L.R.
23 marzo 1981, n. 14 (1).
Norme
per il conferimento di consulenze ed incarichi professionali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 marzo 1981, n. 17.
Art.
1
Finalità.
Le
disposizioni della presente legge sono dirette all'attuazione dell'art. 78, penultimo
comma, dello Statuto, concernente il conferimento di consulenze e incarichi
professionali, per il conseguimento di particolari obiettivi
dell'Amministrazione regionale.
Art.
2
Limiti
di applicabilità.
La
Regione può conferire incarichi di studio, ricerca e consulenza in merito a
problemi di particolare rilievo tecnico, scientifico, culturale, legislativo,
giuridico-amministrativo o in attuazione di programmi o progetti previsti dal
Piano regionale di sviluppo, richiedenti specifica competenza o iscrizione in
albi professionali, solo nei casi nei quali la professionalità richiesta non
consenta l'impiego di personale di ruolo regionale o la sua adeguata
preparazione in idonei corsi di formazione, ovvero non sia possibile avvalersi
delle strutture del C.R.U.R.E.S. e degli Enti regionali, anche ad
amministrazione autonoma.
A
tal fine si dovrà tenere conto anche dell'ordinamento degli Uffici regionali,
nonché dei piani di formazione del personale.
Art.
3
Attività
di consulenza.
L'attività
di consulenza può essere conferita:
a)
mediante incarico avente ad oggetto lo studio e la soluzione di specifici
problemi ovvero lo studio e la realizzazione di piani o progetti;
b)
mediante incarico per assistenza agli organi di amministrazione regionale in
determinati settori nei quali sia richiesto l'apporto di esperti di particolare
qualificazione.
L'incarico
può essere affidato a:
1)
Università, Istituti scientifici, Enti pubblici o società ed organizzazioni
che, avuto riguardo alle loro finalità istituzionali, forniscano adeguate
garanzie in ordine all'espletamento dell'incarico;
2)
esperti iscritti in Albi professionali o in possesso di peculiari e notorie
competenze professionali.
L'incarico
non può essere conferito a dipendenti di Amministrazioni pubbliche collocati a
riposo con applicazione dei benefici previsti dall'art. 67 del D.P.R. 30 giugno
1972, n. 748 e dall'art. 6 della legge 14 agosto 1974, n. 355.
In
nessun caso l'attività di consulenza disciplinata dalla presente legge può
instaurare un rapporto di lavoro anche temporaneo.
Art.
4
Durata
dell'incarico.
L'incarico
di consulenza è a tempo determinato e ha durata commisurata a quella del piano
o progetto per cui è conferito.
L'incarico
previsto dalla lett. b) dell'art. 3 può essere conferito fino ad un massimo di
12 unità nel medesimo esercizio finanziario.
In
ogni caso uno stesso incarico non può protrarsi per più di tre esercizi
finanziari.
Non
è ammesso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario.
Art.
5
Compensi.
I
compensi per le consulenze e gli incarichi comprensivi di spese ed onorari,
devono essere stabiliti, secondo il caso, sulla base delle tariffe
professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico o per quelle più
affini, oppure sulla base delle tariffe normalmente praticate dagli enti,
istituti ed organizzazioni di cui al n. 1 del secondo comma dell'art. 3, ovvero
possono essere ragguagliati agli emolumenti reali corrisposti a dipendenti
regionali inquadrati nei due livelli più elevati, avendo riguardo al tipo di risultato
richiesto e alla oggettiva entità della prestazione.
Art.
6
Modalità
di conferimento dell'incarico.
La
deliberazione di affidamento dell'incarico deve indicare:
a)
la particolare ed eccezionale esigenza che motiva l'attribuzione della consulenza;
b)
l'oggetto della consulenza o la definizione del progetto e la durata
dell'incarico;
c)
gli elementi giustificativi della scelta con indicazione della qualificazione,
dell'esperienza professionale del consulente o dell'organismo prescelto;
d)
l'ammontare del compenso od onorari da corrispondere e dell'eventuale ,rimborso
delle spese, nonché le modalità di pagamento;
e)
le modalità di espletamento e le forme di controllo sullo svolgimento
dell'incarico.
Art.
7
Abrogazione
norme precedenti.
La
legge regionale 21 gennaio 1976, n. 6, è abrogata.
Art.
8
Applicabilità
della normativa della presente legge agli incarichi previsti dal Regolamento
interno del Consiglio.
Nel
rispetto della propria autonomia funzionale e contabile, il Consiglio regionale
provvederà, con successiva legge alle modifiche necessarie per uniformare gli
artt. 19-bis e 19-ter del Regolamento interno, ai contenuti della presente
legge.
Art.
9
Riserva
di posti nei pubblici concorsi in favore del personale assunto nella seconda
legislatura ai sensi della legge regionale n. 6 del 1976.
Nei
primi concorsi pubblici banditi successivamente all'entrata in vigore della
legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, in aggiunta alla riserva di cui all'art.
46 della predetta legge è istituita eccezionalmente una ulteriore riserva pari
al 5 e al 35 per cento dei posti vacanti rispettivamente nel V e nel VII
livello in favore del personale assunto dalla Regione dell'Umbria, in data non
successiva al 1° settembre 1978, con contratto a tempo determinato a norma del
penultimo comma dell'art. 78 dello Statuto e della legge regionale 21 gennaio
1976, n. 6, purché in servizio alla data della deliberazione della presente
legge.
Il
personale di cui al primo comma ha diritto a partecipare ai concorsi per la
copertura di posti del VII livello se in possesso del prescritto diploma di
laurea e, se richieste, delle abilitazioni o specializzazioni previste per
l'accesso al predetto livello ai sensi della tabella «A» allegata alla legge
regionale 15 giugno 1979, n. 26, e di posti di V livello se in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore.
L'ammissione
al concorsi predetti e il godimento delle riserve entro i limiti indicati nel
primo comma sono, altresì, subordinati al possesso di tutti gli altri requisiti
generali previsti nell'art. 13 della predetta legge n. 26/1979, fatta eccezione
per il limite massimo di età, nonché alla condizione che il servizio sia stato
effettivamente prestato presso gli Uffici regionali con carattere di continuità
e con orario definito, secondo le modalità di cui alla L.R. 9 agosto 1973, n.
33 e alla L.R. 15 giugno 1979, n. 26.
La
riserva non trova applicazione in mancanza di soggetti aventi i requisiti
prescritti nei commi precedenti ovvero nel caso in cui gli interessati non
conseguano l'idoneità.
I
concorsi di cui al presente articolo si svolgono con le modalità, le prove e le
materie stabilite per i singoli livelli e profili professionali dalla legge
regionale 15 giugno 1979, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni,
nonché dal Reg. 23 marzo 1976, n. 16, modificato dalla L.R. 25 agosto 1978, n.
50 e dalla L.R. 17 maggio 1980, n. 45.
Art.
10
Nomina.
Decorrenza e trattamento economico.
L'immissione
in ruolo del personale di cui all'articolo precedente dichiarato idoneo nei
concorsi pubblici è disposta, entro il limite delle aliquote dei posti
riservati per i singoli livelli, con provvedimenti della Giunta regionale, ai
sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e, ove
occorra, del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 15 giugno 1979, n.
26.
Ai
fini giuridici ed economici essa ha effetto dalla data dei relativi
provvedimenti.
Al
predetto personale, qualora acceda al ruolo regionale per pubblico concorso
dopo il 31 dicembre 1982, è riconosciuto - dalla data della nomina in ruolo e
con le modalità e i criteri di cui agli artt. 34, 44 e 45 della legge regionale
16 dicembre 1983, n. 46 - il trattamento economico di anzianità corrispondente
al servizio non di ruolo reso negli uffici regionali con carattere di
continuità e con orario definito ai sensi del comma 3 del precedente art. 9
(2).
(2)
Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 21 maggio 1987, n. 28.
Art.
11
Proroga
contratti in scadenza.
I
contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 78 - penultimo comma
- dello Statuto e della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 6, che venissero a
scadere prima della conclusione delle operazioni concorsuali previste dall'art.
9, sono prorogati, alle stesse condizioni, sino alla data dei provvedimenti di
immissione in ruolo.
Art.
12
La
spesa per l'attuazione della presente legge - alla cui quantificazione si
provvederà con legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 5, secondo comma,
della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - verrà imputata, a
far tempo dall'anno 1981, come segue:
a)
per le finalità previste all'art. 5, al cap. 720, denominato: «Spese per
collaboratori della Regione con rapporti diversi da quelli di impiego»;
b)
per le finalità previste all'art. 8, al cap. 280, denominato: «Stipendi,
retribuzioni ed altri assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali e
simili, al personale di ruolo e non di ruolo».
Gli
interventi di cui al precedente comma trovano copertura finanziaria nel
bilancio pluriennale della Regione, al I settore, 2° programma, lettere a) e
b).