L.R.
24 agosto 1978, n. 43 (1).
Concessione
di contributi agli I.A.C.P. per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni
finanziati con i fondi A.N.I.A. (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 agosto 1978, n. 36.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. b), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[La
presente legge è finalizzata all'utilizzo del fondo di lire 1.200 milioni
attivato con l'investimento delle riserve delle Società assicuratrici associate
all'A.N.I.A., per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale
pubblica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, nei centri
storici di Gubbio e Narni, su immobili di proprietà comunale, mediante
interventi di restauro e ristrutturazione.
Il
fondo di 1.200 milioni è destinato, quanto a lire 600 milioni per un intervento
nel Comune di Gubbio e quanto a lire 600 milioni per un intervento nel Comune
di Narni] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[Per
il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere agli I.A.C.P. di Perugia e Terni contributi in conto
capitale ed in conto interessi sull'ammontare dei mutui trentacinquennali che i
medesimi contrarranno con gli Istituti di credito convenzionati, ai sensi del
punto b), art. 1 della convenzione stipulata in data 31 ottobre 1977 tra i
«Crediti fondiari della Cassa di risparmio delle province lombarde e
dell'Istituto bancario San Paolo di Torino» e «L'Associazione nazionale fra
istituti autonomi per le case popolari, la Lega nazionale delle cooperative e
mutue, l'Associazione generale delle cooperative italiane e la Confederazione
delle cooperative italiane».
Il
contributo in conto capitale è concesso a copertura dell'importo non mutuato e
degli interessi gravanti sulle somministrazioni rateali in preammortamento.
Il
contributo in conto interessi è concesso sui mutui contratti fino ad un importo
di lire 1.080 milioni, nella seguente misura:
a)
7,3 per cento dell'importo totale del mutuo contratto da ogni singolo Istituto
autonomo per le case popolari, per i primi 15 anni dalla data di stipulazione
dell'atto di erogazione e quietanza del mutuo;
b)
6 per cento dell'importo totale del mutuo per i successivi 10 anni;
c)
5 per cento dell'importo totale del mutuo per gli ultimi 10 anni] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[La
concessione dei contributi da parte della Regione è subordinata alla condizione
che gli alloggi di proprietà dei Comuni, di cui al precedente art. 1, siano
dati in gestione, mediante concessione gratuita, agli I.A.C.P. competenti per
territorio per non meno di 45 anni.
La
concessione degli alloggi, le caratteristiche tecniche degli interventi,
l'appalto delle opere nonché la gestione e l'impegno delle somme derivanti
dall'applicazione del canone sociale, saranno disciplinate da una convenzione
da stipulare tra Regione, Comuni e I.A.C.P. (5)] (6).
(5)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 24 aprile 1980, n. 36.
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[La
deliberazione di approvazione del progetto esecutivo da parte del Consiglio
comunale, in deroga alle norme vigenti, costituisce piano particolareggiato ai
sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni e
modificazioni (7)] (8).
(7)
Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 24 aprile 1980, n. 36.
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[I
contributi in conto capitale sono posti a disposizione degli I.A.C.P. appena
questi avranno inviato al Presidente della Giunta regionale copia conforme del
verbale di aggiudicazione dei lavori, corredata dalla richiesta di
accreditamento dei fondi.
I
contributi in conto interessi sono posti a disposizione degli I.A.C.P. con
decorrenza dalla data di ammortamento dei mutui sulla base della richiesta di
somministrazione dei fondi] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
[La
Regione provvede alla nomina dei collaudatori, le cui spese faranno carico agli
I.A.C.P.] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
[Per
l'attuazione della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di
spesa:
a)
lire 130.000.000 per ciascuno degli anni 1978 e 1979, per la erogazione dei
contributi di cui al precedente art. 2, secondo comma, da imputare al capitolo
4271 di nuova istituzione nel bilancio per l'esercizio 1978, denominato
«Contributi in conto capitale agli Istituti autonomi per le case popolari di
Perugia e Terni sulla spesa per interventi nei centri storici di Gubbio e
Narni»;
b)
lire 78.840.000 per l'anno 1981 quale limite di impegno per la erogazione dei
contributi di cui al terzo comma dello stesso art. 2. Le annualità - da
iscrivere nei bilanci dal 1981 al 2015 al cap. 7006 di nuova istituzione,
denominato: «Contributi in annualità sui mutui contratti dagli Istituti
autonomi per le case popolari di Perugia e di Terni per interventi nei centri
storici di Gubbio e Narni» - sono così determinate:
-
lire 78.840.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1995;
-
lire 64.800.000 per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005;
-
lire 54.000.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2015 (11).
All'onere
complessivo di L. 208.840.000 afferente all'esercizio 1978 sarà fatto fronte
con corrispondente riduzione del cap. 4680 «Fondo per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» (n. d'ordine 2 dell'elenco n.
4 allegato al bilancio 1978)] (12).
(11)
Lettera così sostituita prima dall'art. 11, L.R. 27 agosto 1979, n. 55 e poi
dall'art. 3, L.R. 24 aprile 1980, n. 36.
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.