L.R.
24 agosto 1978, n. 44 (1).
Norme
transitorie per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, nel settore dell'assistenza scolastica.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 agosto 1978, n. 36.
Art.
1
Le
funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica nella scuola
dell'obbligo, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e
artistica e nelle istituzioni di educazione popolare, già delegate ai comuni
con la legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36, e trasferite direttamente ai
comuni stessi con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, nonché quelle concernenti l'assistenza scolastica nella scuola materna,
sono esercitate secondo i principi e le norme stabiliti dalla legislazione
regionale attualmente vigente nel settore, tenuto conto della programmazione
effettuata dai distretti scolastici.
I
comuni devono altresì tendere a unificare, laddove possibile, i servizi di
assistenza scolastica con quelli già organizzati ai sensi della legge regionale
14 novembre 1977, n. 57, e successive modifiche e integrazioni.
Le
funzioni concernenti l'assistenza medico-psichica e l'assistenza ai minorati
psico-fisici di cui all'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono svolte dai comuni associati nei
consorzi secondo i principi stabiliti dalla legge regionale 14 novembre 1974,
n. 57, e successive modifiche ed integrazioni.
Art.
2
Per
la ripetizione dei fondi stanziati nel bilancio regionale relativi alle materie
di cui all'articolo precedente, la Regione applicherà i criteri di cui alla
citata legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36 ed alla legge regionale 13
dicembre 1973, n. 45.