L.R.
24 agosto 1981, n. 62 (1).
Regolamento
interno del Consiglio regionale (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 26 agosto 1981, n. 47, S.O.
(2)
La presente legge, già modificata dalla L.R. 18 febbraio 1987, n. 13 e
dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35, è stata abrogata dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Ufficio
di Presidenza - Costituzione ed attribuzioni
Art.
1
Elezione
dell'ufficio di presidenza.
[Il
Consiglio regionale procede alla elezione dell'ufficio di presidenza a norma
dell'art. 34 dello statuto.
Al
rinnovo dell'ufficio di presidenza si provvede entro i trenta giorni precedenti
la sua scadenza.
In
caso di cessazione dalla carica di un vice presidente o di un segretario si
procede alla rielezione rispettivamente dei due vice presidenti e dei due
segretari con le stesse modalità previste dall'art. 34 dello Statuto] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
2
Attribuzioni
e compiti dell'ufficio di presidenza.
[L'ufficio
di presidenza:
1)
garantisce il regolare svolgimento delle funzioni attribuite al Consiglio,
vigila sul rispetto delle prerogative di ciascun consigliere e di ciascun
gruppo;
2)
promuove la formazione e la rendicontazione del bilancio del Consiglio e ne
cura la gestione, secondo le vigenti norme di contabilità;
3)
disciplina il funzionamento degli uffici del Consiglio e coordina i lavori
delle commissioni, assicurando i mezzi necessari per l'adempimento delle loro
funzioni;
4)
riferisce al Consiglio in ordine alle cause di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri;
5)
fissa gli oggetti da porre all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
6)
esercita ogni altra attribuzione prevista dallo statuto e dal presente
regolamento;
7)decide
su richiesta del Presidente, sulla irricevibilità degli atti proposti all'esame
del Consiglio] (4).
(4)
Il punto 7) è stato aggiunto dall'art. 1, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
3
Attribuzioni
e compiti del Presidente del Consiglio.
[Il
Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale.
Il
Presidente convoca il Consiglio, sentito l'ufficio di presidenza, dirige e modera
la discussione, mantiene l'ordine e cura l'osservanza del regolamento. Concede
la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il
risultato, sovraintende alle funzioni attribuite all'ufficio di presidenza e
provvede al buon andamento dei lavori del consigli.
Il
Presidente provvede all'assegnazione degli atti alle commissioni consiliari e
dirime, sentito l'ufficio di presidenza eventuali conflitti di competenza tra
le commissioni medesime] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
4
Attribuzioni
e compiti dei vice presidenti.
[I
vice presidenti sostituiscono a turno il Presidente in caso di assenza o
temporaneo impedimento e adempiono inoltre alle funzioni che vengono loro
delegate dal Presidente] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
5
Attribuzioni
e compiti dei segretari.
[I
segretari sovraintendono alla redazione dei processi verbali delle sedute
pubbliche e redigono il processo verbale delle sedute segrete; tengono nota dei
consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; fanno le chiamate;
danno lettura ove necessario delle proposte e dei documenti; fungono da
scrutatori; sovraintendono alla conservazione ed alla eventuale trascrizione
del materiale contenente la registrazione delle sedute consiliari; attestano il
contenuto delle deliberazioni del Consiglio; concorrono al buon andamento dei
lavori, al cerimoniale, alla polizia ed ai servizi interni.
In
caso di assenza di un consigliere segretario alla seduta del Consiglio, il
Presidente incarica un consigliere di svolgerne le funzioni] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile
1998, n. 14.
Art.
6
Calendario
delle attività del Consiglio.
[Il
Presidente, sentito l'ufficio di presidenza, convoca periodicamente i
presidenti dei gruppi consiliari, nonché i presidenti delle commissioni
permanenti ed il Presidente della Giunta regionale per formulare il calendario
di attività delle sessioni del Consiglio e trattare altri problemi inerenti
alla attività del Consiglio.
Il
Presidente comunica al Consiglio il calendario delle attività concordate.
In
caso di mancato accordo, il Presidente sottopone al Consiglio per la decisione
le questioni trattate nelle riunioni di cui al primo comma] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Revisore
dei conti
Art.
7
Elezione
dei revisori dei conti.
[Immediatamente
dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, il Consiglio procede
all'elezione dei revisori dei conti di cui all'art. 76 dello statuto.
Al
rinnovo del collegio dei revisori dei conti il Consiglio provvede entro 30
giorni dalla scadenza del collegio.
La
carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di componente
dell'ufficio di presidenza e della Giunta regionale.
Nella
prima seduta, il collegio dei revisori dei conti elegge il Presidente] (9).
(9)
L'ultimo comma del presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 18
febbraio 1987, n. 13.
Successivamente
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Consiglieri
Art.
8
Ineleggibilità
ed incompatibilità dei consiglieri.
[Ai
sensi degli articoli 25 e 35 dello statuto, l'ufficio di presidenza, subito
dopo il suo insediamento, esamina d'ufficio se sussistano cause di
ineleggibilità o condizioni di incompatibilità dei consiglieri eletti e ne
riferisce al Consiglio entro venti giorni.
Le
deliberazioni sulla ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri sono
regolate dalla normativa vigente e sono pubblicate, immediatamente, nel
Bollettino Ufficiale della Regione] (10).
(10)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
9
Assenze
dei consiglieri.
[I
consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio
e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
In
caso di assenza non giustificata, al consigliere viene operata una trattenuta
del 3 per cento sull'indennità (11).
Si
considera giustificata, ai sensi del secondo comma dell'art. 27 dello statuto,
l'assenza del consigliere che si rechi fuori sede per missioni od incarichi per
conto della Regione nonché in ogni altro caso in cui il motivo dell'assenza è
ritenuto valido dall'ufficio di presidenza del Consiglio] (12).
(11)
Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(12)
Articolo così modificato dall'art. 4, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13, che ha
sostituito il secondo comma ed ha soppresso il quarto. Successivamente l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998,
n. 14.
Gruppi
consiliari
Art.
10
Gruppi
consiliari.
[I
consiglieri sono tenuti a dichiarare all'ufficio di presidenza, per iscritto, a
quale gruppo consiliare intendono appartenere.
I
gruppi consiliari sono costituiti da consiglieri eletti in ciascuna lista.
Gruppi
possono essere costituiti anche da un solo consigliere, purché trovino
corrispondenza nel Parlamento nazionale.
I
consiglieri che non dichiarino di appartenere ai gruppi costituiti ai sensi dei
precedenti commi appartengono al gruppo misto.
Ciascun
gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del proprio Presidente.
I
consiglieri ed i gruppi sono tenuti a comunicare all'ufficio di presidenza le
eventuali variazioni circa l'appartenenza al gruppo e circa le cariche interne]
(13).
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Commissioni
consiliari
Composizione,
costituzione, compiti e funzionamento delle commissioni
Art.
11
Competenze
delle commissioni consiliari.
[Il
Consiglio, ai sensi dei successivi articoli 12 e 13, elegge le seguenti
commissioni consiliari permanenti, competenti nelle materie per ciascuna
indicate:
I)
Affari istituzionali, bilancio e programmazione: Piano regionale di sviluppo;
sistema informativo regionale per la programmazione (SIRP); bilancio, tributi,
finanze e patrimonio; rapporti con lo Stato e con gli enti locali;
circoscrizioni comunali, comprensoriali e provinciali; ordinamento degli uffici
e degli enti dipendenti dalla Regione; controlli (14).
II)
Affari economici: agricoltura e foreste; industria; artigianato; commercio;
turismo e industria alberghiera; acque minerali e termali; fonti energetiche;
partecipazioni regionali; cooperazione, formazione ed orientamento
professionale (15).
III)
Assetto e utilizzazione del territorio: urbanistica ed edilizia; difesa e
valorizzazione del suolo e dell'ambiente; cave e torbiere; viabilità;
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; trasporti.
IV)
Affari sociali: assistenza sanitaria e sociale; igiene pubblica; diritto allo
studio ed edilizia scolastica; educazione permanente; beni ed attività
culturali; sport e tempo libero; caccia e pesca (16).
Le
materie di cui al comma terzo dell'art. 16 dello statuto sono esaminate dalle
commissioni competenti.
Gli
atti e le proposte vengono trasmessi, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, alla
commissione competente per materia in sede referente.
Qualora
l'atto o la proposta si riferiscano a materie di competenza di più commissioni,
il Presidente del Consiglio stabilisce quale commissione dovrà procedere
all'esame in sede referente e quale in sede consultiva, tenuto conto della
prevalenza della materia cui l'atto o la proposta si riferiscono.
La
commissione cui l'atto o la proposta è stato assegnato in sede referente può in
ogni momento chiedere il parere delle altre commissioni.
Debbono
essere comunque sottoposte all'esame della prima commissione le questioni di
carattere istituzionale e quelle che comportino variazioni di bilancio, escluse
quelle che prevedono storni di fondi all'interno dello stesso capitolo o da un
capitolo all'altro dello stesso titolo e quelle che comportino
aumento
di entrata o diminuzione di spesa rispetto alla previsione di bilancio] (17).
(14)
Punto così sostituito dall'art. 5, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(15)
Punto così modificato dall'art. 5, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(16)
Punto così modificato dall'art. 5, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(17)
Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
12
Elezioni
dei presidenti delle commissioni.
[La
elezione dei presidenti delle commissioni permanenti viene effettuata dal Consiglio
regionale in un'unica votazione a scrutinio segreto, con votazione limitata a
un nome.
I
presidenti delle commissioni permanenti eletti dal Consiglio vengono assegnati
alle rispettive commissioni dall'ufficio di presidenza del Consiglio.
In
caso di cessazione dalla carica di un Presidente prima della scadenza del
mandato, alla elezione del nuovo Presidente provvede la commissione
interessata, su designazione del gruppo consiliare che aveva espresso il
Presidente cessato dalla carica.
Fino
alla elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni vengono esercitate dal
vice presidente] (18).
(18)
Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
13
Composizione
delle commissioni.
[Esclusi
i presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, ogni consigliere fa parte
di una commissione (19).
Ciascuna
commissione è composta da sette consiglieri, nominati dall'ufficio di
presidenza su indicazione dei gruppi consiliari. Nel caso di mancata
indicazione, l'ufficio di presidenza, decorsi venti giorni dalla richiesta
formale, provvede alla nomina delle commissioni (20).
L'ufficio
di presidenza provvede a ripartire in numero uguale i componenti di ciascun
gruppo consiliare tra le varie commissioni e a distribuire tra le stesse i
consiglieri che non siano rientrati nella anzidetta ripartizione e quelli che
appartengono a gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle
commissioni. Con gli stessi criteri vengono effettuate le eventuali
sostituzioni.
L'ufficio
di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, nomina un vice
presidente per ciascuna commissione su designazione del gruppo che abbia il
maggior numero di rappresentanti nella commissione, escluso quello al quale
appartiene il Presidente della commissione stessa.
Ciascun
consigliere può farsi eccezionalmente sostituire a tutti gli effetti - ivi
compreso il voto - alle sedute della commissione permanente di cui è membro da
altro consigliere appartenente ad una commissione permanente diversa.
Le
commissioni permanenti vengono rinnovate dopo due anni e mezzo dalla loro
costituzione ed i loro componenti possono essere confermati] (21).
(19)
Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(20)
Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(21)
Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
14
Commissioni
speciali.
[Il
Consiglio può deliberare la nomina di commissioni speciali per l'esame di
particolari questioni fissando il termine del loro mandato.
La
loro composizione dovrà rispettare, per quanto possibile, la proporzione dei
gruppi consiliari.
Le
commissioni speciali nella loro prima riunione eleggono con un'unica votazione,
un Presidente ed un vice presidente] (22).
(22)
Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
15
Convocazione
delle commissioni.
[Le
commissioni sono insediate dal Presidente del Consiglio regionale;
successivamente sono convocate dai loro presidenti o, in caso di impedimento,
dai vice presidenti.
Le
commissioni si riuniscono normalmente in giorni od orari diversi e comunque non
coincidenti con le sedute del Consiglio regionale] (23).
(23)
Articolo prima modificato dall'art. 7, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13 e poi
abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
16
Sedute
pubbliche.
[Le
commissioni possono decidere di tenere sedute pubbliche] (24).
(24)
Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
17
Validità
delle decisioni delle commissioni.
[Tutti
i consiglieri hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute
delle commissioni di cui non facciano parte.
La
commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei
componenti.
Le
commissioni decidono con la maggioranza dei votanti, astenuti compresi] (25).
(25)
Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
18
Processo
verbale delle sedute.
[Di
ogni seduta della commissione si redige processo verbale contenente gli atti e
le deliberazioni,
l'oggetto
delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato e, qualora
richiesta, una breve sintesi dell'intervento. Copia del verbale è inviata
all'ufficio di presidenza del Consiglio ed alla commissione cui in sede
referente è assegnato l'atto] (26).
(26)
Articolo prima sostituito dall'art. 8, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13 e poi
abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
19
Lavori
delle commissioni.
[Le
commissioni debbono trattare con precedenza i progetti di legge, di regolamento
e di provvedimento amministrativo di carattere generale per i quali l'ufficio
di presidenza abbia deciso l'urgenza (27).
La
Giunta e i proponenti hanno facoltà di chiedere la trattazione immediata di
atti giacenti in commissione. Sulla richiesta la commissione decide a
maggioranza dei presenti.
Non
sono ammissibili in commissione eccezioni pregiudiziali, sospensive, e comunque
volte a ritardare l'adempimento dell'obbligo della commissione di riferire al
Consiglio] (28).
(27)
Comma così sostituito dall'art. 9, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(28)
Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
20
Termine
per i lavori delle commissioni.
[Le
commissioni riferiscono al Consiglio sugli atti e le proposte loro assegnati ai
sensi dell'art. 3, ultimo comma, entro e non oltre due mesi.
La
commissione può chiedere al Presidente del Consiglio proroga del termine. La
proroga non può essere concessa per un tempo superiore a due mesi (29).
Decorso
il termine di cui ai precedenti commi, su richiesta del proponente o della
Giunta regionale, gli argomenti sono inclusi nell'ordine del giorno della
successiva seduta del Consiglio, dinanzi al quale riferiscono direttamente la
Giunta o uno dei consiglieri proponenti (30).
Il
Consiglio può deliberare di rinviare la questione in commissione assegnando
alla stessa un termine per riferire.
Per
le proposte di iniziativa popolare, qualora la commissione competente non abbia
provveduto nel termine di cui all'art. 60, primo comma, dello statuto, il
Presidente del Consiglio nomina il relatore che riferisca direttamente al
Consiglio.
Le
commissioni in sede consultiva devono esprimere il loro parere entro 20 giorni
dalla richiesta.
Decorso
tale termine, il parere si intende favorevole] (31).
(29)
Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(30)
Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(31)
Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
21
Discussione
in commissione.
[La
discussione in commissione è introdotta dal Presidente della commissione o da
un relatore da lui incaricato.
Ogni
commissione può nominare per ciascun affare uno o più relatori per il
Consiglio.
I
componenti della Giunta regionale non possono essere relatori, né per la
commissione né per il Consiglio.
È
sempre facoltà della minoranza di presentare una o più relazioni.
Le
relazioni scritte sono distribuite ai consiglieri almeno 48 ore prima che si
apra la discussione tranne che, nei casi d'urgenza, il Consiglio deliberi
termini minori o autorizzi la relazione orale.
La
commissione deve sempre proporre al Consiglio un testo base per la discussione
o comunque riferire sul testo originale proposto, verificando anche la relativa
copertura finanziaria.
Se
all'ordine del giorno della commissione si trovano contemporaneamente proposte
vertenti sullo stesso argomento l'esame deve essere abbinato. L'abbinamento è
sempre possibile fino a quando non è terminata la discussione. In tal caso,
dopo l'esame preliminare delle proposte, la commissione procede
alla
scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato] (32).
(32)
Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
22
Commissioni
di inchiesta.
[Alle
commissioni di inchiesta di cui all'art. 45 dello statuto si applicano le
disposizioni di cui all'art. 14]
(33).
(33)
Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Sedute
del Consiglio
Art.
23
Convocazione
del Consiglio regionale.
[Il
Consiglio è convocato dal suo Presidente. L'ordine del giorno è comunicato ad
ogni consigliere almeno cinque giorni prima.
Il
Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni annuali ai sensi
dell'art. 36, secondo comma, dello statuto (34).
Il
Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
a)
per iniziativa del suo Presidente, sentito l'ufficio di presidenza;
b)
sui richiesta del Presidente della Giunta regionale;
c)
su richiesta di un quinto dei consiglieri; in questo caso il Consiglio deve
essere convocato entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta alla presidenza
la richiesta di convocazione straordinaria, in giorno non festivo.
In
carenza, di iniziativa del Presidente entro 10 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta, uno dei due vice presidenti riunisce, entro 5 giorni,
l'ufficio di presidenza per deliberare sulla convocazione del Consiglio. Ove
l'ufficio di presidenza non provveda a convocare il Consiglio entro 25 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta uno dei due vice presidenti convoca
il Consiglio stesso per il primo giorno non festivo successivo al trentesimo
giorno dalla data di ricevimento della richiesta] (35).
(34)
Comma così sostituito dall'art. 11, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(35)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
24
Inserimento
di oggetti all'ordine del giorno.
[Su
richiesta del Presidente della Giunta o di uno dei presidenti delle commissioni
permanenti, l'ufficio di presidenza può iscrivere all'ordine del giorno altri
oggetti di carattere urgente, dandone comunicazione almeno quarantotto ore
prima della data della seduta] (36).
(36)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
25
Apertura
delle sedute.
[Il
Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta e comunica il giorno e l'ora
della seduta seguente.
Il
Presidente dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei processi verbali delle
sedute precedenti e chiede se vi siano osservazioni.
Quando
sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza
votazione.
Sul
processo verbale non è concessa la parola se non per proporre rettifiche oppure
per fatti personali]
(37).
(37)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
26
Comunicazioni
al Consiglio.
[Il
Presidente del Consiglio:
a)
comunica i rinvii da parte del Governo per il riesame delle leggi della
Regione, le imputazioni della Giunta regionale avverso le leggi ed i
regolamenti dello Stato o le leggi di altre regioni, quelle del governo avverso
le leggi della Regione, nonché le relative decisioni della Corte
costituzionale;
b)
dà notizia delle risposte scritte della Giunta regionale alle interrogazioni di
cui all'art. 54 ed alle interpellanze di cui all'art. 56;
c)
comunica all'assemblea ogni altra notizia o informazione che ritenga utile o
necessaria.
Il
Presidente della Giunta, immediatamente dopo le comunicazioni del Presidente
del Consiglio, ha facoltà di fare proprie comunicazioni all'assemblea.
In
caso di richieste di intervento si applicano le disposizioni di cui al terzo o
quarto comma dell'art. 59]
(38).
(38)
L'ultimo comma del presente articolo è stato così sostituito dall'art. 12, L.R.
18 febbraio 1987, n. 13.
Successivamente
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
27
Verifica
del numero legale.
[Nei
casi di discussione di proposte di legge, regolamento ed atto amministrativo,
nonché di mozioni, si procede alla verifica del numero legale quando questa sia
richiesta anche da un solo consigliere (39).
Il
Presidente, se accetta la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a
quando non siano presenti in aula consiglieri in numero non inferiore a quello
legale. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, la seduta è
sciolta] (40).
(39)
Comma così sostituito dall'art. 13, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(40)
Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
28
Polizia
delle sedute.
[I
poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono
esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari,
coadiuvato dai due segretari.
La
forza pubblica non può entrare nell'aula, se non per ordine del Presidente e
dopo che sia sospesa o tolta la seduta] (41).
(41)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
29
Disciplina
delle sedute.
[Nessuno
può parlare senza vare chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
Se
un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo
contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente
lo richiama formalmente. Il richiamato può presentare al Consiglio le sue
spiegazioni; se intende respingere il richiamo, il Presidente invita il
Consiglio a decidere senza discussione.
Dopo
un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può
proporre al Consiglio la esclusione del consigliere dall'aula per tutto il
resto della seduta. La proposta del Presidente viene messa ai voti senza
discussione.
Indipendentemente
dal richiamo all'ordine, l'esclusione può essere proposta dal Presidente contro
un consigliere che provochi tumulti o disordini nell'assemblea o trascenda ad
oltraggi o vie di fatto] (42).
(42)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
30
Sospensione
e scioglimento delle sedute.
[Qualora
sorga tumulto nell'assemblea, il Presidente sospende la discussione o secondo
l'opportunità, scioglie la seduta. In questo caso il Consiglio si intende
convocato per il primo giorno successivo non festivo] (43).
(43)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
31
Disciplina
del pubblico.
[Nessuna
persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi negli spazi
della sala riservata ai consiglieri, senza esplicita autorizzazione del
Presidente.
Il
pubblico deve assistere in silenzio nei settori appositamente riservati,
astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
In
caso di offesa fatta al Consiglio o a qualunque dei suoi componenti, il
Presidente fa immediatamente individuare il colpevole, lo fa espellere
dall'aula e denuncia il fatto all'autorità giudiziaria.
Analogo
provvedimento di espulsione può essere disposto dal Presidente a carico di
chiunque abbia turbato l'ordine della seduta] (44).
(44)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
32
Processo
verbale.
[Di
ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere gli atti e le
deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno
partecipato. Ciascun consigliere ha diritto di far risultare a verbale il
proprio dissenso motivato.
Di
ogni seduta pubblica si provvede, alla redazione di un resoconto degli
intervento sulla base di registrazione meccanica o di equivalente procedimento
(45).
Il
processo verbale è sottoscritto dal Presidente e da almeno uno dei consiglieri
segretari ed è depositato presso la segreteria del Consiglio almeno due giorni
prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione] (46).
(45)
Comma così sostituito dall'art. 14, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(46)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Della
discussione e della votazione in genere
Art.
33
Oggetto
della discussione.
[Il
Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano
iscritti all'ordine del giorno.
Per
discutere e deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno è
necessaria una decisione del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei presenti
da adottarsi all'inizio della seduta subito dopo le eventuali comunicazioni di
cui all'art. 26.
Per
deliberare la inversione degli argomenti all'ordine del giorno è sufficiente la
maggioranza dei presenti] (47).
(47)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
34
Ordine
della discussione.
[Il
Presidente concede la parola e regola l'ordine della discussione.
I
consiglieri che non siano presenti nell'aula quando è il loro turno decadono
dal diritto alla parola.
Nessuno
può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne
che per dichiarazione di voto, per richiami al regolamento, all'ordine del
giorno e all'ordine dei lavori. In questi casi non possono parlare dopo la
proposta, che un oratore contro ed uno a favore, salvo quanto previsto
dall'art. 37, la durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti.
La
durata di ciascun intervento non può eccedere sessanta minuti nella discussione
generale del provvedimento all'esame del Consiglio ed i quindici minuti nella
discussione dei singoli articoli dei disegni di legge o per l'illustrazione
degli emendamenti] (48).
(48)
Il presente articolo, cui l'art. 15, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13, aveva così
modificato il terzo comma ed aggiunto il quarto, è stato abrogato dall'articolo
unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente l'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
34-bis
Questione
pregiudiziale e sospensiva.
[La
questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento debba discutersi, può
essere proposta da un singolo consigliere prima che abbia inizio la
discussione. Il Presidente, sentito l'ufficio di presidenza, ha tuttavia
facoltà di ammetterla, anche nel corso della discussione, qualora la
presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'invio del
dibattito.
La
questione sospensiva per il rinvio della discussione della deliberazione può
essere proposta da un singolo consigliere prima della votazione finale.
In
entrambi i casi la discussione può continuare soltanto dopo che il Presidente
ha concesso la parola ad un oratore contro e ad uno a favore e la questione sia
stata respinta.
La
durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti] (49).
(49)
Articolo aggiunto dall'art. 16, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13. Successivamente
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
35
Fatto
personale.
[È
fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi
attribuire fatti non veri ed opinioni contrarie a quelle espresse. Il
consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarlo. Se il
Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente al
termine della discussione dell'argomento.
Colui
che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di
parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui
pronunciate.
La
durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti] (50).
(50)
L'ultimo comma del presente articolo è stato aggiunto dall'art. 17, L.R. 18
febbraio 1987, n. 13. Successivamente l'intero testo della presente legge è
stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
36
Richiamo
dell'argomento.
[Il
Presidente richiama l'oratore ad attenersi all'argomento in discussione.
Dopo
il secondo richiamo, il Presidente può togliere la parola. Se l'oratore
insiste, il Consiglio decide senza discussione] (51).
(51)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
37
Dichiarazione
di voto.
[Prima
di ogni votazione è consentita ai consiglieri una dichiarazione di voto di
durata non superiore a cinque minuti.
Iniziata
la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto]
(52).
(52)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
38
Votazione.
[Ai
sensi dell'art. 37, dello statuto, le deliberazioni sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia
espressamente prevista una diversa maggioranza.
Ai
fini della validità delle deliberazioni sono considerati presenti coloro che
esprimono voto favorevole, contrario o di astensione, ovvero coloro i quali,
pur restando in aula, non esprimono voto.
Le
votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico o per
alzata di mano.
Si
procede a votazione per appello nominale nei casi previsti dallo statuto o
quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.
La
richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata dopo la
chiusura della discussione e prima che il Presidente inviti il Consiglio a
votare.
Sulle
questioni riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto,
deponendo nell'urna apposita scheda] (53).
(53)
Articolo così sostituito dall'art. 18, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
39
Irregolarità
delle votazioni.
[In
caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento concernenti le
modalità di votazione o comunque nel caso di difetto dei dispositivi relativi
al procedimento elettronico, il Presidente annulla la votazione e dispone che
sia immediatamente ripetuta] (54).
(54)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
40
Risultato
delle votazioni.
[I
segretari tengono nota e procedono al computo dei voti accertando il numero dei
votanti favorevoli, contrari o astenuti, e, in caso di votazione per appello
nominale, il nome degli stessi.
È
facoltà di ogni consigliere regionale chiedere la verifica delle votazione che
viene fatta, per controprova, con i consiglieri regionali già presenti alla
votazione stessa. L'ammissibilità della verifica è decisa dal Presidente (55).
Il
Presidente proclama il risultato della votazione con la formula: «Il Consiglio
approva» o «Il Consiglio non approva»] (56).
(55)
Comma aggiunto dall'art. 19, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(56)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
41
Proposte
respinte.
[Una
proposta respinta dal Consiglio non può essere ripresentata se non dopo sei
mesi] (57).
(57)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Della
discussione e della votazione delle proposte di legge, di regolamento e di
provvedimento amministrativo
Art.
42
Procedura
d'urgenza.
[All'atto
della presentazione di una proposta di legge, regolamento o atto amministrativo
di competenza consiliare, il proponente può chiedere che sia adottata la
procedura d'urgenza.
Sulla
richiesta delibera l'ufficio di presidenza all'unanimità. Qualora non si
raggiunga l'unanimità, sulla richiesta delibera il Consiglio regionale.
Nel
caso in cui la proposta sia dichiarata urgente, tutti i termini regolamentari
sono ridotti a metà, salvo che il Consiglio non stabilisca termini più brevi]
(58).
(58)
Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
43
Discussione
generale.
[La
discussione generale precede l'esame dei progetti di legge, di regolamento e di
provvedimento amministrativo di competenza consiliare.
Chiusa
la discussione generale, hanno facoltà di parlare, nell'ordine, i componenti
della Giunta, il Presidente della Giunta, il relatore di minoranza e il relatore
di maggioranza.
La
discussione generale è introdotta dalla relazione di maggioranza e dalle
eventuali relazioni di minoranza (59).
Nell'ipotesi
di unica relazione, in caso di assenza del relatore, la relazione è svolta da
altro consigliere designato dal Presidente della commissione medesima] (60)
(61).
(59)
Comma aggiunto dall'art. 20, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(60)
Comma aggiunto dall'art. 20, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(61)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
43-bis
Ordini
del giorno di non passaggio agli articoli.
[Durante
la discussione generale o prima che essa si apra possono essere presentati per
iscritto e senza diritto di svolgimento ordini del giorno diretti ad impedire
il passaggio all'esame degli articoli.
Gli
ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli sono votati al
termine di tutti gli interventi di cui al precedente art. 43] (62).
(62)
Articolo aggiunto dall'art. 21, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13. Successivamente
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
44
Emendamenti.
[La
Giunta ed ogni consigliere hanno diritto di proporre, per iscritto,
emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o
secondo quello logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per
la discussione (63).
Non
possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi o emendamenti
contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio
sull'argomento. Il Presidente, previa lettura, decide inappellabilmente.
Gli
emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi, devono essere presentati,
almeno il giorno non festivo precedente la discussione degli articoli cui si
riferiscono, al Presidente, che ne dispone la trasmissione alla Giunta e la
distribuzione ai consiglieri.
Gli
emendamenti ad emendamenti nonché quelli relativi ad atti per i quali sia stata
votata l'iscrizione immediata all'ordine del giorno della seduta possono essere
presentati nella seduta stessa.
Ai
relatori ed alla Giunta è consentito di presentare emendamenti senza osservanza
di termini] (64).
(63)
Comma così modificato dall'art. 22, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(64)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
45
Ritiro
di emendamenti.
[Un
emendamento ritirato dal presentatore può essere fatto proprio da altri.
Il
proponente di un emendamento può ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo
in un ordine del giorno] (65).
(65)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
46
Facoltà
di respingere emendamenti.
[Il
Presidente ha facoltà di non porre in discussione emendamenti o articoli
aggiuntivi che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della
discussione o siano comunque formulati con frasi improprie o sconvenienti e può
rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente,
sentito l'ufficio di presidenza, decide inappellabilmente] (66).
(66)
Articolo così sostituito dall'art. 23, L.R. 18 febbraio 1987, n. 18.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
47
Questioni
sospensive e pregiudiziali.
(67).
(67)
Articolo soppresso dall'art. 24, L.R. 18 febbraio 1987, n. 18. Successivamente
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
48
Ordine
del giorno.
[Nel
corso della discussione di un progetto di legge possono essere presentati
ordini del giorno che servano di istruzione circa i criteri da adottare per la
sua applicazione (68).
Gli
ordini del giorno sono svolti dal proponente per non più di dieci minuti e sono
posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della
votazione finale.
Sono
inammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli
aggiuntivi già respinti.
L'inammissibilità
dell'ordine del giorno è dichiarata dal Presidente, dopo averne dato lettura
all'assemblea] (69).
(68)
Comma così sostituito dall'art. 25, L.R. 18 febbraio 1987, n. 18.
(69)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
49
Correzioni
formali.
[Prima
della votazione finale, i relatori, la Giunta o un consigliere possono
richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni che la proposta
richiede, anche ai fini di un migliore coordinamento del testo con particolare
riguardo a quegli emendamenti già approvati che siano inconciliabili con lo
scopo della
legge
o con alcune sue disposizioni, e proporre per iscritto le rettifiche che siano
ritenute opportune. Il Consiglio delibera.
Le
mere correzioni di forma possono essere apportate anche dopo la votazione
finale e prima che l'atto sia trasmesso per il controllo, previa deliberazione
unanime dell'Ufficio di presidenza su proposta del Presidente] (70).
(70)
Articolo così sostituito dall'art. 26, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
50
Votazione
delle proposte.
[La
discussione e la votazione delle proposte di legge si fanno su ogni articolo o
sugli emendamenti che si propongono.
Dopo
l'approvazione dei singoli articoli si procede a votazione finale sull'intero
testo.
La
discussione e la votazione delle proposte di regolamento e di provvedimento
amministrativo avvengono sull'intero testo, salvo che, per le proposte di
regolamento, il Consiglio non deliberi di procedere articolo per articolo]
(71).
(71)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
51
Votazione
degli emendamenti.
[Nel
caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine:
emendamenti soppressivi; modificativi; testo del progetto; emendamenti
aggiuntivi.
(72).
Gli
emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso] (73).
(72)
Comma soppresso dall'art. 27, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(73)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Interrogazioni,
interpellanze e mozioni
Art.
52
Interrogazioni.
[L'interrogazione
consiste nella semplice domanda rivolta per iscritto se un fatto sia vero, se
alcuna informazione sia pervenuta alla presidenza della Giunta o sia esatto che
la Giunta o i suoi componenti abbiano preso od intendano prendere provvedimenti
su determinati oggetti] (74).
(74)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
53
Svolgimento
delle interrogazioni.
[Il
Presidente della Giunta o un componente della stessa rispondono alle
interrogazioni nella prima seduta successiva alla loro presentazione, a
condizione che siano state depositate almeno dieci giorni prima della seduta
stessa e tempestivamente comunicate alla Giunta.
Se
nella seduta fissata ai sensi del precedente comma, il Presidente della Giunta
o un componente della stessa dichiarino di non poter rispondere, indicandone il
motivo, il Presidente del Consiglio, sentiti la Giunta e l'interrogante,
stabilisce la seduta per lo svolgimento dell'interrogazione.
Se
l'interrogante non si trova presente quando arriva il suo turno,
l'interrogazione si considera presentata con richiesta di risposta scritta.
L'interrogante
ha diritto di replica, per non di più di cinque minuti, in ordine alla risposta
della Giunta, al fine di dichiarare se sia stato o meno soddisfatto] (75).
(75)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
54
Risposta
scritta.
[Nel
presentare un'interrogazione il consigliere può dichiarare che intende avere
risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, la Giunta dà risposta
scritta all'interrogante e la comunica per copia al Presidente del Consiglio,
il quale, nella prima seduta successiva, ne informa l'assemblea] (76).
(76)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
55
Interpellanze.
[L'interpellanza
consiste nella domanda rivolta per iscritto circa i motivi o gli intendimenti
della condotta della Giunta in questioni che riguardino determinati aspetti
della sua politica] (77).
(77)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile
1998, n. 14.
Art.
56
Svolgimento
delle interpellanze.
[Per
lo svolgimento delle interpellanze vale quanto previsto per le interrogazioni,
salva la facoltà dell'interpellante di illustrare la propria interpellanza per
non oltre dieci minuti.
Qualora
l'interpellante in sede di replica si dichiari insoddisfatto e intenda
promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, può presentare
una mozione nel corso della stessa seduta.
Se
l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata
da altro consigliere] (78).
(78)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
57
Interrogazioni
e interpellanze svolte in commissione.
[I
consiglieri regionali, nel presentare un'interrogazione od un'interpellanza,
possono dichiarare che intendono avere risposta in commissione.
Il
Presidente della Giunta o un componente da lui delegato deve rispondere in una
seduta della commissione non oltre quindici giorni dalla comunicazione o
comunque nella prima seduta successiva alla scadenza del termine indicato]
(79).
(79)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
58
Mozione.
[La
mozione consiste in un atto inteso a promuovere un voto da parte del Consiglio]
(80).
(80)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
59
Svolgimento
delle mozioni.
[Lo
svolgimento delle mozioni ha luogo nella seduta immediatamente successiva alla
loro presentazione.
Quale
che sia il numero dei firmatari la mozione può essere illustrata solo dal primo
firmatario o da uno dei firmatari successivi e per un tempo non eccedente i
quindici minuti.
Nella
discussione possono intervenire, per un tempo non eccedente i quindici minuti,
un consigliere per ogni gruppo e un rappresentante della Giunta. Il consigliere
che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i
dieci minuti.
Non
sono permessi altri interventi, salvo a titolo di dichiarazione di voto] (81).
(81)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
60
Emendamenti
alle mozioni.
[Su
ciascuna mozione possono essere presentati, prima della chiusura della discussione,
emendamenti (82).
Tali
emendamenti sono discussi e votati separatamente, con le modalità di cui al
precedente articolo, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono] (83).
(82)
Comma così sostituito dall'art. 28, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(83)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
61
Ordine
del giorno concernenti mozioni.
[Con
il consenso del proponente o dei proponenti, nel corso della discussione di una
mozione, possono essere presentati ordini del giorno concernenti l'oggetto ed
il contenuto della stessa, senza diritto di svolgimento] (84).
(84)
Articolo così sostituito dall'art. 29, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Art.
62
Votazione
delle mozioni.
[Le
mozioni vengono poste in votazione nel loro complesso se non è chiesta, anche
da un solo consigliere, la votazione per parti separate.
In
questo caso, dopo la votazione delle parti delle quali sia stata richiesta la
separazione, la mozione viene votata nel suo complesso] (85).
(85)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
62-bis
Risoluzioni.
[In
occasione dei dibattiti su comunicazioni del Presidente del Consiglio o del
Presidente della Giunta regionale, ciascun consigliere può presentare una
proposta di risoluzione.
Per
la discussione e la votazione delle risoluzioni si osservano disposizioni di
cui al precedente art. 59] (86).
(86)
Articolo aggiunto dall'art. 30, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13. Successivamente
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Disposizioni
comuni e interrogazioni, interpellanze e mozioni
Art.
63
Presentazione.
[Le
interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate al Presidente del
Consiglio] (87).
(87)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
64
Limitazioni
del numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.
[Ciascun
consigliere non può svolgere nella stessa seduta più di due interrogazioni, due
interpellanze e una mozione, salvo che non si tratti di sedute appositamente
convocate per la discussione di tali atti] (88).
(88)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
65
Discussione.
[La
discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve
essere fatta a parte di ogni altra discussione.
Quando
una interrogazione od un'interpellanza siano iscritte all'ordine del giorno da
almeno sessanta giorni, non compresi i periodi di vacanza, l'ufficio di
presidenza, d'intesa con il presentatore, le dichiara decadute cancellandole
dall'ordine del giorno (89).
In
caso di presentazione di interrogazioni e interpellanze con richiesta di
trattazione immediata, sulla urgenza e sulla conseguente iscrizione all'ordine
del giorno decide l'ufficio di presidenza sentito il Presidente della Giunta.
In
caso di presentazione di mozioni con richiesta di trattazione immediata, sulla
urgenza e sulla conseguente iscrizione all'ordine del giorno decide l'ufficio
di presidenza sentiti i presidenti dei gruppi consiliari.
Non
sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi
ingiuriose e sconvenienti] (90).
(89)
Comma così sostituito dall'art. 31, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.
(90)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
66
Riunione
di interrogazioni, interpellanze e mozioni in un'unica discussione.
[Il
Presidente può disporre che più interrogazioni e interpellanze relative a fatti
od argomenti identici, o strettamente connessi, formino oggetto di una unica
discussione.
Il
Presidente può altresì disporre che interpellanze e mozioni concernenti fatti
od argomenti strettamente identici o connessi formino oggetto di un'unica
discussione. In tal caso le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze e
gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle
mozioni.
Nel
caso di discussione congiunta di più mozioni, le repliche hanno luogo
invertendo l'ordine di illustrazione delle medesime da parte dei proponenti]
(91).
(91)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Discussione
della proposta di revoca del Presidente della Giunta regionale e della Giunta
Art.
67
Proposta
di revoca della Giunta e del Presidente della Giunta.
[La
proposta di revoca di cui all'art. 50 dello statuto deve essere votata per
appello nominale. Non è consentita la votazione per parti separate, né la
presentazione di ordini del giorno] (92).
(92)
Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.
Delle
deputazioni
Art.
68
Deputazioni.
[Le
deputazioni sono nominate dal Presidente, di norma secondo la proporzione dei
gruppi consiliari.
Esse
sono presiedute dal Presidente, o, in sua mancanza, da uno dei vice presidenti]
(93).
(93)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.
Art.
69
Disposizioni
finali e transitorie.
[Con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del
presente regolamento, è abrogata la legge regionale 6 settembre 1972, n. 22 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Entro
45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si procede
alla costituzione delle commissioni consiliari permanenti di cui all'art. 11]
(94).
(94)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16
aprile 1998, n. 14.