L.R.
20 agosto 1981, n. 59 (1).
Provvidenze
per la valorizzazione del patrimonio idro-minerale regionale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 agosto 1981, n. 46.
Art.
1
La
Regione dell'Umbria al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio
idrominerale eroga ai titolari di permessi di ricerca e di concessioni, nel
triennio 1981-1983, contributi in conto capitale, per favorire:
a)
ricerche e scudi di carattere geologico e idrologico dei giacimenti di acque
minerali e termali, che tengono anche conto delle prescrizioni di cui alla
Direttiva comunitaria n. 80/777 C.E.E. del 15 luglio 1980;
b)
ricerche e studi di carattere microbiologico, fisico, chimico e fisico-chimico,
isotopico, farmacologico e clinico delle acque minerali e termali effettuate da
Istituti Universitari e Laboratori pubblici a ciò autorizzati dal Ministero
della sanità ed eseguiti anche in conformità delle prescrizioni e dei criteri
di cui alla Direttiva comunitaria n. 80/777 C.E.E. del 15 luglio 1980;
c)
l'installazione in luoghi accessibili, possibilmente alla sorgente e comunque
prima degli impianti di utilizzazione delle acque minerali e termali, di
misuratori automatici di portata, di temperatura e di conducibilità elettrica,
nonché la installazione, in una posizione idonea della concessione, di
pluviografi e termografi;
d)
nuove captazioni, ristrutturazioni e protezione delle captazioni esistenti,
impianti ed opere di adduzione, canalizzazione, contenimento e quant'altro
necessario per la coltivazione delle sorgenti di acque minerali, ivi comprese
le opere per la tutela igienico-sanitaria delle sorgenti e la sistemazione dei
terreni;
e)
l'ammodernamento e il miglioramento degli impianti e delle apparecchiature
relative alla pratica termale;
f)
nuove strutture e attrezzature, o la ristrutturazione di quelle esistenti, per
l'impiego del tempo libero a servizio di stabilimenti termali e idropinici.
Art.
2
Ai
titolari dei permessi di ricerca e di concessioni di acque minerali i
contributi finanziari previsti per gli interventi di cui alle lettere a) e b)
del precedente art. 1 possono essere erogati nel limite massimo del 40 per
cento della spesa riconosciuta ammissibile, quelli di cui alle lettere
successive nel limite massimo del 25 per cento.
L'erogazione
dei contributi sarà effettuata dalla Giunta regionale, a lavori ultimati dietro
presentazione di idonea documentazione relativa alla spesa ed alla regolare
esecuzione degli interventi.
I
contributi previsti dalla presente legge sono revocati dalla Giunta regionale
in caso di decadenza o rinuncia del titolo amministrativo indicato nel primo
comma, e in caso di inadempienza o difformità alle modalità e alle finalità per
cui è stato concesso il contributo.
Art.
3
Le
domande devono essere presentate alla Giunta regionale entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge per l'ammissione ai contributi
previsti per l'anno 1981, mentre per quelli previsti per gli anni 1982 e 1983
devono essere presentate entro il rispettivo mese di marzo. Le domande devono
essere corredate da:
1)
progetto delle opere, o del piano delle ricerche, muniti delle eventuali
prescritte autorizzazioni;
2)
progetto relativo al posizionamento degli strumenti di misurazione di cui alla
lett. c) del precedente art. 1;
3)
relazione tecnico-economica ed illustrativa sulle finalità delle opere e la
loro specifica destinazione;
4)
preventivo dettagliato dei costi, con l'indicazione dei tempi di attuazione.
Nel
caso di domande intese ad ottenere il permesso di ricerca per acque minerali e
termali di cui agli artt. 2 e 3 della legge regionale 17 febbraio 1977, n. 10,
si terrà conto degli interventi previsti nel programma generale dei lavori
approvato dalla Giunta regionale nell'accordare il permesso medesimo.
I
risultati degli studi e delle ricerche di cui alle lett. a) e b) del precedente
art. 1 devono essere consegnate in copia autentica alla Giunta regionale prima
dell'erogazione del contributo.
Art.
4
Per
il recupero e la valorizzazione di sorgenti di acque minerali e termali non
utilizzate, allo scopo di acquisire quegli elementi scientifici indispensabili
per un loro eventuale sfruttamento e per una adeguata programmazione del
settore, dopo aver dato precedenza ai soggetti di cui all'art. 2, la Giunta
regionale, anche su proposta degli Enti territoriali interessati, promuove
direttamente gli studi e le ricerche di cui alle lett. a) e b) del precedente
art. 1.
Art.
5
Entro
i sessanta giorni successivi alla scadenza di cui al precedente art. 3, la
Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce la
priorità degli interventi e la ripartizione dei contributi finanziari.
Di
norma sono favoriti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'art. 1.
Art.
6
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, sia in
termini di competenza che di cassa, la spesa di lire 150 milioni con iscrizione
al cap. 9370, di nuova istituzione, denominato: «Contributi per la
valorizzazione del patrimonio idrominerale» (Tit. II, sez. 10, rubr. 47, categ. 3, sett. 13, tipo 1.1.).
(2).
Per
gli anni dal 1982 in poi le autorizzazioni di spesa saranno date con legge di
bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23,
legge regionale di contabilità, entro i limiti dello stanziamento del bilancio
pluriennale (settore 4, programma 3, progetto 1.1.).
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.