L.R.
20 agosto 1981, n. 58 (1).
Contributo
alla S.A.S.E. per il collegamento aereo Perugia-Milano (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 agosto 1981, n. 46, edizione straordinaria.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.
Art.
1
Finalità.
[È
autorizzata la concessione di un contributo una tantum, dell'ammontare di lire
30 milioni, a favore della S.A.S.E. S.p.A. - Società aeroporto S. Egidio -
sulla spesa che la Società stessa si assume nell'anno 1981 per l'istituzione di
un servizio di linea aerea tra Perugia e Milano.
L'erogazione
del contributo, a cura della Giunta regionale, è subordinata all'effettuazione
del servizio di cui al precedente comma per almeno quattro viaggi settimanali
di andata e ritorno e per un periodo non inferiore a un trimestre del corrente
anno] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembe
1998, n. 37.
Art. 2
Parte
finanziaria.
[La
spesa di cui al precedente articolo è imputata, sia in termini di competenza
che di cassa, al capitolo di nuova istituzione n. 3140, denominato «Contributo
alla S.A.S.E. per il collegamento aereo Perugia-Milano» cat. 4, tipo spesa 2/1
- settore intervento e ad essa si fa fronte con la disponibilità del fondo globale,
iscritto al cap. 6121 del bilancio di previsione dell'esercizio 1981 (elenco n.
3 allegato al bilancio, n. d'ordine 1) al quale vengono pertanto apportate le
seguenti variazioni:
Parte
SpesaIn aumentocompetenzacassaCap. 314030.000.00030.000.000In diminuzioneCap.
612130.000.00030.000.000
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembe 1998, n. 37.