L.R.
1 luglio 1981, n. 37 (1).
Provvidenze
per lo sviluppo della zootecnia.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 8 luglio 1981, n. 38.
Articolo
unico
Per
la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui
prestiti agrari di durata massima quinquennale previsti dall'art. 5, lettera
c), della legge regionale 24 aprile 1979, n. 17, č disposto, per l'esercizio
1981, il limite di impegno di lire 415.000.000, cui si farā fronte con le
disponibilitā del fondo globale iscritto al cap. 9710 (elenco n. 5 allegato al
bilancio 1981).
L'onere
di lire 415.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985 sarā imputato
al cap. 7701 dei relativi bilanci.
Gli
interventi di cui alla presente legge sono previsti nel bilancio pluriennale
1981-1983, II settore, II programma, progetto A/2.
(2).
La
quota del limite d'impegno eventualmente non utilizzata nel 1981 costituirā
economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi
successivi. In tal caso, nei bilanci dal 1986 in poi saranno iscritti gli
stanziamenti per far fronte alle annualitā scadenti dopo detto anno.
La
presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.