L.R.
12 maggio 1981, n. 27 (1).
Rifinanziamento
della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 71, recante interventi urgenti a
favore delle popolazioni del Meridione colpite dal sisma del 23 novembre 1980.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 maggio 1981, n. 28.
Art.
1
Per
l'anno 1981 è autorizzata, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa
di Lire 500.000.000 per gli interventi della Regione dell'Umbria a favore delle
popolazioni del Meridione colpite dal sisma del 23 novembre 1980, previsti
dalla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 71.
La
somma di cui al comma precedente è iscritta al cap. 2880 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 e ad essa si fa fronte
mediante riduzione dello stanziamento del cap. 9790 «Rate ammortamento di mutui
passivi» e con l'utilizzo di quota del «fondo a calcolo» indicato nella tabella
H allegata al bilancio predetto.
La
Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di
bilancio per iscrivere nello stesso capitolo le somme affluite alla cassa
regionale a titolo di contributi di enti e privati a favore delle popolazioni
di cui al primo comma.
(2).
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.
Art.
2
Il
limite annuale individuale fissato dall'art. 18 della legge regionale 15 giugno
1979, n. 26, per il lavoro straordinario per particolari e definite funzioni o
posizioni di lavoro, può essere elevato, con deliberazione della Giunta
regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
fino ad un massimo di 500 ore per l'anno 1981, per i dipendenti regionali
comandati in servizio nelle zone del Meridione colpite dal terremoto del 23
novembre 1980, con i limiti indicati nel secondo comma dell'art. 11 della legge
regionale 15 giugno 1979, n. 28.
Al
personale suddetto è, altresì, esteso l'aumento dell'indennità di missione
previsto dall'art. 15 del D.L. 5 dicembre 1980, n. 799.
All'onere
per le competenze suddette si fa fronte con lo stanziamento di cui al
precedente articolo.