L.R.
8 giugno 1981, n. 32 (1).
Norme
relative alle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i
terreni di montagna sottoposti a vincoli (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 giugno 1981, n. 31, S.O.
(2)
Vedi, anche, l'art. 4, L.R. 18 novembre 1987, n. 49 e l'art. 114, L.R. 2 marzo
1999, n. 3.
Legge
abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n.
28 art. 51.
Art.
1
Nei
terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici la trasformazione del
boschi in altre qualità di colture agrarie, la trasformazione di terreni
boscati e cespugliati in terreni lavorativi, i movimenti di terreno che
comunque alterino la morfologia dei suoli, gli interventi che possono in
qualche modo recare pregiudizio al bosco, alla stabilità del terreno ed al
regime delle acque, nonchè l'esercizio del pascolo, sono sottoposti ad
autorizzazione secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 2.
In
sede di rilascio dell'autorizzazione, possono essere dettate per il compimento
dei lavori di cui al primo comma, accertato ove occorra la condizione dei
luoghi, ulteriori prescrizioni ritenute necessarie oltre a quelle previste dal
regolamento.
Art.
2
I
casi e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1,
nonchè le prescrizioni di massima di cui agli artt. 8 e 9 del R.D.L. 30
dicembre 1923, n. 3267, sono stabilite con regolamento del Consiglio regionale
(3).
(3)
In attuazione del presente articolo vedi il Reg. 8 giugno 1981, n. 1.
Art.
3
L'importo
delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 1, 2, 3 della legge 9 ottobre
1967, n. 950, è aumentato di 10 volte, intendendosi sostituito ai regolamenti di
cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, il regolamento previsto
all'art. 2.
Le
sanzioni amministrative per le violazioni delle prescrizioni di cui al
regolamento sono applicate secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre
1975, n. 706.
Art.
4
La
delega delle funzioni amministrative alle Comunità montane dell'Umbria ed ai
Comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana, in materia di boschi,
terreni montani e movimenti di terra su terreni soggetti a vincolo
idrogeologico, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19, ricomprende
anche le funzioni previste all'art. 1 della presente legge.
Art.
5
Tutte
le autorizzazioni di cui al precedente art. 1, rilasciate in base al
regolamento previsto dall'art. 2 - devono essere concesse previo parere degli
organi tecnici - Corpo forestale dello Stato - E.S.A.U. - Servizi
comprensoriali forestali - Uffici tecnici locali - competenti per settore,
sulla base delle singole
specifiche
competenze.
Art.
6
È
istituito presso la Giunta regionale un albo regionale delle ditte idonee
all'utilizzazione dei boschi appartenenti ad enti pubblici.
Per
l'iscrizione all'albo, gli interessati dovranno presentare:
a)
istanza in carta legale indirizzata alla Giunta regionale;
b)
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
Agli
iscritti all'albo è rilasciato, dalla Giunta regionale, un tesserino, valido
per 5 anni rinnovabile, a presentazione del certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A., per uguale durata, purchè l'interessato dimostri idoneità
tecnico-economica, tenuto anche conto delle precedenti utilizzazioni.
La
Giunta regionale, sulla base del numero delle infrazioni e della gravità delle
stesse, può disporre la sospensione del tesserino per un periodo da 6 mesi ad
un anno, o la revoca nei casi di recidiva o di particolare gravità.
È
consentito alle ditte provenienti da altre Regioni l'esercizio della attività
boschiva su presentazione di tesserino o certificato equipollente.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione (4).
(4)
Vedi, anche, l'art. 114, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.