L.R. 23 giugno 1978, n. 28 (1).

Contributo a saldo della gestione 1977 a favore delle aziende a prevalente partecipazione pubblica concessionarie di autolinee di competenza regionale (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 giugno 1978, n. 26.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[È autorizzato, a saldo dell'esercizio e della gestione 1977 delle aziende di trasporto a prevalente partecipazione pubblica, l'ulteriore contributo di lire 543.003.000, da ripartire tra i beneficiari con le modalità previste all'art. 4 della legge 1° settembre 1977, n. 53 e precisamente:

- lire 306.216.098 a favore della Società A.S.P. di Perugia;

- lire 141.789.169 a favore della Società S.A.S.P. di Terni;

- lire 94.997.733 a favore della Società Spoletina di II.TT. di Spoleto.

La somma attribuita alla Società S.A.S.P. è comprensiva del corrispettivo dell'onere assunto dall'Amministrazione regionale con l'atto della Giunta regionale 15 febbraio 1977, n. 594 concernente la gestione precaria delle autolinee Magliano Sabina - Otricoli - Terni e Montebuono - Calvi - Terni, limitate al territorio umbro] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[All'onere di cui al precedente articolo 1 sarà fatto fronte con la maggiore entrata derivante dalla quota di conguaglio del fondo di cui all'art. 2 lett. b) della legge 10 maggio 1976, n. 356, come da assegnazione effettuata con D.M. 22 ottobre 1977.

 (4)] (5).

 

(4) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1978, approvato con L.R. 3 maggio 1978, n. 24.

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] (6).

 

 

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.