L.R.
16 maggio 1981, n. 28 (1).
Utilizzazione
delle graduatorie uniche regionali istituite con legge regionale 26 maggio
1980, n. 54, concernente norme in materia di occupazione giovanile (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 maggio 1981, n. 28.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. v), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Finalità.
[In
attuazione del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n.
54, la presente legge disciplina i criteri e le modalità di utilizzazione delle
graduatorie uniche regionali per l'immissione in ruolo dei giovani assunti
dalla Regione e dagli Enti locali umbri e impiegati in progetti specifici per
servizi socialmente utili, ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno
1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per
l'attribuzione del livello superiore agli impiegati di ruolo in servizio presso
la Regione e gli Enti locali, che abbiano superato l'esame di idoneità previsto
dall'art. 4 della predetta legge n. 54 del 1980] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Pubblicazione
delle graduatorie.
[Le
deliberazioni con le quali la Giunta regionale immette - ai sensi dell'ottavo
comma dell'art. 4 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54 - gli idonei
nelle graduatorie uniche regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Dalla
data della pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Riserva
di posti.
[ (5).
Nella
determinazione dei posti disponibili ai fini della riserva di cui al primo e
secondo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 54 del 1980, così come
risultano modificati dal comma precedente, si tiene conto della situazione
complessiva degli organici alla data del 30 giugno 1980, aggiornata al 31
dicembre 1980.
Qualora
alla data di entrata in vigore della presente legge risulti pubblicato un bando
di concorso pubblico per la copertura di posti vacanti al 31 dicembre 1980,
tali posti potranno essere conferiti entro il limite della quota percentuale
eccedente la riserva di cui all'art. 6 della citata L.R. n. 54 del 1980,
modificato dal primo comma del presente articolo.
Nel
caso sia disponibile un solo posto l'ente, salvo il rispetto delle vigenti
disposizioni relative al personale già in servizio, ha facoltà di coprire il
posto medesimo attingendo dalle graduatorie uniche regionali.
Qualora
i posti disponibili siano in numero dispari l'ente ha facoltà di calcolare la
quota riservata mediante arrotondamento all'unità per eccesso.
Qualsiasi
provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzione in
ruolo di nuovo personale presso gli enti di cui al primo e secondo comma
dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, modificato dal primo
comma del presente articolo, non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento
stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto della riserva in favore
degli iscritti nelle graduatorie uniche regionali.
Entro
15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti predetti sono
tenuti a comunicare alla Giunta regionale - Ufficio organizzazione e metodi, il
prospetto dei posti disponibili, alle date del 30 giugno e 31 dicembre 1980,
nei propri ruoli organici, redatto su moduli forniti dalla Regione. Le
eventuali variazioni, comprese quelle derivanti dall'applicazione del quinto
comma del successivo art. 5, saranno comunicate con periodicità trimestrale.
La
ricognizione dei posti disponibili nel ruolo unico regionale è eseguita, negli
stessi termini, con deliberazione della Giunta regionale] (6).
(5)
Sostituisce il primo ed il secondo comma dell'art. 6, L.R. 26 maggio 1980, n.
54.
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Equiparazione
dei livelli e dei profili professionali omogenei.
[Le
graduatorie sono utilizzate per la copertura dei posti disponibili nei ruoli
organici degli Enti di cui al primo e secondo comma dell'art. 6 della legge
regionale 26 maggio 1980, n. 54, così come risultano modificati dal primo comma
dell'art. 3 della presente legge, per i livelli e le qualifiche o profili
professionali omogenei indicati nella tabella allegata, con riferimento
all'allegato A) al D.P.R. 1° giugno 1979, n. 191, integrato dal D.P.R. 7
novembre 1980, n. 810, e alla tabella «B» allegata alla legge regionale 29
maggio 1980, n. 62.
Qualifiche
o profili professionali per i quali sia espressamente richiesto, a norma di
legge o dei regolamenti dell'Ente, il possesso di specifici titoli legali di
studio o professionali, sono attribuiti esclusivamente agli iscritti in
possesso dei prescritti titoli specifici.
La
Regione e gli altri Enti locali potranno attuare, in relazione alla verifica di
compatibilità professionale tra il ruolo da ricoprire e il dipendente assunto
dalle graduatorie, interventi di formazione e aggiornamento professionale con
riferimento alle esigenze funzionali dell'Ente medesimo] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
Criteri
e modalità di utilizzazione delle graduatorie.
[La
copertura dei posti vacanti nei ruoli organici degli Enti che hanno realizzato
progetti specifici ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977,
n. 285 avviene, nell'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza dei posti
disponibili, mediante l'immissione in ruolo degli iscritti che sono stati
impiegati nell'esecuzione dei predetti progetti specifici, ovvero mediante
l'attribuzione della qualifica o profilo professionale del livello funzionale-retributivo
superiore agli iscritti che hanno già una posizione di ruolo alle dipendenze
dell'Ente interessato, con preferenza rispetto agli altri iscritti anche se
questi li precedano nella graduatoria.
La
copertura dei posti vacanti nei ruoli organici degli enti che non hanno
realizzato progetti specifici avviene, nell'ordine della graduatoria e fino a
concorrenza dei posti disponibili, mediante l'attribuzione della qualifica o
profilo professionale del livello superiore agli iscritti che hanno già una posizione
di ruolo alle dipendenze dell'Ente interessato, ovvero mediante l'immissione in
ruolo degli iscritti già impiegati nell'esecuzione dei progetti specifici ex
legge n. 285 del 1977 residenti e domiciliati negli ambiti territoriali
di
seguito specificati, con preferenza rispetto agli altri iscritti anche se
questi li precedano nella graduatoria:
a)
per le Province: il territorio della provincia;
b)
per le Comunità montane: il territorio dei comuni costituenti la Comunità
montana;
c)
per i Consorzi dei Comuni: il territorio dei comuni costituenti il Consorzio;
d)
per le Aziende autonome comprensoriali del turismo: il territorio dei Comuni
costituenti l'Azienda comprensoriale;
e)
per i Comuni: il territorio del comune, nonché il territorio dei Comuni costituenti
il Consorzio istituito ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, del
quale il Comune fa parte.
Fatte
salve le disposizioni di cui ai precedenti commi, se e in quanto applicabili,
la copertura dei posti vacanti nei ruoli organici degli Enti che hanno
contribuito alla esecuzione dei progetti regionali utilizzando, nella propria
struttura organizzativa, i giovani assunti dalla Regione ai sensi della più
volte ricordata legge n. 285 del 1977, avviene, nell'ordine della graduatoria e
fino alla concorrenza dei posti disponibili, mediante l'immissione in ruolo
degli iscritti già utilizzati nella esecuzione dei progetti presso gli Enti
medesimi, con preferenza rispetto agli altri iscritti anche se questi li
precedano nella graduatoria.
Ove
ne ricorrano le condizioni, la copertura dei posti avverrà, altresì, sulla base
delle opzioni che verranno esercitate dagli interessati secondo l'ordine della
graduatoria.
I
posti che nei singoli Enti si renderanno disponibili, a seguito
dell'attribuzione ai dipendenti che in atto li ricoprono del livello superiore
in applicazione della presente legge, saranno portati in aumento delle quote
percentuali indicate nel primo e secondo comma dell'art. 6 della legge
regionale 26 maggio 1980, n. 54 così come risultano modificati dal primo comma
dell'art. 3 della presente legge.
Entro
i limiti delle predette quote percentuali, calcolate sul complesso dei posti
disponibili nei propri ruoli organici, è facoltà dell'Ente di disporre la
compensazione dei posti che non risulti possibile ricoprire
attingendo
dalle graduatorie, per carenza od esaurimento di iscritti in possesso della
qualifica o profilo professionale richiesti, con l'incremento di un uguale
numero di posti, o di parte di essi, della quota percentuale relativa a
qualifiche o profili professionali presenti nelle graduatorie medesime] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
Procedura
per l'adozione dei provvedimenti di immissione degli iscritti nei posti
disponibili.
[Sulla
base dell'analisi dei posti disponibili presso gli Enti di cui al primo e
secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, così
come risultano modificati dal primo comma dell'art. 3 della presente legge e in
conformità dei criteri stabiliti negli articoli precedenti, la Giunta regionale
adotta i provvedimenti di competenza relativi alla utilizzazione delle
graduatorie ai fini di cui al primo comma dell'art. 4 della presente legge, sentita
una commissione consultiva nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale e composta:
a)
dall'assessore regionale delegato, ai sensi dell'art. 57, secondo comma, dello
Statuto regionale e dell'art. 1 della legge regionale 21 maggio 1973, n. 24,
alla soprintendenza dell'Ufficio organizzazione e metodi della Giunta
regionale, con funzioni di presidente;
b)
da un rappresentante della Sezione regionale umbra dell'A.N.C.I., designato dal
Presidente della predetta sezione;
c)
da un rappresentante dell'Unione regionale province umbre (U.P.I.), designato
dal presidente della predetta Unione;
d)
da un rappresentante della delegazione regionale dell'U.N.C.E.M., designato dal
presidente della predetta sezione;
e)
da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
maggiormente rappresentative designati dalla Federazione regionale umbra CGIL,
CISL, UIL.
Con
le predette deliberazioni la Giunta regionale dispone:
a)
la segnalazione ai Comuni, Province, Aziende autonome comprensoriali del
turismo e gli altri Enti locali dei dipendenti di ruolo iscritti nelle
graduatorie che abbiano titoli all'attribuzione di qualifica o profilo
professionale del livello superiore a quello di appartenenza, per la copertura
dei posti disponibili nei ruoli organici degli Enti medesimi;
b)
l'assegnazione ai Comuni, alle Province, ai loro Consorzi ed Enti strumentali,
alle Comunità montane e alle Aziende autonome comprensoriali del turismo degli
iscritti nelle graduatorie che abbiano titolo alla copertura dei posti
disponibili nei ruoli organici degli Enti medesimi;
c)
l'attribuzione, ai dipendenti regionali iscritti nelle graduatorie ed aventi
titolo, di un profilo professionale del livello superiore a quello di
appartenenza, per la copertura dei posti disponibili nel ruolo unico regionale;
d)
l'assunzione nel ruolo unico regionale e nei ruoli degli Enti strumentali
regionali degli iscritti nelle graduatorie che abbiano titolo alla copertura
dei posti disponibili nei predetti ruoli, con la contestuale attribuzione del
profilo professionale.
I
provvedimenti di cui al precedente comma sono notificati, a cura dell'Ufficio
organizzazione e metodi della Giunta regionale, agli Enti e ai lavoratori
interessati.
I
competenti organi degli Enti di cui alle lett. a) e b) del secondo comma del
presente articolo provvedono con proprie deliberazioni, da adottarsi entro
venti giorni dalla data di notificazione dei provvedimenti della Giunta
regionale:
a)
all'attribuzione della qualifica o profilo professionale del livello superiore
a quello di appartenenza ai dipendenti di ruolo iscritti nelle graduatorie
regionali loro segnalati;
b)
all'assunzione nei propri ruoli organici degli iscritti nelle graduatorie loro
assegnati, determinandone contestualmente, sulla base del D.P.R. 1° giugno
1979, n. 191, integrato con D.P.R. 7 novembre 1980, n. 810, e dei propri
regolamenti organici, il livello funzionale-retributivo di inquadramento e la
qualifica o il profilo professionale.
Fermo
restando quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 26 maggio 1980, n. 54, per gli
iscritti nelle graduatorie già impiegati nell'esecuzione dei progetti
specifici, fino all'attuazione dei provvedimenti di cui alla lett. c) del
secondo comma e della lett. a) del quarto comma del presente articolo, i dipendenti
di
ruolo
iscritti nelle predette graduatorie conservano a tutti gli effetti la posizione
giuridico-economica del livello di appartenenza, ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 26-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
Cancellazioni
dalle graduatorie uniche regionali.
[Contestualmente
all'adozione dei provvedimenti di cui al secondo comma, lett. c) e d), e al
quarto comma del precedente art. 6, la Giunta regionale dispone la
cancellazione dalle graduatorie uniche regionali degli iscritti interessati dal
provvedimenti medesimi.
La
Giunta regionale dispone, altresì, con propria deliberazione da adottarsi su
comunicazione dell'Ente interessato e sentita la commissione di cui al primo
comma dell'art. 6, la cancellazione dalle graduatorie degli iscritti che:
a)
non abbiano provveduto a certificare, nei termini assegnati, il possesso dei
requisiti prescritti per l'instaurazione del rapporto d'impiego pubblico;
b)
nel corso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui all'art. 5 della
legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, si siano dimessi, siano stati dichiarati
decaduti o siano comunque cessati dall'impiego per una delle cause previste
dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Nei
casi previsti al comma precedente, la cancellazione dalla graduatoria comporta
la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove questa non sia
già intervenuta per effetto di precedente provvedimento.
I
provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati, a cura dell'Ufficio
organizzazione e metodi della Giunta regionale, all'Ente e al lavoratore
interessati nel termine di quindici giorni dalla data nella quale sono divenuti
esecutivi] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
8
Aggiornamento
delle graduatorie.
[Con
periodicità semestrale la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione,
all'aggiornamento delle graduatorie istituite con legge regionale 26 maggio
1980, n. 54.
La
predetta deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La
presente legge è dichiarata urgente al sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Allegato
(12)
TABELLA
DI EQUIPARAZIONE LIVELLI, QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI
Nr.Graduatoria
regionaleQualifiche ex-D.P.R. n. 191/1979Profili professionali ex-L.R. n.
62/1980 - ex L.R. n.liv.profilo professionale26/19791IIcommesso ed
equiparatiposizioni di lavoro riguardanti attività indicate al secondo livello,
lettera a), fino alle parole «commessi (comunque denominati)», ed
assimilabiliaddetto ai servizi ausiliari (II livello del ruolo regionale e
degli enti strumentali regionali)2IIIoperatore tecnicotutte le qualifiche
previste al terzo livello, ai numeri 1), 2), 4) e 5), ed assimilabilioperatore
tecnico, autista, riproduttore-operatore di stamperia e profili assimilabili
(III livello del ruolo regionale e degli enti strumentali regionali)3IVdattilografolavoratori
addetti ad
attività
di dattilografia e alla perforazione e verifica schede nei C.M. e nei C.E.
(numero 3 del quarto livello)steno-dattilografo (IV livello del ruolo regionale
e degli enti strumentali regionali)4IVoperatore amministrativo, coadiutore di
bibliotecalavoratori addetti a compiti amministrativi, riconducibili alla
declaratoria del quarto livello, nel campo dei beni e servizi culturali
(biblioteche, musei, monumenti)operatore amministrativo nel campo dei beni e
servizi culturali (IV livello del ruolo regionale e degli enti strumentali
regionali)5IVoperatore amministrativo, archivista, applicatolavoratori addetti
a
compiti
amministrativi d'ufficio riconducibili alla declaratoria del quarto livello,
comunque denominati, messi notificatori, computistioperatore amministrativo-
contabile,
archivista e figure assimilabili del IV livello del ruolo regionale e degli
enti strumentali regionali6IVoperatore tecnico specializzatomastromuratori e
qualifiche assimilabili riconducibili al n. 1 del quarto livellooperatore
tecnico specializzato (IV livello del ruolo regionale e degli enti strumentali
regionali)7Vcollaboratore amministrativosegretari, ufficiali amministrativi e
figure assimilabili riconducibili alla declaratoria del quinto livello ex-D.P.R.
n. 191/1979 (VI livello ex-D.P.R. n. 810/1980)collaboratore amministrativo (V
livello del ruolo regionale e degli enti strumentali regionali)8Vcollaboratore
statisticoprogrammatori di C.E. e C.M., ragionieri (in possesso dei diplomi di
ragioniere), economi e segretari-economi, e qualifiche assimilabili
riconducibili al quinto livello ex-D.P.R. n. 191/1979 (VI livello ex-D.P.R. n.
810/1980)collaboratore statistico (V livello del ruolo regionale e degli enti
strumentali regionali)9Vcollaboratore turisticoaddetti alle informazioni
turistiche, guide turistiche, comunque denominati, assimilabili a figure
previste nel quinto livello ex-D.P.R. n. 191/1979 (VI livello ex-D.P.R. n.
810/1980)addetti alle informazioni turistiche, guide turistiche ed altre figure,
comunque denominate, previste dall'ordinamento delle aziende autonome
comprensoriali turismo e profili assimilabili contenuti nel V livello del ruolo
regionale10Vcollaboratore contabileragionieri, economi e segretari-economi (in
possesso del diploma di
ragioniere
o titolo equiparabile) e qualifiche assimilabili comprese nel quinto livello
ex-D.P.R. n. 191/1979 (VI livello ex-D.P.R. n. 810/1980)collaboratore contabile
o profili assimilabili (V livello del ruolo regionale e degli enti strumentali
regionali)11Vgeometra, perito agrario e forestaleperiti tecnici delle varie
specializzazioni previste al n. 1 del quinto livello ex-D.P.R. n. 191/1979 e
geometri (in possesso dei diplomi specifici richiesti dagli ordinamenti degli
enti), nuovo VI livello ex-D.P.R. n. 810/1980geometra-disegnatore e perito
agrario-forestale (V livello del ruolo regionale e degli enti
strumentali
regionali)12Vcollaboratore per la cultura, assistente di biblioteca, addetto
alla informazione bibliografica ed equiparatiaddetti, comunque denominati, ad
attività riconducibili alla declaratoria del quinto livello ex-D.P.R. n.
191/1979 (VI livello ex-D.P.R. n. 810/1980) nel campo delle biblioteche, dei
musei e monumenti e delle attività culturalicollaboratore per la cultura,
assistente di biblioteca addetto alla informazione bibliografica (V livello del
ruolo regionale e degli enti strumentali regionali)13Vcollaboratore per la
cultura, assistente di biblioteca ed equiparatiaddetti, comunque denominati, ad
attività riconducibili alla declaratoria del quinto livello ex-D.P.R. n.
191/1979 (VI livello ex-D.P.R. n. 810/1980) nel campo delle biblioteche, dei
musei e monumenti e delle attività culturalicollaboratore per la cultura,
assistente di biblioteca (V livello del ruolo regionale e degli enti
strumentali regionali)14Vcollaboratore per la cultura, ordinatore di
archivioaddetti, comunque denominati, ad attività riconducibili alla
declaratoria del quinto livello ex-D.P.R. n. 191/1979 (VI livello ex-D.P.R. n.
810/1980) nel campo degli archivi storici e correnti e figure assimilabili a
quelle contenute al n. 2 del predetto livellocollaboratore per la cultura,
ordinatore di archivio, collaboratore documentalista, collaboratore
amministrativo addetto all'ordinamento degli archivi generali o dipartimentali
(V livello del ruolo regionale e degli enti strumentali
regionali)15VIistruttore tecnicofunzionari operanti nei settori di attività
tecnica, comunque denominati, con funzioni riconducibili alla declaratoria del
sesto livello ex-D.P.R. n. 191/1979 (VIII livello ex-D.P.R. n.
810/1980)istruttore tecnico o profilo assimilabile, comunque riconducibile alla
declaratoria del VI livello del ruolo regionale e degli enti strumentali
regionali16VIistruttore amministrativofunzionari operanti nei settori di attività
amministrativa, giuridica, finanziaria e contabilità, statistica ed informatica
e assimilabili a qualifiche con funzioni amministrativo-giuridiche
riconducibili alla declaratoria del sesto livello ex-D.P.R. n. 191/1979 (VIII
livello ex-D.P.R. n. 810/1980)istruttore amministrativo, istruttore contabile,
istruttore socio-culturale o profilo assimilabile, comunque riconducibile alla
declaratoria del VI livello del ruolo regionale e degli enti strumentali
regionali
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.