L.R. 16 maggio 1981, n. 28 (1).

Utilizzazione delle graduatorie uniche regionali istituite con legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, concernente norme in materia di occupazione giovanile (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 maggio 1981, n. 28.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[In attuazione del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, la presente legge disciplina i criteri e le modalità di utilizzazione delle graduatorie uniche regionali per l'immissione in ruolo dei giovani assunti dalla Regione e dagli Enti locali umbri e impiegati in progetti specifici per servizi socialmente utili, ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per l'attribuzione del livello superiore agli impiegati di ruolo in servizio presso la Regione e gli Enti locali, che abbiano superato l'esame di idoneità previsto dall'art. 4 della predetta legge n. 54 del 1980] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Pubblicazione delle graduatorie.

 

[Le deliberazioni con le quali la Giunta regionale immette - ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54 - gli idonei nelle graduatorie uniche regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dalla data della pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Riserva di posti.

 

[  (5).

Nella determinazione dei posti disponibili ai fini della riserva di cui al primo e secondo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 54 del 1980, così come risultano modificati dal comma precedente, si tiene conto della situazione complessiva degli organici alla data del 30 giugno 1980, aggiornata al 31 dicembre 1980.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge risulti pubblicato un bando di concorso pubblico per la copertura di posti vacanti al 31 dicembre 1980, tali posti potranno essere conferiti entro il limite della quota percentuale eccedente la riserva di cui all'art. 6 della citata L.R. n. 54 del 1980, modificato dal primo comma del presente articolo.

Nel caso sia disponibile un solo posto l'ente, salvo il rispetto delle vigenti disposizioni relative al personale già in servizio, ha facoltà di coprire il posto medesimo attingendo dalle graduatorie uniche regionali.

Qualora i posti disponibili siano in numero dispari l'ente ha facoltà di calcolare la quota riservata mediante arrotondamento all'unità per eccesso.

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzione in ruolo di nuovo personale presso gli enti di cui al primo e secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, modificato dal primo comma del presente articolo, non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto della riserva in favore degli iscritti nelle graduatorie uniche regionali.

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti predetti sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale - Ufficio organizzazione e metodi, il prospetto dei posti disponibili, alle date del 30 giugno e 31 dicembre 1980, nei propri ruoli organici, redatto su moduli forniti dalla Regione. Le eventuali variazioni, comprese quelle derivanti dall'applicazione del quinto comma del successivo art. 5, saranno comunicate con periodicità trimestrale.

La ricognizione dei posti disponibili nel ruolo unico regionale è eseguita, negli stessi termini, con deliberazione della Giunta regionale] (6).

 

(5) Sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 6, L.R. 26 maggio 1980, n. 54.

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Equiparazione dei livelli e dei profili professionali omogenei.

 

[Le graduatorie sono utilizzate per la copertura dei posti disponibili nei ruoli organici degli Enti di cui al primo e secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, così come risultano modificati dal primo comma dell'art. 3 della presente legge, per i livelli e le qualifiche o profili professionali omogenei indicati nella tabella allegata, con riferimento all'allegato A) al D.P.R. 1° giugno 1979, n. 191, integrato dal D.P.R. 7 novembre 1980, n. 810, e alla tabella «B» allegata alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 62.

Qualifiche o profili professionali per i quali sia espressamente richiesto, a norma di legge o dei regolamenti dell'Ente, il possesso di specifici titoli legali di studio o professionali, sono attribuiti esclusivamente agli iscritti in possesso dei prescritti titoli specifici.

La Regione e gli altri Enti locali potranno attuare, in relazione alla verifica di compatibilità professionale tra il ruolo da ricoprire e il dipendente assunto dalle graduatorie, interventi di formazione e aggiornamento professionale con riferimento alle esigenze funzionali dell'Ente medesimo] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Criteri e modalità di utilizzazione delle graduatorie.

 

[La copertura dei posti vacanti nei ruoli organici degli Enti che hanno realizzato progetti specifici ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285 avviene, nell'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili, mediante l'immissione in ruolo degli iscritti che sono stati impiegati nell'esecuzione dei predetti progetti specifici, ovvero mediante l'attribuzione della qualifica o profilo professionale del livello funzionale-retributivo superiore agli iscritti che hanno già una posizione di ruolo alle dipendenze dell'Ente interessato, con preferenza rispetto agli altri iscritti anche se questi li precedano nella graduatoria.

La copertura dei posti vacanti nei ruoli organici degli enti che non hanno realizzato progetti specifici avviene, nell'ordine della graduatoria e fino a concorrenza dei posti disponibili, mediante l'attribuzione della qualifica o profilo professionale del livello superiore agli iscritti che hanno già una posizione di ruolo alle dipendenze dell'Ente interessato, ovvero mediante l'immissione in ruolo degli iscritti già impiegati nell'esecuzione dei progetti specifici ex legge n. 285 del 1977 residenti e domiciliati negli ambiti territoriali

di seguito specificati, con preferenza rispetto agli altri iscritti anche se questi li precedano nella graduatoria:

a) per le Province: il territorio della provincia;

b) per le Comunità montane: il territorio dei comuni costituenti la Comunità montana;

c) per i Consorzi dei Comuni: il territorio dei comuni costituenti il Consorzio;

d) per le Aziende autonome comprensoriali del turismo: il territorio dei Comuni costituenti l'Azienda comprensoriale;

e) per i Comuni: il territorio del comune, nonché il territorio dei Comuni costituenti il Consorzio istituito ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, del quale il Comune fa parte.

Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi, se e in quanto applicabili, la copertura dei posti vacanti nei ruoli organici degli Enti che hanno contribuito alla esecuzione dei progetti regionali utilizzando, nella propria struttura organizzativa, i giovani assunti dalla Regione ai sensi della più volte ricordata legge n. 285 del 1977, avviene, nell'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili, mediante l'immissione in ruolo degli iscritti già utilizzati nella esecuzione dei progetti presso gli Enti medesimi, con preferenza rispetto agli altri iscritti anche se questi li precedano nella graduatoria.

Ove ne ricorrano le condizioni, la copertura dei posti avverrà, altresì, sulla base delle opzioni che verranno esercitate dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria.

I posti che nei singoli Enti si renderanno disponibili, a seguito dell'attribuzione ai dipendenti che in atto li ricoprono del livello superiore in applicazione della presente legge, saranno portati in aumento delle quote percentuali indicate nel primo e secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54 così come risultano modificati dal primo comma dell'art. 3 della presente legge.

Entro i limiti delle predette quote percentuali, calcolate sul complesso dei posti disponibili nei propri ruoli organici, è facoltà dell'Ente di disporre la compensazione dei posti che non risulti possibile ricoprire

attingendo dalle graduatorie, per carenza od esaurimento di iscritti in possesso della qualifica o profilo professionale richiesti, con l'incremento di un uguale numero di posti, o di parte di essi, della quota percentuale relativa a qualifiche o profili professionali presenti nelle graduatorie medesime] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Procedura per l'adozione dei provvedimenti di immissione degli iscritti nei posti disponibili.

 

[Sulla base dell'analisi dei posti disponibili presso gli Enti di cui al primo e secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, così come risultano modificati dal primo comma dell'art. 3 della presente legge e in conformità dei criteri stabiliti negli articoli precedenti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di competenza relativi alla utilizzazione delle graduatorie ai fini di cui al primo comma dell'art. 4 della presente legge, sentita una commissione consultiva nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta:

a) dall'assessore regionale delegato, ai sensi dell'art. 57, secondo comma, dello Statuto regionale e dell'art. 1 della legge regionale 21 maggio 1973, n. 24, alla soprintendenza dell'Ufficio organizzazione e metodi della Giunta regionale, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante della Sezione regionale umbra dell'A.N.C.I., designato dal Presidente della predetta sezione;

c) da un rappresentante dell'Unione regionale province umbre (U.P.I.), designato dal presidente della predetta Unione;

d) da un rappresentante della delegazione regionale dell'U.N.C.E.M., designato dal presidente della predetta sezione;

e) da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative designati dalla Federazione regionale umbra CGIL, CISL, UIL.

Con le predette deliberazioni la Giunta regionale dispone:

a) la segnalazione ai Comuni, Province, Aziende autonome comprensoriali del turismo e gli altri Enti locali dei dipendenti di ruolo iscritti nelle graduatorie che abbiano titoli all'attribuzione di qualifica o profilo professionale del livello superiore a quello di appartenenza, per la copertura dei posti disponibili nei ruoli organici degli Enti medesimi;

b) l'assegnazione ai Comuni, alle Province, ai loro Consorzi ed Enti strumentali, alle Comunità montane e alle Aziende autonome comprensoriali del turismo degli iscritti nelle graduatorie che abbiano titolo alla copertura dei posti disponibili nei ruoli organici degli Enti medesimi;

c) l'attribuzione, ai dipendenti regionali iscritti nelle graduatorie ed aventi titolo, di un profilo professionale del livello superiore a quello di appartenenza, per la copertura dei posti disponibili nel ruolo unico regionale;

d) l'assunzione nel ruolo unico regionale e nei ruoli degli Enti strumentali regionali degli iscritti nelle graduatorie che abbiano titolo alla copertura dei posti disponibili nei predetti ruoli, con la contestuale attribuzione del profilo professionale.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono notificati, a cura dell'Ufficio organizzazione e metodi della Giunta regionale, agli Enti e ai lavoratori interessati.

I competenti organi degli Enti di cui alle lett. a) e b) del secondo comma del presente articolo provvedono con proprie deliberazioni, da adottarsi entro venti giorni dalla data di notificazione dei provvedimenti della Giunta regionale:

a) all'attribuzione della qualifica o profilo professionale del livello superiore a quello di appartenenza ai dipendenti di ruolo iscritti nelle graduatorie regionali loro segnalati;

b) all'assunzione nei propri ruoli organici degli iscritti nelle graduatorie loro assegnati, determinandone contestualmente, sulla base del D.P.R. 1° giugno 1979, n. 191, integrato con D.P.R. 7 novembre 1980, n. 810, e dei propri regolamenti organici, il livello funzionale-retributivo di inquadramento e la qualifica o il profilo professionale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 26 maggio 1980, n. 54, per gli iscritti nelle graduatorie già impiegati nell'esecuzione dei progetti specifici, fino all'attuazione dei provvedimenti di cui alla lett. c) del secondo comma e della lett. a) del quarto comma del presente articolo, i dipendenti di

ruolo iscritti nelle predette graduatorie conservano a tutti gli effetti la posizione giuridico-economica del livello di appartenenza, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Cancellazioni dalle graduatorie uniche regionali.

 

[Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di cui al secondo comma, lett. c) e d), e al quarto comma del precedente art. 6, la Giunta regionale dispone la cancellazione dalle graduatorie uniche regionali degli iscritti interessati dal provvedimenti medesimi.

La Giunta regionale dispone, altresì, con propria deliberazione da adottarsi su comunicazione dell'Ente interessato e sentita la commissione di cui al primo comma dell'art. 6, la cancellazione dalle graduatorie degli iscritti che:

a) non abbiano provveduto a certificare, nei termini assegnati, il possesso dei requisiti prescritti per l'instaurazione del rapporto d'impiego pubblico;

b) nel corso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui all'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, si siano dimessi, siano stati dichiarati decaduti o siano comunque cessati dall'impiego per una delle cause previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Nei casi previsti al comma precedente, la cancellazione dalla graduatoria comporta la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove questa non sia già intervenuta per effetto di precedente provvedimento.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati, a cura dell'Ufficio organizzazione e metodi della Giunta regionale, all'Ente e al lavoratore interessati nel termine di quindici giorni dalla data nella quale sono divenuti esecutivi] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

Aggiornamento delle graduatorie.

 

[Con periodicità semestrale la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, all'aggiornamento delle graduatorie istituite con legge regionale 26 maggio 1980, n. 54.

La predetta deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è dichiarata urgente al sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Allegato (12)

 

TABELLA DI EQUIPARAZIONE LIVELLI, QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI

 

Nr.Graduatoria regionaleQualifiche ex-D.P.R. n. 191/1979Profili professionali ex-L.R. n. 62/1980 - ex L.R. n.liv.profilo professionale26/19791IIcommesso ed equiparatiposizioni di lavoro riguardanti attività indicate al secondo livello, lettera a), fino alle parole «commessi (comunque denominati)», ed assimilabiliaddetto ai servizi ausiliari (II livello del ruolo regionale e degli enti strumentali regionali)2IIIoperatore tecnicotutte le qualifiche previste al terzo livello, ai numeri 1), 2), 4) e 5), ed assimilabilioperatore tecnico, autista, riproduttore-operatore di stamperia e profili assimilabili (III livello del ruolo regionale e degli enti strumentali regionali)3IVdattilografolavoratori addetti ad

attività di dattilografia e alla perforazione e verifica schede nei C.M. e nei C.E. (numero 3 del quarto livello)steno-dattilografo (IV livello del ruolo regionale e degli enti strumentali regionali)4IVoperatore amministrativo, coadiutore di bibliotecalavoratori addetti a compiti amministrativi, riconducibili alla declaratoria del quarto livello, nel campo dei beni e servizi culturali (biblioteche, musei, monumenti)operatore amministrativo nel campo dei beni e servizi culturali (IV livello del ruolo regionale e degli enti strumentali regionali)5IVoperatore amministrativo, archivista, applicatolavoratori addetti a

compiti amministrativi d'ufficio riconducibili alla declaratoria del quarto livello, comunque denominati, messi notificatori, computistioperatore amministrativo-

contabile, archivista e figure assimilabili del IV livello del ruolo regionale e degli enti strumentali regionali6IVoperatore tecnico specializzatomastromuratori e qualifiche assimilabili riconducibili al n. 1 del quarto livellooperatore tecnico specializzato (IV livello del ruolo regionale e degli enti strumentali regionali)7Vcollaboratore amministrativosegretari, ufficiali amministrativi e figure assimilabili riconducibili alla declaratoria del quinto livello ex-D.P.R. n. 191/1979 (VI livello ex-D.P.R. n. 810/1980)collaboratore amministrativo (V livello del ruolo regionale e degli enti strumentali regionali)8Vcollaboratore statisticoprogrammatori di C.E. e C.M., ragionieri (in possesso dei diplomi di ragioniere), economi e segretari-economi, e qualifiche assimilabili riconducibili al quinto livello ex-D.P.R. n. 191/1979 (VI livello ex-D.P.R. n. 810/1980)collaboratore statistico (V livello del ruolo regionale e degli enti strumentali regionali)9Vcollaboratore turisticoaddetti alle informazioni turistiche, guide turistiche, comunque denominati, assimilabili a figure previste nel quinto livello ex-D.P.R. n. 191/1979 (VI livello ex-D.P.R. n. 810/1980)addetti alle informazioni turistiche, guide turistiche ed altre figure, comunque denominate, previste dall'ordinamento delle aziende autonome comprensoriali turismo e profili assimilabili contenuti nel V livello del ruolo regionale10Vcollaboratore contabileragionieri, economi e segretari-economi (in possesso del diploma di

ragioniere o titolo equiparabile) e qualifiche assimilabili comprese nel quinto livello ex-D.P.R. n. 191/1979 (VI livello ex-D.P.R. n. 810/1980)collaboratore contabile o profili assimilabili (V livello del ruolo regionale e degli enti strumentali regionali)11Vgeometra, perito agrario e forestaleperiti tecnici delle varie specializzazioni previste al n. 1 del quinto livello ex-D.P.R. n. 191/1979 e geometri (in possesso dei diplomi specifici richiesti dagli ordinamenti degli enti), nuovo VI livello ex-D.P.R. n. 810/1980geometra-disegnatore e perito agrario-forestale (V livello del ruolo regionale e degli enti

strumentali regionali)12Vcollaboratore per la cultura, assistente di biblioteca, addetto alla informazione bibliografica ed equiparatiaddetti, comunque denominati, ad attività riconducibili alla declaratoria del quinto livello ex-D.P.R. n. 191/1979 (VI livello ex-D.P.R. n. 810/1980) nel campo delle biblioteche, dei musei e monumenti e delle attività culturalicollaboratore per la cultura, assistente di biblioteca addetto alla informazione bibliografica (V livello del ruolo regionale e degli enti strumentali regionali)13Vcollaboratore per la cultura, assistente di biblioteca ed equiparatiaddetti, comunque denominati, ad attività riconducibili alla declaratoria del quinto livello ex-D.P.R. n. 191/1979 (VI livello ex-D.P.R. n. 810/1980) nel campo delle biblioteche, dei musei e monumenti e delle attività culturalicollaboratore per la cultura, assistente di biblioteca (V livello del ruolo regionale e degli enti strumentali regionali)14Vcollaboratore per la cultura, ordinatore di archivioaddetti, comunque denominati, ad attività riconducibili alla declaratoria del quinto livello ex-D.P.R. n. 191/1979 (VI livello ex-D.P.R. n. 810/1980) nel campo degli archivi storici e correnti e figure assimilabili a quelle contenute al n. 2 del predetto livellocollaboratore per la cultura, ordinatore di archivio, collaboratore documentalista, collaboratore amministrativo addetto all'ordinamento degli archivi generali o dipartimentali (V livello del ruolo regionale e degli enti strumentali regionali)15VIistruttore tecnicofunzionari operanti nei settori di attività tecnica, comunque denominati, con funzioni riconducibili alla declaratoria del sesto livello ex-D.P.R. n. 191/1979 (VIII livello ex-D.P.R. n. 810/1980)istruttore tecnico o profilo assimilabile, comunque riconducibile alla declaratoria del VI livello del ruolo regionale e degli enti strumentali regionali16VIistruttore amministrativofunzionari operanti nei settori di attività amministrativa, giuridica, finanziaria e contabilità, statistica ed informatica e assimilabili a qualifiche con funzioni amministrativo-giuridiche riconducibili alla declaratoria del sesto livello ex-D.P.R. n. 191/1979 (VIII livello ex-D.P.R. n. 810/1980)istruttore amministrativo, istruttore contabile, istruttore socio-culturale o profilo assimilabile, comunque riconducibile alla declaratoria del VI livello del ruolo regionale e degli enti strumentali regionali

 

 

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.