L.R.
13 gennaio 1981, n. 3 (1).
Autorizzazione
all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1981 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 15 gennaio 1981, n. 3.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1981 è stato poi approvato con L.R. 25 marzo
1981, n. 16.
Articolo
unico
Ai
sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
sono autorizzati, per il primo trimestre 1981, l'accertamento e la riscossione
delle entrate nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni
aggiornate del bilancio per l'anno 1980, limitatamente, per quanto concerne la
spesa, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo per ogni mese
del trimestre suddetto e con esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia
cessata col 31 dicembre 1980 (3).
Dalla
data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 1981, le
autorizzazioni suddette sono usate sulla base delle previsioni di tale
bilancio.
Nel
caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non
suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, la gestione
dei relativi capitoli di spesa è autorizzata senza la limitazione di cui al
primo comma.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
(3)
Il bilancio di previsione per il 1981 è stato poi approvato con L.R. 25 marzo
1981, n. 16.