amministrazione regionale con l'atto della Giunta
regionale 15 febbraio 1977, n. 594 concernente la gestione precaria delle
autolinee Magliano Sabina - Otricoli - Terni e Montebuono - Calvi - Terni,
limitate al territorio umbro] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[All'onere
di cui al precedente articolo 1 sarà fatto fronte con la maggiore entrata
derivante dalla quota di conguaglio del fondo di cui all'art. 2 lett. b) della
legge 10 maggio 1976, n. 356, come da assegnazione effettuata con D.M. 22
ottobre 1977.
(4)] (5).
(4)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1978, approvato con L.R. 3 maggio 1978, n. 24.
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione
e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.