L.R. 5 dicembre 1978, n. 65 (1).

Norme per la esecuzione di opere di consolidamento abitati. Trasferimenti abitati e pronti interventi in caso di calamità pubbliche.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 13 dicembre 1978, n. 52.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

La Regione dell'Umbria, in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 17 dello Statuto, nel quadro di una politica di riassetto del territorio e di difesa del suolo, detta norme sul consolidamento e trasferimento di abitati colpiti o minacciati da movimenti franosi o dissesti idrogeologici e sul pronto intervento in caso di calamità pubbliche, assumendo a proprio carico le spese per i relativi interventi.

 

 

TITOLO I

 

Capo I - Consolidamento abitati

 

Art. 2

 

Gli interventi disciplinati nel presente capo sono disposti per assicurare normali condizioni di stabilità agli abitati colpiti o minacciati da movimenti franosi o dissesti idrogeologici.

 

 

Art. 3

 

I comuni formulano proposte di consolidamento di abitati, previa consultazione dei Consigli di circoscrizione interessati.

Le proposte sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale corredate di un progetto di massima il quale comprende:

a) lo studio del fenomeno e del dissesto che interessa l'abitato e delle cause che lo hanno determinato, corredato di indagini geognostiche;

b) la delimitazione dell'area interessata comprensiva delle fasce di rispetto e l'indicazione delle prevedibili evoluzioni del fenomeno franoso;

c) l'indicazione delle tipologie, della consistenza e delle priorità degli interventi;

d) il preventivo di massima della spesa.

Le proposte devono essere inoltre corredate del parere della Comunità montana nel cui territorio è situato l'abitato interessato al consolidamento.

 

 

Art. 4

 

Il Consiglio regionale delibera sulle proposte dei comuni, tenuto conto:

a) della produttività e dell'economicità degli interventi;

b) della esigenza di assicurare condizioni di sicurezza ed abitabilità atte a favorire la permanenza delle popolazioni negli abitati interessati;

c) della salvaguardia delle caratteristiche storico-urbanistiche degli abitati da consolidare.

Alle aree interessate dal consolidamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Gli interventi per il consolidamento sono a totale carico della Regione.

 

 

Art. 5

 

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche agli interventi di consolidamento già deliberati dal Consiglio regionale si procede ai sensi degli artt. 3 e 4 della presente legge.

 

 

Art. 6

 

Il Consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base degli abitati dichiarati da consolidare e tenuto conto dell'entità e urgenza del complesso delle spese e dei lavori previsti per i singoli abitati,

delibera, su proposta della Giunta regionale, gli interventi di consolidamento da ammettere a finanziamento nei limiti degli stanziamenti disposti in bilancio regionale.

Gli interventi sono realizzati dai comuni interessati per lotti organici, mediante progetti esecutivi predisposti ed approvati entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di esternazione della delibera consiliare di cui al comma precedente.

Il parere di cui all'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, è obbligatorio sui progetti esecutivi di cui al comma precedente.

L'approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle relative opere.

Qualora sia necessario procedere all'acquisizione di aree per la realizzazione delle opere di consolidamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 7

 

Tutte le opere di consolidamento realizzate a norma del presente capo sono di proprietà dei comuni interessati i quali devono provvedere alla relativa manutenzione.

 

 

Art. 8

 

L'assegnazione dei fondi ai singoli comuni nei limiti dell'importo previsto nel piano di cui all'art. 6 è effettuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'erogazione mediante successivi accreditamenti sulla base degli stati di avanzamento approvati dai Comuni.

Le anticipazioni alle imprese appaltatrici previste dagli articoli 12, sesto comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche e integrazioni e 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sono concesse secondo le disposizioni di cui al D.M. 25 novembre 1972, del Ministero del tesoro.

L'autorizzazione a concedere le anticipazioni di cui al precedente comma è disposta per periodi determinati con decreto del Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale.

 

 

Capo II - Trasferimento abitati

 

Art. 9

 

Gli interventi disciplinati nel presente capo sono disposti qualora non ricorrano le condizioni tecniche ed economiche per procedere al consolidamento.

 

 

Art. 10

 

I comuni formulano proposte di trasferimento totale o parziale di abitati, previa consultazione dei Consigli di circoscrizione interessati.

Le proposte sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale corredate di un progetto di massima il quale comprende, oltre ai contenuti propri del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione:

a) lo studio del fenomeno franoso e del dissesto che interessa l'abitato, e delle cause che lo hanno determinato, corredato di indagini geognostiche;

b) la delimitazione dell'area delle zone da abbandonare, comprensiva di adeguate fasce di rispetto, e l'indicazione delle prevedibili evoluzioni del fenomeno franoso;

c) la indicazione della futura destinazione dell'area da abbandonare e delle eventuali opere e demolizioni da eseguire;

d) la delimitazione del territorio destinato ai nuovi insediamenti produttivi e abitativi, specificando gli indici planovolumetrici;

e) la specificazione delle infrastrutture generali e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

f) le fasi di attuazione secondo piani annuali, indicanti le opere da effettuarsi nel corso dei singoli esercizi;

g) la indicazione nominativa, con elenchi separati, dei proprietari degli immobili da abbandonare a destinazione abitativa o produttiva nonché dei capi famiglia abitanti nelle zone da abbandonare;

h) il preventivo di massima della spesa.

Le proposte devono essere inoltre corredate dal parere della Comunità montana nel cui territorio sono situati gli abitati da abbandonare e le zone di trasferimento.

La deliberazione, unitamente al progetto di massima, costituisce anche proposta di variante allo strumento urbanistico vigente.

Al relativo procedimento si applicano le norme di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni.

L'adozione della proposta non è soggetta a preventiva autorizzazione e comporta per i privati il divieto assoluto di edificare nelle aree da abbandonare.

 

 

Art. 11

 

Il Consiglio regionale delibera sulle proposte dei comuni determinando gli abitati da abbandonare e le zone di trasferimento totale o parziale, tenuto conto in particolare:

a) della produttività e della economicità degli interventi;

b) dell'esigenza di assicurare accettabili condizioni di abitabilità atte a favorire la permanenza delle popolazioni nei comuni interessati.

La delibera del Consiglio regionale anche approvazione della variante allo strumento urbanistico vigente.

 

 

Art. 12

 

Sono a totale carico della Regione, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, le spese relative alla:

1) acquisizione delle aree necessarie alla esecuzione di tutte le opere pubbliche e private nelle zone di trasferimento;

2) esecuzione dei lavori di demolizione di edifici e manufatti nelle zone da abbandonare e delle opere necessarie per la sistemazione delle zone medesime;

3) esecuzione delle opere pubbliche previste nel progetto di massima.

Gli interventi sono realizzati dai comuni mediante progetti esecutivi predisposti ed approvati entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di esternazione della delibera consiliare.

L'approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere.

 

 

Art. 13

 

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al programma degli interventi necessari al trasferimento già deliberato dal Consiglio regionale, si procede ai sensi degli artt. 11 e 12.

 

 

Art. 14

 

Il Consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, in base agli abitati dichiarati da trasferire tenuto conto dell'urgenza del complesso delle opere e dei lavori previsti per realizzare il trasferimento, delibera, su proposta della Giunta regionale, gli interventi di cui al presente capo da ammettere a finanziamento nei limiti degli stanziamenti disposti in bilancio regionale.

 

 

Art. 15

 

Tutte le opere realizzate nelle zone di trasferimento a norma del presente capo sono di proprietà dei comuni interessati i quali debbono provvedere alla relativa manutenzione.

Le aree della zona da abbandonare comprensive di quelle di rispetto sono acquisite al patrimonio dei comuni mediante espropriazione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Capo III - Interventi finanziari regionali per la realizzazione di opere a favore di privati nelle zone di trasferimento

 

Art. 16

 

Ai proprietari degli immobili interessati al trasferimento ed ai capi famiglia non proprietari abitanti nelle zone abbandonate, aventi diritto ai sensi del successivo art. 22 sono concessi i seguenti benefici:

a) cessione gratuita del terreno necessario per la costruzione dell'immobile e per le relative pertinenze;

b) contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile (2).

I benefici sono disposti per la realizzazione di costruzioni destinate ad abitazioni o ad attività produttive nelle zone di trasferimento, con le modalità e i limiti di cui ai successivi articoli.

Nel caso in cui l'intervento sia effettuato su aree od immobili di proprietà dell'avente diritto, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, in luogo del beneficio di cui alla presente lettera a) l'interessato può chiedere che sia aumentato il contributo di cui alla lettera b) di un importo pari al valore dell'area che il Comune avrebbe ceduto gratuitamente nella zona di trasferimento. Il valore dell'area è stabilito con apposita perizia sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di espropriazioni (3).

I benefici di cui al presente articolo, limitatamente all'ipotesi di trasferimento di attività produttive, sono altresì concessi all'avente diritto il quale chieda, anziché di costruire un nuovo impianto, di ristrutturare, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, immobili di sua proprietà siti nel comune interessato. In tal caso il contributo di cui al primo comma lettera a), così come determinato ai sensi del comma precedente, è corrisposto nella sola ipotesi in cui la ristrutturazione dell'impianto comporti ampliamenti con occupazione di nuove aree non coperte dal precedente impianto e limitatamente al valore di tali aree (4).

In alternativa ai benefici previsti nel presente articolo e dal successivo art. 21 gli aventi diritto possono richiedere con la istanza di cui all'art. 22, un indennizzo per il pregiudizio connesso al trasferimento nella misura massima di lire 3 milioni comunque concedibile nei limiti dei fondi disponibili (5).

La misura dell'indennizzo è stabilita dal Comune sulla base di criteri preventivamente deliberati (6).

All'avente causa per atto tra vivi o per causa di morte del beneficiario delle provvidenze di cui al presente articolo spettano gli stessi benefici previsti per il dante causa (7).

 

(2) Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.

(7) Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 27 gennaio 1992, n. 3.

 

 

Art. 17

 

La concessione di contributi in conto capitale per la costruzione di abitazioni è effettuata sulla base della spesa necessaria per la costruzione di unità immobiliari sufficienti ai bisogni dei singoli nuclei familiari.

Le unità immobiliari di cui al precedente comma sono quelle composte di un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari al numero dei componenti il nucleo familiare all'atto della domanda, con un minimo di due vani ed un massimo di quattro vani utili oltre gli accessori.

Per la ricognizione della qualità di componente il nucleo familiare, si osservano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, prescindendosi dall'eventuale periodo di convivenza e dalla situazione di dipendenza economica al capo famiglia.

Nel caso di comproprietà dell'immobile abbandonato il nucleo familiare di cui al primo comma è quello del comproprietario o dei comproprietari che occupavano l'abitazione al momento della pubblicazione della delibera di cui al precedente art. 11. Qualora a tale data l'immobile non fosse occupato da alcuno dei comproprietari il nucleo familiare è quello indicato dai comproprietari che presentano la domanda di contributo, di intesa fra loro (8).

 

(8) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.

 

 

Art. 18

 

Le superfici massime nette consentite per la costruzione degli alloggi di cui al precedente articolo sono le seguenti:

1) per gli alloggi di 2 vani ed accessori mq 65;

2) per gli alloggi di 3 vani ed accessori mq 80;

3) per gli alloggi di 4 vani ed accessori mq 95.

Sono esclusi dai limiti di cui sopra le superfici relative alla cantina, ai balconi, alle terrazze, ad un locale destinato a rimessa di autoveicoli della superficie massima di mq 14, nonché quelle relative all'eventuale vano scala, nei casi di costruzioni realizzate in condominio.

Per le caratteristiche costruttive generali delle opere e delle rifiniture si fa riferimento ai capitolati di appalto per gli interventi di edilizia sovvenzionata dell'Istituto autonomo case popolari della provincia.

 

 

Art. 19

 

La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, stabilisce annualmente il costo massimo per metro quadrato delle costruzioni, nonché il limite massimo di spesa ammissibile a contributo delle singole unità tipo indicate nel precedente articolo (9).

La spesa ammissibile a contributo viene determinata sulla base del costo della costruzione risultante dal progetto approvato dai competenti organi e del relativo computo metrico e stima, nei limiti di cui al precedente comma.

La perizia deve essere vistata dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, con l'attestazione della sua conformità al progetto e con la determinazione della spesa ammissibile a contributo.

 

(9) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.

 

 

Art. 20

 

Per la costruzione o per la ristrutturazione di locali adibiti ad attività produttive, la concessione dei contributi è effettuata in base alla consistenza ed al valore dell'immobile abbandonato o da abbandonare a favore dei soggetti proprietari aventi diritto ai sensi del successivo art. 22 (10).

La determinazione del valore deve risultare da apposita perizia, redatta applicando i prezzi unitari dei manufatti, periodicamente fissati dalla Giunta regionale con riferimento alla epoca della esecuzione dei lavori.

La perizia di cui al precedente comma deve essere vistata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, con l'attestazione della sua corrispondenza all'effettiva consistenza dell'immobile e con la determinazione della spesa ammissibile a contributo. La misura del contributo di cui all'art. 16 comma primo, lettera b), nell'ipotesi di cui al presente articolo, è elevata al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile (11).

 

(10) Comma così modificato dagli artt. 2 e 5, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.

(11) Periodo aggiunto dall'art. 5, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.

 

 

Art. 21

 

In relazione alle esigenze di assetto urbanistico territoriale della zona di trasferimento, il Comune, in sede di approvazione del relativo piano, può prevedere che la realizzazione totale o parziale degli interventi venga effettuata mediante l'assegnazione di unità immobiliari per uso abitativo o produttivo ai sensi della vigente legislazione in materia di edilizia economica e popolare, in quanto applicabile.

Le assegnazioni sono riservate ai soggetti aventi diritto ai sensi del successivo art. 22 (12).

Gli interventi di cui sopra sono realizzati mediante convenzione tra i comuni e gli Istituti autonomi delle case popolari o loro consorzi. La convenzione è approvata dal Consiglio regionale unitamente agli interventi di cui all'art. 14.

 

(12) Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.

 

 

Art. 22

 

I proprietari ed i capi famiglia che intendono usufruire dei benefici di cui al presente capo, dovranno produrre apposita istanza ai competenti comuni, entro sei mesi decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione nell'Albo pretorio comunale del progetto di massima di cui all'art. 10 della presente legge.

Nella domanda gli interessati devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti necessari alla concessione del beneficio.

Alla domanda devono essere allegati il titolo di proprietà dell'immobile da abbandonare e/o l'attestazione del Comune, comprovante la composizione del nucleo familiare.

Coloro i quali sono stati ammessi ai benefici di cui al presente capo, entro sei mesi dalla relativa comunicazione devono produrre gli elaborati tecnici di cui ai precedenti articoli 19 e 20, corredati dalla necessaria documentazione (13).

 

(13) Per la proroga del termine di cui al presente articolo vedi l'art. 1, L.R. 1° settembre 1981, n. 63.

 

 

Art. 23

 

Agli alloggi ed ai locali adibiti ad attività produttive, costruiti con i benefici di cui agli articoli 17 e 20 è imposto il vincolo di inalienabilità per la durata di dieci anni.

 

 

TITOLO II

 

Capo I - Interventi in caso di calamità pubbliche

 

Art. 24

 

Gli interventi di cui al presente titolo consistono in lavori urgenti e inderogabili, dipendenti da calamità pubbliche, salva l'ipotesi di cui all'art. 88, punto 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Gli interventi predetti sono diretti a ripristinare adeguate condizioni di normalità venute a mancare a seguito di sconvolgimenti provocati da eventi calamitosi ed anche a sanare situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità in relazione al prevedibile verificarsi degli eventi stessi.

Essi riguardano in particolare:

1) ripristino del transito sulle strade di competenza regionale;

2) ripristino di acquedotti e fognature appartenenti a comuni o loro consorzi ed interventi di somma urgenza diretti ad eliminare situazioni di pericolo per la salute pubblica;

3) ripristino della funzionalità delle opere idrauliche di competenza regionale indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità;

4) ripristino improcrastinabile di altre opere pubbliche di interesse regionale, nonché puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altri interventi provvisionali o definitivi a tutela della incolumità pubblica.

 

 

Art. 25

 

L'Ente proprietario dell'opera pubblica rileva la necessità degli interventi di cui al precedente articolo mediante la redazione, da parte del tecnico incaricato, del verbale di somma urgenza ed assume gli eventuali provvedimenti conseguenti.

La necessità di lavori di pronto intervento è segnalata con la massima tempestività alla Giunta regionale inviando, contestualmente alla segnalazione, il verbale di somma urgenza.

L'Ente interessato può anche richiedere alla Giunta regionale il concorso alla realizzazione dei lavori di pronto intervento. L'importo del contributo ammissibile viene comunicato, anche telegraficamente dal Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato, previa verifica della sussistenza dei presupposti.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma l'Ente trasmette il progetto esecutivo dell'intervento alla Giunta regionale e, decorso inutilmente tale termine, l'ammissibilità a contributo si ritiene revocata.

La concessione del contributo regionale avviene alla presentazione del progetto dell'intervento, della relativa deliberazione di approvazione e del verbale di inizio lavori.

Il contributo viene liquidato nel modo seguente:

a) 90 per cento, contestualmente all'approvazione della deliberazione regionale di concessione del contributo;

b) 10 per cento, previa deliberazione della Giunta regionale di liquidazione finale del contributo, alla conclusione dei lavori a seguito della presentazione, da parte dell'Ente interessato, della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo, da eseguirsi nei termini fissati dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 o di regolare esecuzione nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione.

I lavori di cui al presente titolo sono affidati in via di urgenza a trattativa privata a imprese ritenute idonee (14).

 

(14) Articolo così sostituito dall'art. 20, L.R. 20 maggio 1986, n. 19.

 

 

Art. 26

 

Con la legge di approvazione del bilancio annuale saranno stabiliti gli stanziamenti di cui al presente titolo nonché i relativi mezzi di copertura.

 

 

TITOLO III

Norme finali e transitorie

 

Art. 27

 

Qualora le opere debbano essere effettuate in zone sismiche riconosciute tali agli effetti di legge, devono essere osservate le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e dei decreti in data 3 marzo 1975, del Ministero dei lavori pubblici relativi alla approvazione ed alla applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

 

 

Art. 28

 

Qualora gli Enti interessati non procedano al compimento degli atti dovuti ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida ed assegnazione di congruo termine, si sostituisce ad essi anche a mezzo di un commissario ad acta.

 

 

Art. 29

 

Tutte le opere eseguite a norma della presente legge sono soggette a collaudo o a certificazione del direttore dei lavori sulla base della vigente legislazione in materia.

La nomina del collaudatore per le opere effettuate dai privati con contributo pubblico è di competenza dei comuni.

 

 

Art. 30

 

Ai sensi dell'art. 9, lett. g) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la concessione edilizia è gratuita per tutte le opere ed i lavori necessari per gli interventi di cui alla presente legge.

 

 

Art. 31

 

Alla esecuzione dei lavori relativi ad abitati già dichiarati da consolidare alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono i comuni ai sensi degli artt. 6, 7 e 8.

Al trasferimento degli abitati già dichiarati da trasferire alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti, in quanto applicabili.