L.R.
20 agosto 1981, n. 61 (1).
Norme
per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio
1974, n. 64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per zone sismiche e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086,
concernente la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 agosto 1981, n. 46.
TITOLO
I
Delega
delle funzioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64
Art.
1
Le
funzioni previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono delegate alle
Province di Perugia e di Terni, salvo quanto disposto dai successivi articoli.
La
delega concerne altresì l'accertamento della rispondenza dei progetti alle
norme o direttive tecniche vigenti.
Art.
2
Avverso
i provvedimenti relativi alla domanda di autorizzazione di cui agli artt. 2 e
18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è ammesso ricorso amministrativo al
Presidente della Giunta regionale ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199.
Art.
3
(2).
(2)
Articolo abrogato dall'art. 2, L.R. 6 aprile 1990, n. 15.
Art.
4
Le
Province individuano con propri atti il funzionario competente ad esercitare le
funzioni di cui agli articoli 21, comma secondo, e 22 della legge 2 febbraio
1974, n. 64.
Il
funzionario individuato ai sensi del comma precedente è citato per il
dibattimento a norma dell'articolo 23 della stessa legge.
Art.
5
Per
quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64.
TITOLO
II
Delega
delle funzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086
Art.
6
Le
funzioni ed i compiti già spettanti all'Ufficio del Genio civile ai sensi della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, sono delegati alle Province di Perugia e di
Terni.
TITOLO
III
Disposizioni
finali e transitorie
Art.
7
All'indirizzo
e coordinamento delle funzioni delegate alle Province con la presente legge
provvede la Giunta regionale, alla quale gli Enti delegatari sono tenuti a
trasmettere annualmente una relazione illustrativa sull'attività svolta,
unitamente al rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio della delega.
La
Giunta regionale provvede annualmente ad informare il Consiglio regionale in
ordine a quanto previsto dal precedente comma.
Le
funzioni delegate sono esercitate in via sostitutiva dalla Giunta regionale,
previa diffida, in caso di inerzia o inadempimento degli Enti delegatari.
Le
spese necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della
Regione e vengono annualmente rimborsate alle Province sulla base del
rendiconto di cui al primo comma. Le spese di cui al primo comma ricomprendono
altresì quelle necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 27
della legge n. 64 del 1974, salvo l'obbligo di inserire nel rendiconto
l'importo delle somme recuperate ai sensi del citato art. 27.
Art.
8
Le
attribuzioni in materia di ricostruzione, consolidamento e trasferimento di
nuclei abitati a seguito di fenomeni di dissesto idrogeologico e di altre
calamità naturali attribuite, dall'art. 7 lett. b) della legge regionale 23
maggio 1975, n. 34, all'Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi, vengono
assegnate
all'Ufficio
difesa del suolo, dell'ambiente naturale e delle infrastrutture di cui al
predetto art. 7 lett. d).
Art.
9
Le
Province di Perugia e di Terni inizieranno ad esercitare le funzioni ed i
compiti delegati con la presente legge entro 3 mesi dalla sua entrata in
vigore.
Art.
10
1.
La delega di cui alla presente legge non comprende:
a)
le funzioni di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Il parere
ivi previsto è rilasciato dalla Commissione regionale per la consulenza
tecnico-amministrativa in materia urbanistica e beni ambientali di cui alla
legge regionale 9 maggio 1977, n. 20;
b)
le funzioni amministrative per le opere pubbliche la cui esecuzione è di
spettanza regionale;
c)
le funzioni amministrative concernenti le opere per il consolidamento di
abitati in cui si intervenga ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, ovvero
disciplinate ai sensi del Titolo I della legge regionale 5 dicembre 1978, n.
65;
d)
le funzioni amministrative concernenti gli sbarramenti di ritenuta delle acque
per invasi artificiali aventi volume di invaso non superiore a 100.000 mc. ed
altezza di sbarramento non superiore a m. 10.
2.
La Giunta regionale, relativamente alle funzioni concernenti le opere di cui
alle lettere b), c) e d) del comma 1, individua con propri atti da emanarsi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le
procedure ai fini della gestione delle competenze previste dagli artt. 18, 21,
22 e 23 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché le modalità per
l'effettuazione dei controlli sui progetti presentati e della vigilanza (3).
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 6 aprile 1990, n. 15.
Art.
11
Norma
finanziaria.
Gli
stanziamenti annuali per l'attuazione della presente legge saranno determinati
con le modalità previste dall'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978,
n. 23, legge regionale di contabilità, e saranno iscritti ai seguenti capitoli
di nuova istituzione:
-
Cap. 850 (Tit. I - sez. 1 - rubr. 4 - cat. 5 - tipo 1.1. - sett. 32)
denominato: «Rimborso alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni delle
spese sostenute per l'esercizio delle funzioni loro delegate, nelle materie di
cui alla legge 2 febbraio 1974, n 64 recante provvedimenti per le costruzioni
con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
- Cap. 851 (Tit. 1 - sez. 1 - rubr. 4 - cat. 5 - Tipo 1.1. - sett. 32) denominato: «Rimborso alle
Amministrazioni di Perugia e Terni delle spese sostenute per l'esercizio delle
funzioni, loro delegate, nelle materie di cui alla legge 5 novembre 1971, n.
1086 recante la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica».
Art.
12
Norma
transitoria.
Le
funzioni amministrative di cui alla presente legge saranno esercitate, fino
all'approvazione della stessa, dalla Regione.