L.R.
1 luglio 1981, n. 42 (1).
Norme
sull'associazionismo dei produttori. Applicazione legge 20 ottobre 1978, n.
674.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 8 luglio 1981, n. 38.
Art.
1
Finalità.
Con
la presente legge, la Regione dell'Umbria da attuazione a quanto previsto dalla
legge 20 ottobre 1978, n. 674, dal europee 19 giugno 1978, n. 1360 in materia
di associazioni dei produttori e loro unioni nonchè dal regolamento (C.E.E.) n.
2083 della Commissione del 31 luglio 1980, recante modalità di applicazione relative
all'attività economica delle associazioni di produttori e delle relative
unioni.
In
particolare la presente legge:
a)
determina le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori e
delle relative unioni;
b)
istituisce l'albo regionale delle associazioni e delle relative unioni e fissa
le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle medesime;
c)
concede aiuti finanziari alle associazioni e relative unioni, nonché per la
costituzione delle stesse;
d)
determina, infine, le modalità per la istituzione del Comitato regionale delle
unioni riconosciute e per la partecipazione delle associazioni e delle unioni
alla programmazione agricola regionale.
Art.
2
Riconoscimento
delle associazioni e delle unioni.
Le
associazioni di produttori e relative unioni sono riconosciute dalla Regione
previo accertamento dei seguenti requisiti:
a)
siano costituite secondo le norme del regolamento C.E.E. n. 1360/78, e della
legge 20 ottobre 1978, n. 674 e siano in possesso dei requisiti dalle stesse
stabilite;
b)
abbiano sede nel territorio regionale;
c)
abbiano il volume minimo di produzione annua o il fatturato, nonché il numero
minimo di produttori agricoli indicati dal regolamento C.E.E. numero 2083/80;
d)
le associazioni di cui al precedente articolo devono essere costituite da
produttori agricoli, associati direttamente o quali membri di una cooperativa o
di un'altra forma associata prevista dall'art. 5, paragrafo 1, quarto trattino
del regolamento C.E.E. n. 1360/78 che per almeno il 60 per cento siano
conduttori di aziende agricole situate nella Regione, e rappresentino almeno il
60 per cento del prodotto totale dell'associazione;
e)
le unioni, ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge 20 ottobre 1978, n. 674,
devono essere costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei,
esclusivamente da associazioni riconosciute dalle Regioni; le unioni stesse
debbono essere costituite anche in conformità di quanto previsto dall'art. 6,
punto 3, del regolamento C.E.E. n. 1360/78.
Art.
3
Domande
e procedure per il riconoscimento.
Le
domande tendenti ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 4 del
regolamento C.E.E. n. 1360/78 ed all'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n.
674, devono essere presentate, dalle associazioni di produttori e dalle
relative unioni, al Presidente della Giunta regionale ed essere corredate dai
seguenti documenti:
1)
copia dell'atto costitutivo e dello statuto conformi alle disposizioni di cui
al regolamento C.E.E. n. 1360/78 e alla legge n. 674 del 1978;
2)
elenco aggiornato degli associati in estratto autentico dell'apposito libro
sociale;
3)
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione o
dell'unione, attestante:
a)
quantità e valore del prodotto (o dei prodotti) per il quale si chiede il riconoscimento,
proveniente dagli associati e da questi immesso sul mercato nei tre anni
precedenti la data della richiesta del riconoscimento;
b)
consistenza aziendale dalla quale risulti il relativo ordinamento colturale,
per i singoli produttori associati, nel triennio precedente la presentazione
della domanda di riconoscimento.
I
dati di cui ai precedenti punti a), b) devono essere desunti dai registri che
le aziende agricole sono obbligate a tenere per legge o scelgono
volontariamente. Negli altri casi devono essere desunti da dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà;
4)
copia, in estratto notarile, del relativo libro dei verbali dell'assemblea e
dei regolamenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6
del regolamento C.E.E. n. 1360/78 e dell'art. 2, secondo comma, punto 4 della
legge 20 ottobre 1978, n. 674;
5)
copia della deliberazione dell'organo competente, che decide la presentazione
della domanda.
La
veridicità e l'attualità della documentazione è attestata dal Presidente
dell'associazione o dell'unione con dichiarazione scritta e autentica.
Al
riconoscimento delle associazioni e delle unioni, provvede la Giunta regionale
sentito il Comitato di cui all'art. 6 della presente legge.
Con
l'atto di riconoscimento è disposta l'iscrizione nell'apposito albo regionale
di cui al successivo art. 4.
Il
provvedimento di diniego è adottato, con le procedure e nei termini di cui al
comma precedente, e deve essere motivato.
Art.
4
Istituzione
dell'albo regionale.
È
istituito l'albo regionale delle associazioni di produttori e relative unioni,
al quale sono iscritti tutti gli organismi che abbiano ottenuto il
riconoscimento di cui al precedente art. 3.
Alla
tenuta dell'albo provvede l'Ufficio agricoltura della Giunta regionale.
Le
associazioni e le unioni iscritte all'albo regionale devono tenere le seguenti
scritture contabili:
a)
il libro degli inventari;
b)
il libro giornale;
c)
il libro degli associati, contenente l'indicazione del nome di ciascun
associato, dei terreni e degli allevamenti da lui condotti e destinati alle
produzioni che interessano l'associazione e, per le unioni il numero degli
associati organizzati dalle consociate. Nel libro è fatto obbligo di indicare
ogni successiva variazione di tali elementi;
d)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, degli organi
direttivi, esecutivi e di controllo dell'associazione e della unione;
e)
il registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate annualmente
le quantità di prodotto immesso nel mercato da parte dei singoli produttori
aderenti all'associazione e, per le unioni, dal complesso degli associati di
ogni associazione aderente. Nello stesso registro vanno inoltre annotate le
quantità di prodotto ritirato dal mercato, sulla base di norme pubbliche e la
relativa destinazione dei prodotti non messi in vendita dall'associazione o
dall'unione.
I
libri e i registri di cui al presente articolo devono essere conformi alle
leggi vigenti.
Art.
5
Vigilanza
e controllo sulle associazioni e sulle unioni.
Il
potere di vigilanza e controllo, attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 4
della legge 20 ottobre 1978, n. 674, è esercitato dalla Giunta regionale.
A
tal fine le associazioni e le unioni riconosciute debbono trasmettere, entro
trenta giorni dalla loro adozione, i bilanci (preventivo e consuntivo) nonché
le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2, secondo comma, punto 4,
della legge 20 ottobre 1978, n. 674.
Il
controllo sugli atti di cui al comma precedente è espletato nel termine di
giorni trenta dal ricevimento degli stessi.
Nell'esercizio
di tale controllo sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 45 e
seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62 in quanto compatibili.
Il
riconoscimento delle associazioni dei produttori e loro unioni è revocato
qualora ricorrano i motivi recati dall'art. 8 del e dall'art. 4 della legge 20
ottobre 1978, n. 674.
Il
Presidente della Giunta regionale su conforme motivato parere della Giunta
regionale e sentito il Comitato di cui all'art. 6 della presente legge dispone,
previa diffida, la revoca del riconoscimento nei casi previsti dal regolamento
C.E.E. n. 1360/78 e la cancellazione dall'albo regionale delle associazioni e
delle
relative unioni.
Art.
6
Comitato
regionale di coordinamento delle riunioni regionali delle associazioni dei
produttori agricoli.
È
istituito, ai sensi degli art. 11 e 13 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 il
Comitato regionale di coordinamento delle unioni umbre delle associazioni dei
produttori agricoli.
Il
Comitato è composto da un rappresentante designato da ciascuna unione regionale
riconosciuta. Il Comitato è integrato da un membro della Giunta regionale o suo
delegato nonché da altri rappresentanti, aventi voto consultivo, in conformità
dell'art. 11, secondo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, designati con
le modalità in detta norma previste.
Il
Comitato è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su
conforme deliberazione di quest'ultimo organo. La sostituzione di membri è
effettuata, con le modalità indicate per la costituzione, su richiesta della
stessa unione, organizzazione, ente che aveva designato il membro da
sostituire.
Il
Comitato dura in carica tre anni. Le sedute del Comitato sono valide quando è
presente almeno la maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto; le
decisioni e i pareri sono adottati a maggioranza dei presenti.
Al
Comitato spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni regionali
riconosciute, spetta altresì allo stesso:
a)
esprimere i pareri previsti dalla presente legge;
b)
emettere, qualora richiesto, pareri sulle iniziative delle associazioni dei
produttori agricoli e relative unioni riconosciute, con particolare riferimento
alle attività previste ai punti 4-7-8-9 dell'art. 2 della legge 20 ottobre
1978, n. 674, volti a stimolare la omogeneità e la corrispondenza agli
obiettivi della programmazione agricola-alimentare;
c)
favorire mediante opportune proposte la stipulazione di accordi
interprofessionali tra le associazioni dei produttori e le relative unioni, le
industrie e loro organizzazioni rappresentative;
d)
sottoporre proposte per la elaborazione di programmi pubblici finalizzati alla
formazione professionale dei quadri tecnici e dirigenziali delle Associazioni
di produttori e relative unioni.
Il
Comitato inoltre:
1)
ha sede presso l'Assessorato regionale all'agricoltura;
2)
elegge il Presidente nel proprio seno fra i rappresentanti dell'unione;
3)
può articolarsi in sottocomitati;
4)
si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente; si
riunisce altresì ogni qual volta ne facciano richiesta almeno un quarto dei
rappresentanti delle unioni entro trenta giorni dalla richiesta stessa;
5)
deve esprimere i prescritti pareri nel termine di giorni trenta dalla
richiesta.
Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale.
Art.
7
Aiuti
alle associazioni e alle relative unioni.
Allo
scopo di incoraggiare la costituzione di associazioni ed unioni e di agevolarne
il funzionamento amministrativo, la Regione, nell'ambito dei criteri e delle
modalità stabilite dagli artt. 10 e 11 del regolamento C.E.E. n. 1360/78 e
dell'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, concede aiuti finanziari alle
associazioni ed alle unioni riconosciute.
I
contributi, sono concessi con decreto del Presidente della Giunta conforme
deliberazione della stessa, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 6
della presente legge.
L'entità
degli aiuti è conforme a quanto disposto dai paragrafi 1), 2), 3), dell'art. 10
del regolamento C.E.E. n. 1360/78 e nei limiti previsti dal paragrafo 1)
dell'art. 11 del medesimo regolamento.
La
Giunta regionale, sulla base dei programmi approvati, può concedere
anticipazioni finanziarie comunque non superiori al 50 per cento del contributo
ammesso.
Art.
8
Modalità
per la concessione dei contributi finanziari.
Al
fine della concessione dei contributi finanziari di cui al precedente art. 7,
le associazioni e le relative unioni devono presentare al Presidente della
Giunta regionale apposita domanda. La stessa, completa di tutti gli elementi
necessari alla valutazione della richiesta e sottoscritta con firma
autenticata, deve essere corredata dei seguenti documenti:
1)
programma particolareggiato di attività dell'associazione o della unione per il
periodo al quale si riferisce la richiesta;
2)
estratto autentico del libro degli associati;
3)
estratto autentico del libro di carico e scarico;
4)
copia autentica dell'atto del competente organo statutario di autorizzazione al
firmatario a presentare la domanda.
Entro
il 31 marzo di ogni anno i beneficiari dei contributi di cui alla presente
legge devono presentare alla Giunta regionale il conto consuntivo del trascorso
esercizio, corredato da una particolareggiata relazione sull'attività svolta.
Art.
9
Contributi
per la realizzazione dei programmi delle associazioni e delle unioni.
Per
la realizzazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione,
propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della
produzione del settore, per le quali sono riconosciute, alle associazioni e
loro unioni possono essere concessi aiuti consistenti in contributi del 50 per
cento sulle spese riconosciute ammissibili per la realizzazione dei programmi.
Art.
10
Estensione
delle norme della presente legge a leggi preesistenti.
Le
disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni di produttori
zootecnici previste dalla legge 8 luglio 1975, n. 306 e dalla legge regionale
28 agosto 1978, n. 49, salvo per quanto riguarda il numero dei soci e le
quantità minime prodotte che sono stabilite dal regolamento C.E.E. n. 2083/80.
I
contributi finanziari previsti dalla presente legge possono essere concessi
alle associazioni preesistenti solo nei limiti delle spese reali di
costituzione e funzionamento amministrativo occorrenti per l'adeguamento alle
condizioni previste dalla presente legge.
Art.
11
Comitato
regionale provvisorio.
Entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della
Giunta regionale istituisce il Comitato regionale di cui al precedente art. 6,
chiamando a farne parte, per i primi tre anni, in mancanza dei rappresentanti
delle unioni regionali riconosciute, un rappresentante per ciascuna delle
organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.
Il
Comitato così costituito è integrato con i rappresentanti di cui al secondo
comma dell'art. 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.
Art.
12
Disposizioni
finanziarie.
Agli
oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte
con le somme alla stessa assegnate a seguito della ripartizione operata dal
CIPAA ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 20 ottobre 1978, n.
674.
Art.
13
Per
quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento
alle norme di cui alle legge 20 ottobre 1978, n. 674, al regolamento C.E.E. n.
1360/78, al regolamento C.E.E. n. 2083/80 e successive modificazioni ed
integrazioni al regolamento C.E.E. n. 2084/80.