L.R. 24 agosto 1978, n. 43 (1).

Concessione di contributi agli I.A.C.P. per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni finanziati con i fondi A.N.I.A. (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 agosto 1978, n. 36.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[La presente legge è finalizzata all'utilizzo del fondo di lire 1.200 milioni attivato con l'investimento delle riserve delle Società assicuratrici associate all'A.N.I.A., per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, nei centri storici di Gubbio e Narni, su immobili di proprietà comunale, mediante interventi di restauro e ristrutturazione.

Il fondo di 1.200 milioni è destinato, quanto a lire 600 milioni per un intervento nel Comune di Gubbio e quanto a lire 600 milioni per un intervento nel Comune di Narni] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli I.A.C.P. di Perugia e Terni contributi in conto capitale ed in conto interessi sull'ammontare dei mutui trentacinquennali che i medesimi contrarranno con gli Istituti di credito convenzionati, ai sensi del punto b), art. 1 della convenzione stipulata in data 31 ottobre 1977 tra i «Crediti fondiari della Cassa di risparmio delle province lombarde e dell'Istituto bancario San Paolo di Torino» e «L'Associazione nazionale fra istituti autonomi per le case popolari, la Lega nazionale delle cooperative e mutue, l'Associazione generale delle cooperative italiane e la Confederazione delle cooperative italiane».

Il contributo in conto capitale è concesso a copertura dell'importo non mutuato e degli interessi gravanti sulle somministrazioni rateali in preammortamento.

Il contributo in conto interessi è concesso sui mutui contratti fino ad un importo di lire 1.080 milioni, nella seguente misura:

a) 7,3 per cento dell'importo totale del mutuo contratto da ogni singolo Istituto autonomo per le case popolari, per i primi 15 anni dalla data di stipulazione dell'atto di erogazione e quietanza del mutuo;

b) 6 per cento dell'importo totale del mutuo per i successivi 10 anni;

c) 5 per cento dell'importo totale del mutuo per gli ultimi 10 anni] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[La concessione dei contributi da parte della Regione è subordinata alla condizione che gli alloggi di proprietà dei Comuni, di cui al precedente art. 1, siano dati in gestione, mediante concessione gratuita, agli I.A.C.P. competenti per territorio per non meno di 45 anni.

La concessione degli alloggi, le caratteristiche tecniche degli interventi, l'appalto delle opere nonché la gestione e l'impegno delle somme derivanti dall'applicazione del canone sociale, saranno disciplinate da una convenzione da stipulare tra Regione, Comuni e I.A.C.P. (5)] (6).

 

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 24 aprile 1980, n. 36.

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[La deliberazione di approvazione del progetto esecutivo da parte del Consiglio comunale, in deroga alle norme vigenti, costituisce piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni e modificazioni (7)] (8).

 

(7) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 24 aprile 1980, n. 36.

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[I contributi in conto capitale sono posti a disposizione degli I.A.C.P. appena questi avranno inviato al Presidente della Giunta regionale copia conforme del verbale di aggiudicazione dei lavori, corredata dalla richiesta di accreditamento dei fondi.

I contributi in conto interessi sono posti a disposizione degli I.A.C.P. con decorrenza dalla data di ammortamento dei mutui sulla base della richiesta di somministrazione dei fondi] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[La Regione provvede alla nomina dei collaudatori, le cui spese faranno carico agli I.A.C.P.] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

 

[Per l'attuazione della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) lire 130.000.000 per ciascuno degli anni 1978 e 1979, per la erogazione dei contributi di cui al precedente art. 2, secondo comma, da imputare al capitolo 4271 di nuova istituzione nel bilancio per l'esercizio 1978, denominato «Contributi in conto capitale agli Istituti autonomi per le case popolari di Perugia e Terni sulla spesa per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni»;

b) lire 78.840.000 per l'anno 1981 quale limite di impegno per la erogazione dei contributi di cui al terzo comma dello stesso art. 2. Le annualità - da iscrivere nei bilanci dal 1981 al 2015 al cap. 7006 di nuova istituzione, denominato: «Contributi in annualità sui mutui contratti dagli Istituti autonomi per le case popolari di Perugia e di Terni per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni» - sono così determinate:

- lire 78.840.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1995;

- lire 64.800.000 per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005;

- lire 54.000.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2015 (11).

All'onere complessivo di L. 208.840.000 afferente all'esercizio 1978 sarà fatto fronte con corrispondente riduzione del cap. 4680 «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» (n. d'ordine 2 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1978)] (12).

 

 

 

(11) Lettera così sostituita prima dall'art. 11, L.R. 27 agosto 1979, n. 55 e poi dall'art. 3, L.R. 24 aprile 1980, n. 36.

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.