L.R.
5 dicembre 1978, n. 65 (1).
Norme
per la esecuzione di opere di consolidamento abitati. Trasferimenti abitati e
pronti interventi in caso di calamità pubbliche.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 13 dicembre 1978, n. 52.
Art.
1
Finalità.
La
Regione dell'Umbria, in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 17 dello
Statuto, nel quadro di una politica di riassetto del territorio e di difesa del
suolo, detta norme sul consolidamento e trasferimento di abitati colpiti o
minacciati da movimenti franosi o dissesti idrogeologici e sul pronto
intervento in caso di calamità pubbliche, assumendo a proprio carico le spese
per i relativi interventi.
TITOLO
I
Capo
I - Consolidamento abitati
Art.
2
Gli
interventi disciplinati nel presente capo sono disposti per assicurare normali
condizioni di stabilità agli abitati colpiti o minacciati da movimenti franosi
o dissesti idrogeologici.
Art.
3
I
comuni formulano proposte di consolidamento di abitati, previa consultazione
dei Consigli di circoscrizione interessati.
Le
proposte sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale corredate di un
progetto di massima il quale comprende:
a)
lo studio del fenomeno e del dissesto che interessa l'abitato e delle cause che
lo hanno determinato, corredato di indagini geognostiche;
b)
la delimitazione dell'area interessata comprensiva delle fasce di rispetto e
l'indicazione delle prevedibili evoluzioni del fenomeno franoso;
c)
l'indicazione delle tipologie, della consistenza e delle priorità degli
interventi;
d)
il preventivo di massima della spesa.
Le
proposte devono essere inoltre corredate del parere della Comunità montana nel
cui territorio è situato l'abitato interessato al consolidamento.
Art.
4
Il
Consiglio regionale delibera sulle proposte dei comuni, tenuto conto:
a)
della produttività e dell'economicità degli interventi;
b)
della esigenza di assicurare condizioni di sicurezza ed abitabilità atte a
favorire la permanenza delle popolazioni negli abitati interessati;
c)
della salvaguardia delle caratteristiche storico-urbanistiche degli abitati da
consolidare.
Alle
aree interessate dal consolidamento si applicano le disposizioni di cui alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Gli
interventi per il consolidamento sono a totale carico della Regione.
Art.
5
Qualora
si rendesse necessario apportare modifiche agli interventi di consolidamento
già deliberati dal Consiglio regionale si procede ai sensi degli artt. 3 e 4
della presente legge.
Art.
6
Il
Consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base degli abitati
dichiarati da consolidare e tenuto conto dell'entità e urgenza del complesso
delle spese e dei lavori previsti per i singoli abitati,
delibera,
su proposta della Giunta regionale, gli interventi di consolidamento da
ammettere a finanziamento nei limiti degli stanziamenti disposti in bilancio
regionale.
Gli
interventi sono realizzati dai comuni interessati per lotti organici, mediante
progetti esecutivi predisposti ed approvati entro sei mesi dalla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di esternazione della
delibera consiliare di cui al comma precedente.
Il
parere di cui all'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, è
obbligatorio sui progetti esecutivi di cui al comma precedente.
L'approvazione
del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e
indifferibilità delle relative opere.
Qualora
sia necessario procedere all'acquisizione di aree per la realizzazione delle
opere di consolidamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
7
Tutte
le opere di consolidamento realizzate a norma del presente capo sono di
proprietà dei comuni interessati i quali devono provvedere alla relativa
manutenzione.
Art.
8
L'assegnazione
dei fondi ai singoli comuni nei limiti dell'importo previsto nel piano di cui
all'art. 6 è effettuato con decreto del Presidente della Giunta regionale,
l'erogazione mediante successivi accreditamenti sulla base degli stati di
avanzamento approvati dai Comuni.
Le
anticipazioni alle imprese appaltatrici previste dagli articoli 12, sesto
comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche e integrazioni
e 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sono concesse secondo le disposizioni di
cui al D.M. 25 novembre 1972, del Ministero del tesoro.
L'autorizzazione
a concedere le anticipazioni di cui al precedente comma è disposta per periodi
determinati con decreto del Presidente della Regione su conforme delibera della
Giunta regionale.
Capo
II - Trasferimento abitati
Art.
9
Gli
interventi disciplinati nel presente capo sono disposti qualora non ricorrano
le condizioni tecniche ed economiche per procedere al consolidamento.
Art.
10
I
comuni formulano proposte di trasferimento totale o parziale di abitati, previa
consultazione dei Consigli di circoscrizione interessati.
Le
proposte sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale corredate di un
progetto di massima il quale comprende, oltre ai contenuti propri del piano
regolatore generale o del programma di fabbricazione:
a)
lo studio del fenomeno franoso e del dissesto che interessa l'abitato, e delle
cause che lo hanno determinato, corredato di indagini geognostiche;
b)
la delimitazione dell'area delle zone da abbandonare, comprensiva di adeguate
fasce di rispetto, e l'indicazione delle prevedibili evoluzioni del fenomeno
franoso;
c)
la indicazione della futura destinazione dell'area da abbandonare e delle
eventuali opere e demolizioni da eseguire;
d)
la delimitazione del territorio destinato ai nuovi insediamenti produttivi e
abitativi, specificando gli indici planovolumetrici;
e)
la specificazione delle infrastrutture generali e delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
f)
le fasi di attuazione secondo piani annuali, indicanti le opere da effettuarsi
nel corso dei singoli esercizi;
g)
la indicazione nominativa, con elenchi separati, dei proprietari degli immobili
da abbandonare a destinazione abitativa o produttiva nonché dei capi famiglia
abitanti nelle zone da abbandonare;
h)
il preventivo di massima della spesa.
Le
proposte devono essere inoltre corredate dal parere della Comunità montana nel
cui territorio sono situati gli abitati da abbandonare e le zone di
trasferimento.
La
deliberazione, unitamente al progetto di massima, costituisce anche proposta di
variante allo strumento urbanistico vigente.
Al
relativo procedimento si applicano le norme di cui alla legge 17 agosto 1942,
n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni.
L'adozione
della proposta non è soggetta a preventiva autorizzazione e comporta per i
privati il divieto assoluto di edificare nelle aree da abbandonare.
Art.
11
Il
Consiglio regionale delibera sulle proposte dei comuni determinando gli abitati
da abbandonare e le zone di trasferimento totale o parziale, tenuto conto in
particolare:
a)
della produttività e della economicità degli interventi;
b)
dell'esigenza di assicurare accettabili condizioni di abitabilità atte a
favorire la permanenza delle popolazioni nei comuni interessati.
La
delibera del Consiglio regionale anche approvazione della variante allo
strumento urbanistico vigente.
Art.
12
Sono
a totale carico della Regione, nei limiti degli stanziamenti previsti in
bilancio, le spese relative alla:
1)
acquisizione delle aree necessarie alla esecuzione di tutte le opere pubbliche
e private nelle zone di trasferimento;
2)
esecuzione dei lavori di demolizione di edifici e manufatti nelle zone da
abbandonare e delle opere necessarie per la sistemazione delle zone medesime;
3)
esecuzione delle opere pubbliche previste nel progetto di massima.
Gli
interventi sono realizzati dai comuni mediante progetti esecutivi predisposti
ed approvati entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del decreto di esternazione della delibera consiliare.
L'approvazione
del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza delle relative opere.
Art.
13
Qualora
si rendesse necessario apportare modifiche al programma degli interventi
necessari al trasferimento già deliberato dal Consiglio regionale, si procede
ai sensi degli artt. 11 e 12.
Art.
14
Il
Consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, in base agli abitati
dichiarati da trasferire tenuto conto dell'urgenza del complesso delle opere e
dei lavori previsti per realizzare il trasferimento, delibera, su proposta
della Giunta regionale, gli interventi di cui al presente capo da ammettere a
finanziamento nei limiti degli stanziamenti disposti in bilancio regionale.
Art.
15
Tutte
le opere realizzate nelle zone di trasferimento a norma del presente capo sono
di proprietà dei comuni interessati i quali debbono provvedere alla relativa
manutenzione.
Le
aree della zona da abbandonare comprensive di quelle di rispetto sono acquisite
al patrimonio dei comuni mediante espropriazione ai sensi della legge 22
ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.
Capo
III - Interventi finanziari regionali per la realizzazione di opere a favore di
privati nelle zone di trasferimento
Art.
16
Ai
proprietari degli immobili interessati al trasferimento ed ai capi famiglia non
proprietari abitanti nelle zone abbandonate, aventi diritto ai sensi del
successivo art. 22 sono concessi i seguenti benefici:
a)
cessione gratuita del terreno necessario per la costruzione dell'immobile e per
le relative pertinenze;
b)
contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile (2).
I
benefici sono disposti per la realizzazione di costruzioni destinate ad
abitazioni o ad attività produttive nelle zone di trasferimento, con le
modalità e i limiti di cui ai successivi articoli.
Nel
caso in cui l'intervento sia effettuato su aree od immobili di proprietà
dell'avente diritto, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, in luogo
del beneficio di cui alla presente lettera a) l'interessato può chiedere che
sia aumentato il contributo di cui alla lettera b) di un importo pari al valore
dell'area che il Comune avrebbe ceduto gratuitamente nella zona di
trasferimento. Il valore dell'area è stabilito con apposita perizia sulla base
di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di espropriazioni (3).
I
benefici di cui al presente articolo, limitatamente all'ipotesi di
trasferimento di attività produttive, sono altresì concessi all'avente diritto
il quale chieda, anziché di costruire un nuovo impianto, di ristrutturare, in
conformità agli strumenti urbanistici vigenti, immobili di sua proprietà siti
nel comune interessato. In tal caso il contributo di cui al primo comma lettera
a), così come determinato ai sensi del comma precedente, è corrisposto nella
sola ipotesi in cui la ristrutturazione dell'impianto comporti ampliamenti con
occupazione di nuove aree non coperte dal precedente impianto e limitatamente
al valore di tali aree (4).
In
alternativa ai benefici previsti nel presente articolo e dal successivo art. 21
gli aventi diritto possono richiedere con la istanza di cui all'art. 22, un
indennizzo per il pregiudizio connesso al trasferimento nella misura massima di
lire 3 milioni comunque concedibile nei limiti dei fondi disponibili (5).
La
misura dell'indennizzo è stabilita dal Comune sulla base di criteri
preventivamente deliberati (6).
All'avente
causa per atto tra vivi o per causa di morte del beneficiario delle provvidenze
di cui al presente articolo spettano gli stessi benefici previsti per il dante
causa (7).
(2)
Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.
(6)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.
(7)
Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 27 gennaio 1992, n. 3.
Art.
17
La
concessione di contributi in conto capitale per la costruzione di abitazioni è
effettuata sulla base della spesa necessaria per la costruzione di unità
immobiliari sufficienti ai bisogni dei singoli nuclei familiari.
Le
unità immobiliari di cui al precedente comma sono quelle composte di un numero
di vani utili, oltre agli accessori, pari al numero dei componenti il nucleo
familiare all'atto della domanda, con un minimo di due vani ed un massimo di
quattro vani utili oltre gli accessori.
Per
la ricognizione della qualità di componente il nucleo familiare, si osservano
le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 1035, prescindendosi dall'eventuale periodo di convivenza e dalla situazione
di dipendenza economica al capo famiglia.
Nel
caso di comproprietà dell'immobile abbandonato il nucleo familiare di cui al
primo comma è quello del comproprietario o dei comproprietari che occupavano
l'abitazione al momento della pubblicazione della delibera di cui al precedente
art. 11. Qualora a tale data l'immobile non fosse occupato da alcuno dei
comproprietari il nucleo familiare è quello indicato dai comproprietari che
presentano la domanda di contributo, di intesa fra loro (8).
(8)
Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.
Art.
18
Le
superfici massime nette consentite per la costruzione degli alloggi di cui al
precedente articolo sono le seguenti:
1)
per gli alloggi di 2 vani ed accessori mq 65;
2)
per gli alloggi di 3 vani ed accessori mq 80;
3)
per gli alloggi di 4 vani ed accessori mq 95.
Sono
esclusi dai limiti di cui sopra le superfici relative alla cantina, ai balconi,
alle terrazze, ad un locale destinato a rimessa di autoveicoli della superficie
massima di mq 14, nonché quelle relative all'eventuale vano scala, nei casi di
costruzioni realizzate in condominio.
Per
le caratteristiche costruttive generali delle opere e delle rifiniture si fa
riferimento ai capitolati di appalto per gli interventi di edilizia
sovvenzionata dell'Istituto autonomo case popolari della provincia.
Art.
19
La
Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, stabilisce annualmente il
costo massimo per metro quadrato delle costruzioni, nonché il limite massimo di
spesa ammissibile a contributo delle singole unità tipo indicate nel precedente
articolo (9).
La
spesa ammissibile a contributo viene determinata sulla base del costo della
costruzione risultante dal progetto approvato dai competenti organi e del
relativo computo metrico e stima, nei limiti di cui al precedente comma.
La
perizia deve essere vistata dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune,
con l'attestazione della sua conformità al progetto e con la determinazione
della spesa ammissibile a contributo.
(9)
Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.
Art.
20
Per
la costruzione o per la ristrutturazione di locali adibiti ad attività
produttive, la concessione dei contributi è effettuata in base alla consistenza
ed al valore dell'immobile abbandonato o da abbandonare a favore dei soggetti
proprietari aventi diritto ai sensi del successivo art. 22 (10).
La
determinazione del valore deve risultare da apposita perizia, redatta
applicando i prezzi unitari dei manufatti, periodicamente fissati dalla Giunta
regionale con riferimento alla epoca della esecuzione dei lavori.
La
perizia di cui al precedente comma deve essere vistata dal responsabile
dell'ufficio tecnico comunale, con l'attestazione della sua corrispondenza
all'effettiva consistenza dell'immobile e con la determinazione della spesa
ammissibile a contributo. La misura del contributo di cui all'art. 16 comma
primo, lettera b), nell'ipotesi di cui al presente articolo, è elevata al 100
per cento della spesa ritenuta ammissibile (11).
(10)
Comma così modificato dagli artt. 2 e 5, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.
(11)
Periodo aggiunto dall'art. 5, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.
Art.
21
In
relazione alle esigenze di assetto urbanistico territoriale della zona di
trasferimento, il Comune, in sede di approvazione del relativo piano, può
prevedere che la realizzazione totale o parziale degli interventi venga
effettuata mediante l'assegnazione di unità immobiliari per uso abitativo o
produttivo ai sensi della vigente legislazione in materia di edilizia economica
e popolare, in quanto applicabile.
Le
assegnazioni sono riservate ai soggetti aventi diritto ai sensi del successivo
art. 22 (12).
Gli
interventi di cui sopra sono realizzati mediante convenzione tra i comuni e gli
Istituti autonomi delle case popolari o loro consorzi. La convenzione è
approvata dal Consiglio regionale unitamente agli interventi di cui all'art.
14.
(12)
Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.
Art.
22
I
proprietari ed i capi famiglia che intendono usufruire dei benefici di cui al
presente capo, dovranno produrre apposita istanza ai competenti comuni, entro
sei mesi decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione nell'Albo pretorio
comunale del progetto di massima di cui all'art. 10 della presente legge.
Nella
domanda gli interessati devono dichiarare, sotto la propria personale
responsabilità, di essere in possesso dei requisiti necessari alla concessione
del beneficio.
Alla
domanda devono essere allegati il titolo di proprietà dell'immobile da
abbandonare e/o l'attestazione del Comune, comprovante la composizione del
nucleo familiare.
Coloro
i quali sono stati ammessi ai benefici di cui al presente capo, entro sei mesi
dalla relativa comunicazione devono produrre gli elaborati tecnici di cui ai
precedenti articoli 19 e 20, corredati dalla necessaria documentazione (13).
(13)
Per la proroga del termine di cui al presente articolo vedi l'art. 1, L.R. 1°
settembre 1981, n. 63.
Art.
23
Agli
alloggi ed ai locali adibiti ad attività produttive, costruiti con i benefici
di cui agli articoli 17 e 20 è imposto il vincolo di inalienabilità per la durata
di dieci anni.
TITOLO
II
Capo
I - Interventi in caso di calamità pubbliche
Art.
24
Gli
interventi di cui al presente titolo consistono in lavori urgenti e
inderogabili, dipendenti da calamità pubbliche, salva l'ipotesi di cui all'art.
88, punto 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Gli
interventi predetti sono diretti a ripristinare adeguate condizioni di
normalità venute a mancare a seguito di sconvolgimenti provocati da eventi
calamitosi ed anche a sanare situazioni di pericolo incombente per la pubblica
incolumità in relazione al prevedibile verificarsi degli eventi stessi.
Essi
riguardano in particolare:
1)
ripristino del transito sulle strade di competenza regionale;
2)
ripristino di acquedotti e fognature appartenenti a comuni o loro consorzi ed
interventi di somma urgenza diretti ad eliminare situazioni di pericolo per la
salute pubblica;
3)
ripristino della funzionalità delle opere idrauliche di competenza regionale
indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità;
4)
ripristino improcrastinabile di altre opere pubbliche di interesse regionale,
nonché puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altri interventi provvisionali o
definitivi a tutela della incolumità pubblica.
Art.
25
L'Ente
proprietario dell'opera pubblica rileva la necessità degli interventi di cui al
precedente articolo mediante la redazione, da parte del tecnico incaricato, del
verbale di somma urgenza ed assume gli eventuali provvedimenti conseguenti.
La
necessità di lavori di pronto intervento è segnalata con la massima
tempestività alla Giunta regionale inviando, contestualmente alla segnalazione,
il verbale di somma urgenza.
L'Ente
interessato può anche richiedere alla Giunta regionale il concorso alla
realizzazione dei lavori di pronto intervento. L'importo del contributo
ammissibile viene comunicato, anche telegraficamente dal Presidente della
Giunta regionale o dell'Assessore delegato, previa verifica della sussistenza
dei presupposti.
Entro
30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma l'Ente trasmette il
progetto esecutivo dell'intervento alla Giunta regionale e, decorso inutilmente
tale termine, l'ammissibilità a contributo si ritiene revocata.
La
concessione del contributo regionale avviene alla presentazione del progetto
dell'intervento, della relativa deliberazione di approvazione e del verbale di
inizio lavori.
Il
contributo viene liquidato nel modo seguente:
a)
90 per cento, contestualmente all'approvazione della deliberazione regionale di
concessione del contributo;
b)
10 per cento, previa deliberazione della Giunta regionale di liquidazione
finale del contributo, alla conclusione dei lavori a seguito della
presentazione, da parte dell'Ente interessato, della deliberazione di
approvazione del certificato di collaudo, da eseguirsi nei termini fissati dal
primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 o di
regolare esecuzione nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra
Ente e Regione.
I
lavori di cui al presente titolo sono affidati in via di urgenza a trattativa
privata a imprese ritenute idonee (14).
(14)
Articolo così sostituito dall'art. 20, L.R. 20 maggio 1986, n. 19.
Art.
26
Con
la legge di approvazione del bilancio annuale saranno stabiliti gli
stanziamenti di cui al presente titolo nonché i relativi mezzi di copertura.
TITOLO
III
Norme
finali e transitorie
Art.
27
Qualora
le opere debbano essere effettuate in zone sismiche riconosciute tali agli
effetti di legge, devono essere osservate le disposizioni di cui alla legge 2
febbraio 1974, n. 64 e dei decreti in data 3 marzo 1975, del Ministero dei
lavori pubblici relativi alla approvazione ed alla applicazione delle norme
tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
Art.
28
Qualora
gli Enti interessati non procedano al compimento degli atti dovuti ai sensi
della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida ed assegnazione di
congruo termine, si sostituisce ad essi anche a mezzo di un commissario ad
acta.
Art.
29
Tutte
le opere eseguite a norma della presente legge sono soggette a collaudo o a
certificazione del direttore dei lavori sulla base della vigente legislazione
in materia.
La
nomina del collaudatore per le opere effettuate dai privati con contributo
pubblico è di competenza dei comuni.
Art.
30
Ai
sensi dell'art. 9, lett. g) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la concessione
edilizia è gratuita per tutte le opere ed i lavori necessari per gli interventi
di cui alla presente legge.
Art.
31
Alla
esecuzione dei lavori relativi ad abitati già dichiarati da consolidare alla
data di entrata in vigore della presente legge, provvedono i comuni ai sensi
degli artt. 6, 7 e 8.
Al
trasferimento degli abitati già dichiarati da trasferire alla data di entrata
in vigore della presente legge, si procede ai sensi degli articoli 14 e
seguenti, in quanto applicabili.