L.R. 12 maggio 1981, n. 27 (1).

Rifinanziamento della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 71, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni del Meridione colpite dal sisma del 23 novembre 1980.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 maggio 1981, n. 28.

 

 

Art. 1

 

Per l'anno 1981 è autorizzata, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di Lire 500.000.000 per gli interventi della Regione dell'Umbria a favore delle popolazioni del Meridione colpite dal sisma del 23 novembre 1980, previsti dalla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 71.

La somma di cui al comma precedente è iscritta al cap. 2880 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 e ad essa si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del cap. 9790 «Rate ammortamento di mutui passivi» e con l'utilizzo di quota del «fondo a calcolo» indicato nella tabella H allegata al bilancio predetto.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per iscrivere nello stesso capitolo le somme affluite alla cassa regionale a titolo di contributi di enti e privati a favore delle popolazioni di cui al primo comma.

 (2).

 

(2) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.

 

 

Art. 2

 

Il limite annuale individuale fissato dall'art. 18 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, per il lavoro straordinario per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro, può essere elevato, con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, fino ad un massimo di 500 ore per l'anno 1981, per i dipendenti regionali comandati in servizio nelle zone del Meridione colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, con i limiti indicati nel secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28.

Al personale suddetto è, altresì, esteso l'aumento dell'indennità di missione previsto dall'art. 15 del D.L. 5 dicembre 1980, n. 799.

All'onere per le competenze suddette si fa fronte con lo stanziamento di cui al precedente articolo.