L.R.
30 luglio 1981, n. 45 (1).
Autoveicoli
in servizio pubblico da piazza. Contributi per acquisto e collocamento di
tassametri e colorazione della carrozzeria (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 3 agosto 1981, n. 42.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. v), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[Ai
titolari di licenza comunale per il servizio pubblico da piazza, che risultino
proprietari degli autoveicoli, è concesso un contributo per acquisto e
collocamento del tassametro sugli autoveicoli stessi.
Il
contributo, commisurato al trentotto per cento delle spese effettivamente
sostenute e documentate, non potrà, comunque, superare l'importo di 300.000
lire per apparecchio installato, sempreché l'installazione sia resa obbligatoria
dalle norme di cui all'articolo 105 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740,
richiamato dall'art. 145 del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
Il
tassametro, installato con i contributi di cui al comma precedente, non può
essere rimosso dall'autoveicolo senza la preventiva autorizzazione del
Consorzio per i servizi di trasporto pubblico delegato (3)] (4).
(3)
Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 25 gennaio 1982, n. 3.
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[Per
rendere più agevole da parte del pubblico la identificazione degli autoveicoli
in servizio da piazza, è concesso ai titolari di licenze comunali, di cui al
precedente art. 1, che intendano verniciare il proprio autoveicolo in fondo
bianco per il tetto e in fondo blu per la rimanente carrozzeria, un contributo
di lire 150.000] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[I
contributi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono ammissibili anche per
autoveicoli nuovi di fabbrica, il cui acquisto non si verifichi oltre la data
del 31 dicembre 1981, semprechè siano conformi a quanto stabilito con la
presente legge.
(6)] (7).
(6)
Comma abrogato dall'articolo unico, L.R. 25 gennaio 1982, n. 3.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[L'assegnazione
dei contributi e le funzioni amministrative di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3
della presente legge sono delegate ai Consorzi per i servizi di trasporto
pubblico di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44.
I
contributi di cui alla presente legge sono destinati alla regolare prosecuzione
del servizio pubblico da piazza e possono essere accordati solo a coloro che
all'atto della liquidazione dei contributi, risultino legittimamente esercenti
del servizio stesso.
La
liquidazione dei contributi ai richiedenti avviene a cura dei Consorzi per i
servizi di trasporto pubblico, in base alle spese effettivamente sostenute e
documentate e corredate dei necessari riferimenti di individuazione degli
autoveicoli e dei tassametri.
La
domanda per la concessione dei contributi deve essere presentata ai suddetti
Consorzi non oltre la data del 31 gennaio 1982.
Qualora
i Consorzi per i servizi di trasporto pubblico non adempiano all'espletamento
delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale sentiti i Consorzi suddetti e
previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce ad essi nel compimento
degli atti] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[Per
l'attuazione della presente legge è autorizzato, per l'anno 1981, sia in
termini di competenza che di cassa, lo stanziamento di lire 60.000.000 a carico
del cap. 7405 di nuova istituzione nel bilancio per l'esercizio in corso,
denominato: «Contributi per l'installazione dei tassametri nelle autovetture in
servizio pubblico di piazza e per la verniciatura delle medesime». (Tit. 2; Sez. 9;
Rubr. 35; Categ. 3; Settore 18; Tipo
2.1).
(9)] (10).
(9)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
[Lo
stanziamento di cui al precedente art. 5, è così ripartito:
A)
per acquisto e collocamento tassametri negli autoveicoli:Consorzio per i
servizi di trasporto pubblico del PeruginoL.24.050.000Consorzio per i servizi
di trasporto pubblico del TernanoL.7.320.000Consorzio per i servizi di
trasporto pubblico del Folignate, Spoletino e della ValnerinaL.8.630.000B) per
colorazione autoveicoli:Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del
PeruginoL.12.025.000Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del
TernanoL.3.660.000Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Folignate,
Spoletino e della ValnerinaL.4.315.000
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.