L.R. 20 agosto 1981, n. 58 (1).

Contributo alla S.A.S.E. per il collegamento aereo Perugia-Milano (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 22 agosto 1981, n. 46, edizione straordinaria.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[È autorizzata la concessione di un contributo una tantum, dell'ammontare di lire 30 milioni, a favore della S.A.S.E. S.p.A. - Società aeroporto S. Egidio - sulla spesa che la Società stessa si assume nell'anno 1981 per l'istituzione di un servizio di linea aerea tra Perugia e Milano.

L'erogazione del contributo, a cura della Giunta regionale, è subordinata all'effettuazione del servizio di cui al precedente comma per almeno quattro viaggi settimanali di andata e ritorno e per un periodo non inferiore a un trimestre del corrente anno] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembe 1998, n. 37.

 

 

Art. 2

Parte finanziaria.

 

[La spesa di cui al precedente articolo è imputata, sia in termini di competenza che di cassa, al capitolo di nuova istituzione n. 3140, denominato «Contributo alla S.A.S.E. per il collegamento aereo Perugia-Milano» cat. 4, tipo spesa 2/1 - settore intervento e ad essa si fa fronte con la disponibilità del fondo globale, iscritto al cap. 6121 del bilancio di previsione dell'esercizio 1981 (elenco n. 3 allegato al bilancio, n. d'ordine 1) al quale vengono pertanto apportate le seguenti variazioni:

 

Parte SpesaIn aumentocompetenzacassaCap. 314030.000.00030.000.000In diminuzioneCap. 612130.000.00030.000.000

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (4).

 

 

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembe 1998, n. 37.