L.R. 24 agosto 1978, n. 45 (1).

Provvedimenti finanziari per gli interventi sul patrimonio edilizio nei centri storici (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 agosto 1978, n. 36.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[In attuazione dell'art. 23 dello Statuto regionale e del piano di sviluppo, la Regione dispone un programma triennale per la formazione di strumenti urbanistici attuativi e di progetti esecutivi e per la realizzazione di interventi di restauro, ristrutturazione e risanamento nei centri storici.

Il programma è finalizzato alla valorizzazione sociale, produttiva e culturale dei centri storici, che costituisce impegno prioritario della Regione per lo sviluppo del territorio.

Il programma, per il raggiungimento di tale finalità, favorisce l'investimento delle risorse economiche pubbliche e private nei centri storici medesimi] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO I

Piani e progetti nei centri storici

 

Art. 2

Piani e progetti ammessi al finanziamento.

 

[Nel biennio 1978/1979 la Regione dispone lo stanziamento di lire 1.100 milioni per il finanziamento di nuovi strumenti urbanistici attuativi o nuovi progetti esecutivi di iniziativa degli Enti locali, a cui concorre con un contributo non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Possono essere finanziati:

a) piani particolareggiati esecutivi e piani di comparto di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

b) piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni;

c) progetti esecutivi per il restauro, il risanamento, la ristrutturazione di immobili, anche in attuazione di piani di comparto di cui all'art. 20 della citata legge 1150] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Contenuto degli strumenti attuativi.

 

[I piani di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 della presente legge, redatti ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti, devono inoltre:

a) fondarsi sulla conoscenza delle caratteristiche morfologiche, tipologiche ambientali e dei modi di uso del patrimonio edilizio e delle caratteristiche socio-economiche del contesto urbanistico di cui fa parte la zona oggetto del piano;

b) tendere a conseguire gli standard urbanistici compatibilmente con le caratteristiche morfologiche dell'ambiente;

c) determinare le priorità e le modalità di attuazione del piano, commisurate alle capacità finanziarie di natura pubblica e privata, anche in relazione alle previsioni contenute nel programma pluriennale di attuazione di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 14] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Contenuto dei progetti esecutivi.

 

[Il progetto esecutivo di cui al punto c) dell'art. 2 della presente legge deve:

a) definire il rilievo tipologico volumetrico e strutturale dell'immobile considerato, la analisi delle condizioni e destinazioni d'uso nonché le condizioni socio-economiche della utenza;

b) specificare l'articolazione delle destinazioni d'uso dell'intero immobile e delle aree pertinenziali;

c) stabilire i tempi e le fasi di attuazione dell'intervento, definendo le tecniche costruttive e le caratteristiche dei materiali da utilizzare nella realizzazione dell'opera;

d) essere integrato dal computo metrico estimativo ed elenco dei prezzi unitari delle opere da eseguire e dalla indicazione dei mezzi di finanziamento (6)] (7).

 

(6) Lettera così modificata dall'art. 4, L.R. 11 gennaio 1979, n. 1.

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Presentazione delle domande.

 

[La domanda per l'ammissione al contributo per il finanziamento di strumenti urbanistici attuativi, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere corredata da una relazione che illustri: l'area e la popolazione interessate, la condizione del patrimonio edilizio e il suo modo d'uso, il preventivo di spesa, l'indicazione dei soggetti cui viene affidata la redazione dello strumento attuativo, i riferimenti al programma pluriennale attuazione di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 14.

La domanda per l'ammissione al contributo per il finanziamento di progetti esecutivi, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere corredata da una relazione che illustri: le condizioni statiche ed igieniche dell'immobile, la sua consistenza, il modo d'uso, la destinazione progettuale, il preventivo di spesa, l'indicazione dei soggetti cui viene affidata la redazione del progetto.

La Giunta regionale stabilisce i termini per la presentazione delle domande] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Formazione e approvazione del programma regionale.

 

[La Giunta regionale predispone la proposta di riparto dei finanziamenti tenuto conto:

a) dell'esistenza di un programma comprensoriale di coordinamento degli interventi nei centri storici;

b) della redazione dei piani e dei progetti da parte delle strutture tecniche dell'Ente o del Consorzio a cui l'Ente partecipa;

c) del ruolo sociale-economico-culturale che il centro storico svolge nella Regione.

Il Consiglio regionale approva il piano di riparto e l'ammontare dei contributi e stabilisce il termine massimo per la presentazione alla Giunta regionale per l'approvazione dei piani e dei progetti.

Il progetto esecutivo di restauro, risanamento e ristrutturazione di immobile, ammesso al finanziamento a norma della presente legge, approvato dal Consiglio comunale competente e dalla Giunta regionale, ha valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato rispetto dei termini concessi per la trasmissione del piano e del progetto ammesso al finanziamento determina la decadenza dalla ammissione al contributo] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Modalità di finanziamento.

 

[L'erogazione dei contributi relativi alla formazione di strumenti urbanistici attuativi avviene nei modi previsti dall'art. 15 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10. L'approvazione da parte della Giunta regionale sostituisce le autorizzazioni previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (10).

L'erogazione dei contributi relativi alla redazione di progetti esecutivi è effettuata dalla Giunta regionale in due fasi:

- per il 50 per cento all'atto della presentazione del progetto;

- per il restante 50 per cento dopo l'approvazione del progetto da parte della Giunta regionale medesima] (11).

 

(10) Periodo aggiunto dall'art. 5, L.R. 11 gennaio 1979, n. 1.

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO II

Interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione di immobili nei centri storici

 

Art. 8

Interventi ammessi al finanziamento.

 

[La Regione concorre al finanziamento di interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione di complessi edilizi situati nei centri storici di proprietà delle province, dei comuni e di Enti locali territoriali e non territoriali, mediante l'erogazione di contributi in annualità costanti venticinquennali nella misura del 7 per cento dell'ammontare del mutuo contratto dall'Ente beneficiario (12)] (13).

 

(12) Vedi, anche, l'art. 6, L.R. 11 gennaio 1979, n. 1.

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9

Presentazione delle domande.

 

[La domanda per l'ammissione al contributo relativo al finanziamento degli interventi di cui all'art. 8 della presente legge deve essere corredata dal progetto esecutivo, dalla promessa di finanziamento dell'Istituto mutuante e dalla certificazione del sindaco o del presidente dell'Ente relativa alla possibilità di contrarre mutui.

La Giunta regionale stabilisce i termini per la presentazione delle domande volte alla concessione del contributo] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 10

Formazione ed approvazione del piano di riparto.

 

[La Giunta regionale predispone la proposta di piano di riparto dei finanziamenti in relazione al programma regionale approvato ai sensi dell'art. 6 della presente legge.

Il Consiglio regionale approva il piano di riparto] (15).

 

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 11

Erogazione del contributo.

 

[L'erogazione del contributo all'Ente interessato avviene nei modi di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10.

Il mancato inizio dei lavori entro 5 mesi dall'approvazione del programma regionale comporta la decadenza dall'ammissione al contributo] (16).

 

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 12

Interventi relativi ad alloggi.

 

[Gli alloggi realizzati con gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 8 della presente legge costituiscono edilizia residenziale pubblica ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035] (17).

 

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO III

Norme finanziarie

 

Art. 13

 

[Gli oneri di cui al precedente art. 2 saranno imputati al capitolo 4311 di nuova istituzione del bilancio dell'esercizio corrente, denominato «Concorso regionale per la formazione di strumenti urbanistici di progetti esecutivi per i centri storici e agli stessi si farà fronte: per l'anno 1978, mediante le disponibilità esistenti nel cap. 4680 «Fondo per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso» n. 3 dell'elenco n. 4, il cui stanziamento è pertanto ridotto di pari importo; per il 1979 verrà iscritta in bilancio la stessa somma di L. 550 milioni al cap. 4311 della parte uscite.

In sede di formazione del bilancio pluriennale e dei bilanci annuali verranno definiti gli impegni finanziari per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8] (18).

 

 

 

(18) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.