L.R. 1 luglio 1981, n. 39 (1).

Contributi finanziari per interventi nel settore agricolo della bonifica.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 luglio 1981, n.38.

 

 

Art. 1

 

Per l'esercizio 1981 č autorizzata la spesa di lire 150.000.000 in termini di competenza e di cassa per interventi di manutenzione delle opere di bonifica.

Alla concessione delle provvidenze provvede la Giunta regionale, sulla base di appositi progetti delle iniziative da finanziare.

Il relativo stanziamento č iscritto nel bilancio per l'esercizio 1981 al cap. 3772 di nuova istituzione (tit. 1, sez. 10, rubr. 42, cat. 5, tipo 21, sett. 10), denominato: «Spese per la realizzazione di opere di bonifica».

 

 

Art. 2

 

All'onere complessivo di lire 150.000.000 necessario per l'attuazione della presente legge si fa fronte con pari disponibilitą prevista nel fondo globale del capitolo 9710 del bilancio per l'esercizio 1981 (elenco n. 5 allegato al bilancio, n. d'ordine 5).

 

 (2).

Gli interventi disposti con la presente legge trovano riferimento nel bilancio .pluriennale 1981-1983 al II settore, II programma, progetto 4.

 

(2) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.

 

 

Art. 3

 

Per gli anni successivi gli stanziamenti di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge saranno determinati con le leggi di bilancio, a norma dell'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilitą.