L.R.
25 agosto 1978, n. 50 (1).
Modificazioni
al Reg. 23 marzo 1976, n. 16, recante norme di esecuzione delle disposizioni
sullo svolgimento dei concorsi di accesso alle qualifiche funzionali di cui
alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, in conseguenza della entrata in
vigore della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 agosto 1978, n. 36.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. i), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[ (3)] (4).
(3)
Sostituisce l'art. 1, Reg. 23 marzo 1976, n. 16.
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[ (5)] (6).
(5)
Sostituisce l'art. 4, Reg. 23 marzo 1976, n. 16.
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[ (7)] (8).
(7)
Sostituisce l'art. 8, Reg. 23 marzo 1976, n. 16.
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[ (9)] (10).
(9)
Sostituisce, con gli articoli 9, 9-bis e 9-ter, l'originario art. 9, Reg. 23
marzo 1976, n. 16.
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett.
i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[ (11)] (12).
(11)
Sostituisce l'art. 12, Reg. 23 marzo 1976, n. 16.
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
[La
tabella delle materie sulle quali possono vertere le prove d'esame allegate al
Reg. 23 marzo 1976, n. 16, assume la denominazione di tabella A.
(13)] (14).
(13)
Sostituisce le declaratorie relative alle materie di esame per i concorsi a
posti delle qualifiche seconda e prima, previste dal Reg. 23 marzo 1976, n. 16.
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabelle
(15) (16)
(15)
Le tabelle B/1 e B/2 sono riportate nel Reg. 23 marzo 1976, n. 16, in virtù di
quanto disposto dall'art. 4 della presente legge.
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.