L.R.
1 luglio 1981, n. 40 (1).
Contributi
finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e
dell'apicoltura.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 8 luglio 1981, n. 38.
Art.
1
Fiere,
mostre e mercati.
Per
l'anno 1981, è autorizzata la spesa di lire 210.000.000 in termini di
competenza e di cassa per la partecipazione della Regione a fiere, mostre,
mercati e manifestazioni similari di rilevanza regionale, interregionale e
internazionale nel settore agro-alimentare nonchè per la partecipazione e
organizzazione di convegni, conferenze, per inserzioni pubblicitarie,
pubblicazioni e per materiali didattici e audiovisivi (2).
Il
relativo importo è iscritto nel bilancio per l'esercizio 1981 in aggiunta allo
stanziamento del capitolo 3560 (tit. 1, sez. 10, rubr. 42, cat. 4, tipo 11,
sett. 25) denominato «Spese per contributi per la partecipazione a fiere,
mostre, mercati e manifestazioni similari di rilevanza regionale,
interregionale e internazionale nel settore agro-alimentare, nonché per la
partecipazione e organizzazione di convegni, conferenze, per inserzioni
pubblicitarie, pubblicazioni e per materiali didattici e audiovisivi» (3).
(2)
Comma così modificato dall'art. 20, L.R. 10 aprile 1986, n. 14.
(3)
Comma così modificato dall'art. 20, L.R. 10 aprile 1986, n. 14.
Art.
2
Apicoltura.
Per
l'esercizio 1981 è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 in termini di
competenza e di cassa quale contributo a favore del Consorzio provinciale
apistico di Perugia nelle spese per il miglioramento e l'incremento
dell'apicoltura.
Il
relativo stanziamento è iscritto nel bilancio per l'esercizio 1981 al cap. 7668
di nuova istituzione (tit. 2, sez. 10, rubr. 42, tipo 2.1, cat. 3, sett. 10),
denominato «Contributi per il miglioramento e l'incremento dell'apicoltura».
Art.
3
Modalità
di concessione.
Alla
concessione delle provvidenze previste dai precedenti articoli provvede la
Giunta regionale, sulla base di appositi progetti delle iniziative da
finanziare.
Per
le iniziative di cui all'art. 1 ove siano promosse e realizzate da soggetti
diversi dalla Regione, la concessione dei contributi è disposta dalla Giunta
regionale e gli stessi possono essere liquidati in via anticipata nella misura
massima del 50 per cento del contributo ammesso e, per la quota residua, sulla
base di documentato rendiconto.
Art.
4
Norma
finanziaria.
All'onere
complessivo di lire 220.000.000 necessario per l'attuazione della presente
legge si fa fronte con pari disponibilità prevista nel fondo globale del
capitolo 9710 del bilancio per l'esercizio 1981 (elenco n. 5 allegato al
bilancio, n. d'ordine 5).
(4).
Gli
interventi disposti con la presente legge trovano riferimento nel bilancio
pluriennale 1981-1983 al II settore, II programma, progetto 4.
(4)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.
Art.
5
Finanziamento
esercizi successivi.
Per
gli anni successivi gli stanziamenti di spesa per l'attuazione degli interventi
previsti dalla presente legge saranno determinati con leggi di bilancio, a
norma dell'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge
regionale di contabilità.