L.R.
24 agosto 1978, n. 45 (1).
Provvedimenti
finanziari per gli interventi sul patrimonio edilizio nei centri storici (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 agosto 1978, n. 36.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Finalità.
[In
attuazione dell'art. 23 dello Statuto regionale e del piano di sviluppo, la
Regione dispone un programma triennale per la formazione di strumenti
urbanistici attuativi e di progetti esecutivi e per la realizzazione di
interventi di restauro, ristrutturazione e risanamento nei centri storici.
Il
programma è finalizzato alla valorizzazione sociale, produttiva e culturale dei
centri storici, che costituisce impegno prioritario della Regione per lo
sviluppo del territorio.
Il
programma, per il raggiungimento di tale finalità, favorisce l'investimento
delle risorse economiche pubbliche e private nei centri storici medesimi] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
TITOLO
I
Piani
e progetti nei centri storici
Art.
2
Piani
e progetti ammessi al finanziamento.
[Nel
biennio 1978/1979 la Regione dispone lo stanziamento di lire 1.100 milioni per
il finanziamento di nuovi strumenti urbanistici attuativi o nuovi progetti
esecutivi di iniziativa degli Enti locali, a cui concorre con un contributo non
superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Possono
essere finanziati:
a)
piani particolareggiati esecutivi e piani di comparto di cui alla legge 17
agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;
b)
piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive
modificazioni;
c)
progetti esecutivi per il restauro, il risanamento, la ristrutturazione di
immobili, anche in attuazione di piani di comparto di cui all'art. 20 della
citata legge 1150] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Contenuto
degli strumenti attuativi.
[I
piani di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 della presente legge, redatti ai
sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti, devono inoltre:
a)
fondarsi sulla conoscenza delle caratteristiche morfologiche, tipologiche
ambientali e dei modi di uso del patrimonio edilizio e delle caratteristiche
socio-economiche del contesto urbanistico di cui fa parte la zona oggetto del
piano;
b)
tendere a conseguire gli standard urbanistici compatibilmente con le
caratteristiche morfologiche dell'ambiente;
c)
determinare le priorità e le modalità di attuazione del piano, commisurate alle
capacità finanziarie di natura pubblica e privata, anche in relazione alle
previsioni contenute nel programma pluriennale di attuazione di cui alla legge
regionale 28 marzo 1978, n. 14] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Contenuto
dei progetti esecutivi.
[Il
progetto esecutivo di cui al punto c) dell'art. 2 della presente legge deve:
a)
definire il rilievo tipologico volumetrico e strutturale dell'immobile
considerato, la analisi delle condizioni e destinazioni d'uso nonché le
condizioni socio-economiche della utenza;
b)
specificare l'articolazione delle destinazioni d'uso dell'intero immobile e
delle aree pertinenziali;
c)
stabilire i tempi e le fasi di attuazione dell'intervento, definendo le
tecniche costruttive e le caratteristiche dei materiali da utilizzare nella
realizzazione dell'opera;
d)
essere integrato dal computo metrico estimativo ed elenco dei prezzi unitari
delle opere da eseguire e dalla indicazione dei mezzi di finanziamento (6)]
(7).
(6)
Lettera così modificata dall'art. 4, L.R. 11 gennaio 1979, n. 1.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett.
c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
Presentazione
delle domande.
[La
domanda per l'ammissione al contributo per il finanziamento di strumenti
urbanistici attuativi, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve
essere corredata da una relazione che illustri: l'area e la popolazione
interessate, la condizione del patrimonio edilizio e il suo modo d'uso, il
preventivo di spesa, l'indicazione dei soggetti cui viene affidata la redazione
dello strumento attuativo, i riferimenti al programma pluriennale attuazione di
cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 14.
La
domanda per l'ammissione al contributo per il finanziamento di progetti
esecutivi, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere
corredata da una relazione che illustri: le condizioni statiche ed igieniche
dell'immobile, la sua consistenza, il modo d'uso, la destinazione progettuale,
il preventivo di spesa, l'indicazione dei soggetti cui viene affidata la
redazione del progetto.
La
Giunta regionale stabilisce i termini per la presentazione delle domande] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
Formazione
e approvazione del programma regionale.
[La
Giunta regionale predispone la proposta di riparto dei finanziamenti tenuto
conto:
a)
dell'esistenza di un programma comprensoriale di coordinamento degli interventi
nei centri storici;
b)
della redazione dei piani e dei progetti da parte delle strutture tecniche
dell'Ente o del Consorzio a cui l'Ente partecipa;
c)
del ruolo sociale-economico-culturale che il centro storico svolge nella
Regione.
Il
Consiglio regionale approva il piano di riparto e l'ammontare dei contributi e
stabilisce il termine massimo per la presentazione alla Giunta regionale per
l'approvazione dei piani e dei progetti.
Il
progetto esecutivo di restauro, risanamento e ristrutturazione di immobile,
ammesso al finanziamento a norma della presente legge, approvato dal Consiglio
comunale competente e dalla Giunta regionale, ha valore di piano
particolareggiato di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il
mancato rispetto dei termini concessi per la trasmissione del piano e del
progetto ammesso al finanziamento determina la decadenza dalla ammissione al
contributo] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
Modalità
di finanziamento.
[L'erogazione
dei contributi relativi alla formazione di strumenti urbanistici attuativi
avviene nei modi previsti dall'art. 15 della legge regionale 28 gennaio 1974,
n. 10. L'approvazione da parte della Giunta regionale sostituisce le
autorizzazioni previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (10).
L'erogazione
dei contributi relativi alla redazione di progetti esecutivi è effettuata dalla
Giunta regionale in due fasi:
-
per il 50 per cento all'atto della presentazione del progetto;
-
per il restante 50 per cento dopo l'approvazione del progetto da parte della
Giunta regionale medesima] (11).
(10)
Periodo aggiunto dall'art. 5, L.R. 11 gennaio 1979, n. 1.
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
TITOLO
II
Interventi
di restauro, risanamento e ristrutturazione di immobili nei centri storici
Art.
8
Interventi
ammessi al finanziamento.
[La
Regione concorre al finanziamento di interventi di restauro, risanamento e
ristrutturazione di complessi edilizi situati nei centri storici di proprietà
delle province, dei comuni e di Enti locali territoriali e non territoriali,
mediante l'erogazione di contributi in annualità costanti venticinquennali
nella misura del 7 per cento dell'ammontare del mutuo contratto dall'Ente beneficiario
(12)] (13).
(12)
Vedi, anche, l'art. 6, L.R. 11 gennaio 1979, n. 1.
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
9
Presentazione
delle domande.
[La
domanda per l'ammissione al contributo relativo al finanziamento degli
interventi di cui all'art. 8 della presente legge deve essere corredata dal
progetto esecutivo, dalla promessa di finanziamento dell'Istituto mutuante e
dalla certificazione del sindaco o del presidente dell'Ente relativa alla
possibilità di contrarre mutui.
La
Giunta regionale stabilisce i termini per la presentazione delle domande volte
alla concessione del contributo] (14).
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
10
Formazione
ed approvazione del piano di riparto.
[La
Giunta regionale predispone la proposta di piano di riparto dei finanziamenti
in relazione al programma regionale approvato ai sensi dell'art. 6 della
presente legge.
Il
Consiglio regionale approva il piano di riparto] (15).
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
11
Erogazione
del contributo.
[L'erogazione
del contributo all'Ente interessato avviene nei modi di cui al secondo comma
dell'art. 5 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10.
Il
mancato inizio dei lavori entro 5 mesi dall'approvazione del programma
regionale comporta la decadenza dall'ammissione al contributo] (16).
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
12
Interventi
relativi ad alloggi.
[Gli
alloggi realizzati con gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 8 della
presente legge costituiscono edilizia residenziale pubblica ai sensi del
secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035] (17).
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
TITOLO
III
Norme
finanziarie
Art.
13
[Gli
oneri di cui al precedente art. 2 saranno imputati al capitolo 4311 di nuova
istituzione del bilancio dell'esercizio corrente, denominato «Concorso
regionale per la formazione di strumenti urbanistici di progetti esecutivi per
i centri storici e agli stessi si farà fronte: per l'anno 1978, mediante le
disponibilità esistenti nel cap. 4680 «Fondo per far fronte agli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi in corso» n. 3 dell'elenco n. 4, il cui stanziamento
è pertanto ridotto di pari importo; per il 1979 verrà iscritta in bilancio la
stessa somma di L. 550 milioni al cap. 4311 della parte uscite.
In
sede di formazione del bilancio pluriennale e dei bilanci annuali verranno
definiti gli impegni finanziari per fronteggiare gli oneri derivanti
dall'applicazione dell'articolo 8] (18).
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. c), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.