L.R.
25 agosto 1978, n. 49 (1).
Norme
di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306: Costituzione ed incentivazione
delle associazioni dei produttori zootecnici. Criteri per la determinazione del
prezzo del latte alla produzione.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 agosto 1978, n. 36.
Vedi
L.R. 20 agosto 2001, n. 23 in tema
di “abrogazione funzioni consultive delle Commissioni Consiliari”.
Art.
1
La
Regione favorisce, anche attraverso interventi incentivanti l'associazionismo e
la cooperazione dei produttori agricoli, il miglioramento qualitativo, lo
sviluppo della produzione zootecnica e adeguati livelli di reddito alle imprese
agricole singole e associate.
In
attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306, la presente legge determina i
criteri per la formazione del prezzo di vendita del latte alla produzione di
provenienza bovina e di ogni altra specie animale a qualunque uso destinato, in
armonia con la programmazione regionale e nazionale.
Art.
2
Agli
effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli zootecnici
coloro che possiedono i requisiti di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1975,
n. 306.
Art.
3
Ai
fini del riconoscimento sono considerate associazioni di produttori zootecnici
quelle che abbiano i requisiti di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n.
306, che abbiano almeno 100 associati e la disponibilità annua di almeno 80.000
q.li di latte.
Le
associazioni debbono altresì essere regolate da statuti che favoriscano una
attività coerente con i programmi regionali di sviluppo e gli obiettivi
socio-economici della programmazione regionale.
Gli
statuti debbono essere conformi all'art. 2 della legge 306 e debbono anche
prevedere la possibilità ai presentazione di più liste dei candidati e la
ripartizione dei seggi negli organi direttivi col sistema proporzionale.
Possono
essere riconosciute anche le cooperative agricole zootecniche di produzione e
trasformazione del latte e loro consorzi, purché posseggano i requisiti
previsti dalla presente legge.
Le
cooperative di cui al precedente comma che abbiano ottenuto il riconoscimento
debbono mantenere la contabilità, per l'attività di associazione, separata da
quella per l'attività di cooperazione.
Art.
4
Le
associazioni dei produttori agricoli zootecnici, oltre ai compiti previsti
dall'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, possono:
-
stabilire collaborazioni con le associazioni provinciali degli allevatori
dell'Umbria;
-
stipulare convenzioni e contratti con enti e con privati, utili al
raggiungimento degli scopi statutari.
Art.
5
La
Giunta regionale, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali e delle
Cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale e sentita la
competente commissione consiliare, delibera sulle istanze di riconoscimento
avanzate dalle associazioni dei produttori zootecnici in base ai criteri fissati
dalla presente legge; provvede inoltre, nel caso vengano meno i requisiti
stessi, a revocare il riconoscimento concesso con le modalità di cui sopra.
Il
termine per proporre ricorso giurisdizionale avverso la deliberazione di cui al
comma precedente decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del decreto del Presidente della Regione con cui vengono
esternate le dichiarazioni della Giunta regionale.
Art.
6
Le
associazioni dei produttori zootecnici riconosciute possono ottenere aiuti
previsti dalle leggi dello Stato e dalle leggi regionali e previsti dalla CEE
al fine di migliorare la struttura produttiva e di commercializzazione dei
prodotti zootecnici.
I
contributi di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 8 luglio 1975, n.
306, sono concessi dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare
competente.
Art.
7
Le
deliberazioni dell'assemblea delle associazioni di produttori zootecnici, che
stabiliscono contributi a carico degli associati ai sensi del primo comma
dell'art. 7 della legge n. 306/1975, sono sottoposte all'approvazione della
Giunta regionale.
Art.
8
Il
comitato economico, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto da 2
rappresentanti di ciascuna delle associazioni dei produttori zootecnici
riconosciute ai sensi della presente legge.
Il
comitato è assistito, con funzioni consultive, da un rappresentante per
ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, designato dalle rispettive articolazioni
regionali.
Il
comitato dura in carica 3 anni ed è presieduto da un componente del comitato
stesso eletto nella prima riunione di ogni campagna lattiero casearia.
Ai
soli fini del coordinamento interno dei propri lavori il comitato nomina nel
proprio seno un segretario.
Art.
9
Ai
fini della determinazione del prezzo del latte alla produzione lo standard merceologico
minimo del latte a qualunque uso destinato e le maggiorazioni percentuali da
applicare al prezzo base, per l'intero territorio regionale, sono determinati
dall'allegata tabella A.
Art.
10
Ai
fini dell'applicazione della presente legge l'annata lattiero-casearia ha
inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art.
11
I
laboratori riconosciuti idonei dalla Regione dell'Umbria, agli effetti della
determinazione delle caratteristiche del latte e dell'applicazione delle
maggiorazioni percentuali, sono:
1)
Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche con sede in
Perugia;
2)
laboratorio di igiene e profilassi di Perugia e Terni;
3)
laboratori degli Istituti della Università degli studenti di Perugia;
4)
laboratori delle Associazioni provinciali degli allevatori e degli stabilimenti
lattiero-caseari che abbiano struttura adeguata e personale abilitato e
riconosciute idonee dalla Giunta regionale a seguito di accordo tra le parti.
In
caso di contestazione sarà riconosciuto valido il risultato ottenuto da uno dei
sottoindicati laboratori, scelto concordemente tra le parti:
Istituto
zooprofilattico sperimentale per la Umbria e le Marche con sede in Perugia,
laboratori di igiene e profilassi di Perugia e Terni.
Le
parti possono richiedere che il prelievo venga effettuato dal personale di
fiducia dei predetti laboratori.
Art.
12
Alle
spese necessarie per l'espletamento delle analisi provvedono le parti, nella
misura del 50 per cento ciascuna, per i normali controlli previsti dalla
presente legge, a spese del richiedente, nel caso questo abbia mosso una
contestazione verso la controparte.
Art.
13
Ai
fini dell'applicazione della presente legge sono ritenuti validi i seguenti
metodi di analisi:
1)
Sostanza grassa:
-
Gerber
-
Fotocolorimetrici
-
Analizzatore a raggi infrarossi
-
Nefelometrici.
2)
Proteine totali:
-
Amido nero
-
Arancio G
-
Analizzatore a raggi infrarossi
-
Kjeldhal.
Le
analisi devono essere esperite con frequenza almeno mensile.
Nel
caso di contestazione tra le parti, deve essere usata una apparecchiatura
automatica che consenta la massima garanzia di risultato quale potrebbe essere
una apparecchiatura a raggi infrarossi.
Art.
14
In
sede di formazione del bilancio pluriennale e dei bilanci annuali verranno
determinati gli impegni di spesa per il finanziamento degli interventi di cui
alla presente legge.
Art.
15
Per
quanto non espressamente previsto dalla presente legge si intendono richiamate
le norme della legge 8 luglio 1975, n. 306.
Tabella
«A»
A)Latte
bovino1)Caratteristiche merceologiche-Titolo in sostanza grassa:Standard minimo
3,2 per cento, a partire dal 3,3 per cento maggiorazione dello 0,5 per cento
sul prezzo base per ogni decimo (0,10) di percentuale in più;-Titolo in
proteine totali:Standard minimo 2,9 per cento, a partire dal 3,1 per cento
maggiorazione dell'1 per cento sul prezzo base per ogni decimo (0,10) di
percentuale in più;I dati centesimali verranno arrotondati per difetto o per
eccesso a seconda che siano inferiori, uguali o superiori allo 0,05.2)Valore
batteriologico:Viene determinato con il metodo della riduttasi, con l'impiego
del bleu di metilene, su campioni prelevati al momento della consegna del
latte.Standard minimo.Tempo di decolorazione: da 2 a 3 ore in estate (dal 1°
maggio al 31 ottobre), da 3 a 4 ore in inverno (dal 1° novembre al 30 aprile)
per tempi superiori alle 3 ore in estate e alle 4 ore in inverno si applica una
maggiorazione dell'1 per cento sul prezzo base.3)Refrigerazione:Per il latte
che al momento della consegna abbia una temperatura non superiore a 5 gradi
centigradi, viene applicata una maggiorazione del 2,3 per cento sul prezzo
base.4)Condizioni igienico-sanitarie del bestiame:Standard minimo, latte
provenienti da stalle ufficialmente indenni da t.b.c. Per il latte prodotto in
stalle indenni da brucellosi viene applicata una maggiorazione dello 0,50 per
cento sul prezzo base.B)Latte ovino1)Caratteristiche merceologiche:-Titolo in
sostanza grassa:Standard minimo: 5,5 per cento, a partire dal 6,5 per cento
maggiorazione dello 0,8 per cento sul prezzo base per ogni decimo (0,10) di
percentuale in più;-Titolo in proteine totali:Standard minimo: 4,5 per cento, a
partire dal 5 per cento maggiorazione dello 0,8 per cento sul prezzo base per
ogni decimo (0,10) di percentuale in più.I dati centesimali verranno
arrotondati per difetto o per eccesso a seconda che siano inferiori, uguali o
superiori allo 0,05.2)Valore batteriologico:Viene determinato con il metodo
della riduttasi con l'impiego di bleu di metilene, su campioni prelevati al
momento della consegna del latte.Standard minimo:Tempo di decolorazione: da 1 a
2 ore in estate (dal 1° maggio al 31 ottobre) e da 2 a 3 ore in inverno (dal 1°
novembre al 30 aprile) per tempi superiori alle 2 ore in estate e alle 3 ore in
inverno viene applicata una maggiorazione dell'1,5 per cento sul prezzo base.3)
Stato sanitario:Standard minimo: provenienza da greggi dove viene regolarmente
praticata la vaccinazione contro la brucellosi con vaccino REV 1, ai sensi
della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni ed integrazioni;
per le greggi indenni da brucellosi viene applicata una maggiorazione del 2 per
cento sul prezzo base.