L.R. 24 agosto 1981, n. 62 (1).

Regolamento interno del Consiglio regionale (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 26 agosto 1981, n. 47, S.O.

(2) La presente legge, già modificata dalla L.R. 18 febbraio 1987, n. 13 e dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35, è stata abrogata dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Ufficio di Presidenza - Costituzione ed attribuzioni

 

Art. 1

Elezione dell'ufficio di presidenza.

 

[Il Consiglio regionale procede alla elezione dell'ufficio di presidenza a norma dell'art. 34 dello statuto.

Al rinnovo dell'ufficio di presidenza si provvede entro i trenta giorni precedenti la sua scadenza.

In caso di cessazione dalla carica di un vice presidente o di un segretario si procede alla rielezione rispettivamente dei due vice presidenti e dei due segretari con le stesse modalità previste dall'art. 34 dello Statuto] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 2

Attribuzioni e compiti dell'ufficio di presidenza.

 

[L'ufficio di presidenza:

1) garantisce il regolare svolgimento delle funzioni attribuite al Consiglio, vigila sul rispetto delle prerogative di ciascun consigliere e di ciascun gruppo;

2) promuove la formazione e la rendicontazione del bilancio del Consiglio e ne cura la gestione, secondo le vigenti norme di contabilità;

3) disciplina il funzionamento degli uffici del Consiglio e coordina i lavori delle commissioni, assicurando i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni;

4) riferisce al Consiglio in ordine alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri;

5) fissa gli oggetti da porre all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;

6) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo statuto e dal presente regolamento;

7)decide su richiesta del Presidente, sulla irricevibilità degli atti proposti all'esame del Consiglio] (4).

 

(4) Il punto 7) è stato aggiunto dall'art. 1, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 3

Attribuzioni e compiti del Presidente del Consiglio.

 

[Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale.

Il Presidente convoca il Consiglio, sentito l'ufficio di presidenza, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e cura l'osservanza del regolamento. Concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato, sovraintende alle funzioni attribuite all'ufficio di presidenza e provvede al buon andamento dei lavori del consigli.

Il Presidente provvede all'assegnazione degli atti alle commissioni consiliari e dirime, sentito l'ufficio di presidenza eventuali conflitti di competenza tra le commissioni medesime] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 4

Attribuzioni e compiti dei vice presidenti.

 

[I vice presidenti sostituiscono a turno il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento e adempiono inoltre alle funzioni che vengono loro delegate dal Presidente] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 5

Attribuzioni e compiti dei segretari.

 

[I segretari sovraintendono alla redazione dei processi verbali delle sedute pubbliche e redigono il processo verbale delle sedute segrete; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; fanno le chiamate; danno lettura ove necessario delle proposte e dei documenti; fungono da scrutatori; sovraintendono alla conservazione ed alla eventuale trascrizione del materiale contenente la registrazione delle sedute consiliari; attestano il contenuto delle deliberazioni del Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori, al cerimoniale, alla polizia ed ai servizi interni.

In caso di assenza di un consigliere segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente incarica un consigliere di svolgerne le funzioni] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 6

Calendario delle attività del Consiglio.

 

[Il Presidente, sentito l'ufficio di presidenza, convoca periodicamente i presidenti dei gruppi consiliari, nonché i presidenti delle commissioni permanenti ed il Presidente della Giunta regionale per formulare il calendario di attività delle sessioni del Consiglio e trattare altri problemi inerenti alla attività del Consiglio.

Il Presidente comunica al Consiglio il calendario delle attività concordate.

In caso di mancato accordo, il Presidente sottopone al Consiglio per la decisione le questioni trattate nelle riunioni di cui al primo comma] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Revisore dei conti

 

Art. 7

Elezione dei revisori dei conti.

 

[Immediatamente dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, il Consiglio procede all'elezione dei revisori dei conti di cui all'art. 76 dello statuto.

Al rinnovo del collegio dei revisori dei conti il Consiglio provvede entro 30 giorni dalla scadenza del collegio.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di componente dell'ufficio di presidenza e della Giunta regionale.

Nella prima seduta, il collegio dei revisori dei conti elegge il Presidente] (9).

 

(9) L'ultimo comma del presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Consiglieri

 

Art. 8

Ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri.

 

[Ai sensi degli articoli 25 e 35 dello statuto, l'ufficio di presidenza, subito dopo il suo insediamento, esamina d'ufficio se sussistano cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità dei consiglieri eletti e ne riferisce al Consiglio entro venti giorni.

Le deliberazioni sulla ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri sono regolate dalla normativa vigente e sono pubblicate, immediatamente, nel Bollettino Ufficiale della Regione] (10).

 

(10) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 9

Assenze dei consiglieri.

 

[I consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

In caso di assenza non giustificata, al consigliere viene operata una trattenuta del 3 per cento sull'indennità (11).

Si considera giustificata, ai sensi del secondo comma dell'art. 27 dello statuto, l'assenza del consigliere che si rechi fuori sede per missioni od incarichi per conto della Regione nonché in ogni altro caso in cui il motivo dell'assenza è ritenuto valido dall'ufficio di presidenza del Consiglio] (12).

 

(11) Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(12) Articolo così modificato dall'art. 4, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13, che ha sostituito il secondo comma ed ha soppresso il quarto. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Gruppi consiliari

 

Art. 10

Gruppi consiliari.

 

[I consiglieri sono tenuti a dichiarare all'ufficio di presidenza, per iscritto, a quale gruppo consiliare intendono appartenere.

I gruppi consiliari sono costituiti da consiglieri eletti in ciascuna lista.

Gruppi possono essere costituiti anche da un solo consigliere, purché trovino corrispondenza nel Parlamento nazionale.

I consiglieri che non dichiarino di appartenere ai gruppi costituiti ai sensi dei precedenti commi appartengono al gruppo misto.

Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del proprio Presidente.

I consiglieri ed i gruppi sono tenuti a comunicare all'ufficio di presidenza le eventuali variazioni circa l'appartenenza al gruppo e circa le cariche interne] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Commissioni consiliari

 

Composizione, costituzione, compiti e funzionamento delle commissioni

 

Art. 11

Competenze delle commissioni consiliari.

 

[Il Consiglio, ai sensi dei successivi articoli 12 e 13, elegge le seguenti commissioni consiliari permanenti, competenti nelle materie per ciascuna indicate:

I) Affari istituzionali, bilancio e programmazione: Piano regionale di sviluppo; sistema informativo regionale per la programmazione (SIRP); bilancio, tributi, finanze e patrimonio; rapporti con lo Stato e con gli enti locali; circoscrizioni comunali, comprensoriali e provinciali; ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione; controlli (14).

II) Affari economici: agricoltura e foreste; industria; artigianato; commercio; turismo e industria alberghiera; acque minerali e termali; fonti energetiche; partecipazioni regionali; cooperazione, formazione ed orientamento professionale (15).

III) Assetto e utilizzazione del territorio: urbanistica ed edilizia; difesa e valorizzazione del suolo e dell'ambiente; cave e torbiere; viabilità; acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; trasporti.

IV) Affari sociali: assistenza sanitaria e sociale; igiene pubblica; diritto allo studio ed edilizia scolastica; educazione permanente; beni ed attività culturali; sport e tempo libero; caccia e pesca (16).

Le materie di cui al comma terzo dell'art. 16 dello statuto sono esaminate dalle commissioni competenti.

Gli atti e le proposte vengono trasmessi, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, alla commissione competente per materia in sede referente.

Qualora l'atto o la proposta si riferiscano a materie di competenza di più commissioni, il Presidente del Consiglio stabilisce quale commissione dovrà procedere all'esame in sede referente e quale in sede consultiva, tenuto conto della prevalenza della materia cui l'atto o la proposta si riferiscono.

La commissione cui l'atto o la proposta è stato assegnato in sede referente può in ogni momento chiedere il parere delle altre commissioni.

Debbono essere comunque sottoposte all'esame della prima commissione le questioni di carattere istituzionale e quelle che comportino variazioni di bilancio, escluse quelle che prevedono storni di fondi all'interno dello stesso capitolo o da un capitolo all'altro dello stesso titolo e quelle che comportino

aumento di entrata o diminuzione di spesa rispetto alla previsione di bilancio] (17).

 

(14) Punto così sostituito dall'art. 5, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(15) Punto così modificato dall'art. 5, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(16) Punto così modificato dall'art. 5, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(17) Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 12

Elezioni dei presidenti delle commissioni.

 

[La elezione dei presidenti delle commissioni permanenti viene effettuata dal Consiglio regionale in un'unica votazione a scrutinio segreto, con votazione limitata a un nome.

I presidenti delle commissioni permanenti eletti dal Consiglio vengono assegnati alle rispettive commissioni dall'ufficio di presidenza del Consiglio.

In caso di cessazione dalla carica di un Presidente prima della scadenza del mandato, alla elezione del nuovo Presidente provvede la commissione interessata, su designazione del gruppo consiliare che aveva espresso il Presidente cessato dalla carica.

Fino alla elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni vengono esercitate dal vice presidente] (18).

 

(18) Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 13

Composizione delle commissioni.

 

[Esclusi i presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, ogni consigliere fa parte di una commissione (19).

Ciascuna commissione è composta da sette consiglieri, nominati dall'ufficio di presidenza su indicazione dei gruppi consiliari. Nel caso di mancata indicazione, l'ufficio di presidenza, decorsi venti giorni dalla richiesta formale, provvede alla nomina delle commissioni (20).

L'ufficio di presidenza provvede a ripartire in numero uguale i componenti di ciascun gruppo consiliare tra le varie commissioni e a distribuire tra le stesse i consiglieri che non siano rientrati nella anzidetta ripartizione e quelli che appartengono a gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle commissioni. Con gli stessi criteri vengono effettuate le eventuali sostituzioni.

L'ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, nomina un vice presidente per ciascuna commissione su designazione del gruppo che abbia il maggior numero di rappresentanti nella commissione, escluso quello al quale appartiene il Presidente della commissione stessa.

Ciascun consigliere può farsi eccezionalmente sostituire a tutti gli effetti - ivi compreso il voto - alle sedute della commissione permanente di cui è membro da altro consigliere appartenente ad una commissione permanente diversa.

Le commissioni permanenti vengono rinnovate dopo due anni e mezzo dalla loro costituzione ed i loro componenti possono essere confermati] (21).

 

(19) Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(20) Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(21) Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 14

Commissioni speciali.

 

[Il Consiglio può deliberare la nomina di commissioni speciali per l'esame di particolari questioni fissando il termine del loro mandato.

La loro composizione dovrà rispettare, per quanto possibile, la proporzione dei gruppi consiliari.

Le commissioni speciali nella loro prima riunione eleggono con un'unica votazione, un Presidente ed un vice presidente] (22).

 

(22) Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 15

Convocazione delle commissioni.

 

[Le commissioni sono insediate dal Presidente del Consiglio regionale; successivamente sono convocate dai loro presidenti o, in caso di impedimento, dai vice presidenti.

Le commissioni si riuniscono normalmente in giorni od orari diversi e comunque non coincidenti con le sedute del Consiglio regionale] (23).

 

(23) Articolo prima modificato dall'art. 7, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13 e poi abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 16

Sedute pubbliche.

 

[Le commissioni possono decidere di tenere sedute pubbliche] (24).

 

(24) Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 17

Validità delle decisioni delle commissioni.

 

[Tutti i consiglieri hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni di cui non facciano parte.

La commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le commissioni decidono con la maggioranza dei votanti, astenuti compresi] (25).

 

(25) Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 18

Processo verbale delle sedute.

 

[Di ogni seduta della commissione si redige processo verbale contenente gli atti e le deliberazioni,

l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato e, qualora richiesta, una breve sintesi dell'intervento. Copia del verbale è inviata all'ufficio di presidenza del Consiglio ed alla commissione cui in sede referente è assegnato l'atto] (26).

 

(26) Articolo prima sostituito dall'art. 8, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13 e poi abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 19

Lavori delle commissioni.

 

[Le commissioni debbono trattare con precedenza i progetti di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo di carattere generale per i quali l'ufficio di presidenza abbia deciso l'urgenza (27).

La Giunta e i proponenti hanno facoltà di chiedere la trattazione immediata di atti giacenti in commissione. Sulla richiesta la commissione decide a maggioranza dei presenti.

Non sono ammissibili in commissione eccezioni pregiudiziali, sospensive, e comunque volte a ritardare l'adempimento dell'obbligo della commissione di riferire al Consiglio] (28).

 

(27) Comma così sostituito dall'art. 9, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(28) Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 20

Termine per i lavori delle commissioni.

 

[Le commissioni riferiscono al Consiglio sugli atti e le proposte loro assegnati ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, entro e non oltre due mesi.

La commissione può chiedere al Presidente del Consiglio proroga del termine. La proroga non può essere concessa per un tempo superiore a due mesi (29).

Decorso il termine di cui ai precedenti commi, su richiesta del proponente o della Giunta regionale, gli argomenti sono inclusi nell'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, dinanzi al quale riferiscono direttamente la Giunta o uno dei consiglieri proponenti (30).

Il Consiglio può deliberare di rinviare la questione in commissione assegnando alla stessa un termine per riferire.

Per le proposte di iniziativa popolare, qualora la commissione competente non abbia provveduto nel termine di cui all'art. 60, primo comma, dello statuto, il Presidente del Consiglio nomina il relatore che riferisca direttamente al Consiglio.

Le commissioni in sede consultiva devono esprimere il loro parere entro 20 giorni dalla richiesta.

Decorso tale termine, il parere si intende favorevole] (31).

 

(29) Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(30) Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(31) Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 21

Discussione in commissione.

 

[La discussione in commissione è introdotta dal Presidente della commissione o da un relatore da lui incaricato.

Ogni commissione può nominare per ciascun affare uno o più relatori per il Consiglio.

I componenti della Giunta regionale non possono essere relatori, né per la commissione né per il Consiglio.

È sempre facoltà della minoranza di presentare una o più relazioni.

Le relazioni scritte sono distribuite ai consiglieri almeno 48 ore prima che si apra la discussione tranne che, nei casi d'urgenza, il Consiglio deliberi termini minori o autorizzi la relazione orale.

La commissione deve sempre proporre al Consiglio un testo base per la discussione o comunque riferire sul testo originale proposto, verificando anche la relativa copertura finanziaria.

Se all'ordine del giorno della commissione si trovano contemporaneamente proposte vertenti sullo stesso argomento l'esame deve essere abbinato. L'abbinamento è sempre possibile fino a quando non è terminata la discussione. In tal caso, dopo l'esame preliminare delle proposte, la commissione procede

alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato] (32).

 

(32) Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 22

Commissioni di inchiesta.

 

[Alle commissioni di inchiesta di cui all'art. 45 dello statuto si applicano le disposizioni di cui all'art. 14]

(33).

 

(33) Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Sedute del Consiglio

 

Art. 23

Convocazione del Consiglio regionale.

 

[Il Consiglio è convocato dal suo Presidente. L'ordine del giorno è comunicato ad ogni consigliere almeno cinque giorni prima.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni annuali ai sensi dell'art. 36, secondo comma, dello statuto (34).

Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del suo Presidente, sentito l'ufficio di presidenza;

b) sui richiesta del Presidente della Giunta regionale;

c) su richiesta di un quinto dei consiglieri; in questo caso il Consiglio deve essere convocato entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria, in giorno non festivo.

In carenza, di iniziativa del Presidente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, uno dei due vice presidenti riunisce, entro 5 giorni, l'ufficio di presidenza per deliberare sulla convocazione del Consiglio. Ove l'ufficio di presidenza non provveda a convocare il Consiglio entro 25 giorni dalla data di ricevimento della richiesta uno dei due vice presidenti convoca il Consiglio stesso per il primo giorno non festivo successivo al trentesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta] (35).

 

(34) Comma così sostituito dall'art. 11, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(35) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 24

Inserimento di oggetti all'ordine del giorno.

 

[Su richiesta del Presidente della Giunta o di uno dei presidenti delle commissioni permanenti, l'ufficio di presidenza può iscrivere all'ordine del giorno altri oggetti di carattere urgente, dandone comunicazione almeno quarantotto ore prima della data della seduta] (36).

 

(36) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 25

Apertura delle sedute.

 

[Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta e comunica il giorno e l'ora della seduta seguente.

Il Presidente dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei processi verbali delle sedute precedenti e chiede se vi siano osservazioni.

Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non per proporre rettifiche oppure per fatti personali]

(37).

 

(37) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 26

Comunicazioni al Consiglio.

 

[Il Presidente del Consiglio:

a) comunica i rinvii da parte del Governo per il riesame delle leggi della Regione, le imputazioni della Giunta regionale avverso le leggi ed i regolamenti dello Stato o le leggi di altre regioni, quelle del governo avverso le leggi della Regione, nonché le relative decisioni della Corte costituzionale;

b) dà notizia delle risposte scritte della Giunta regionale alle interrogazioni di cui all'art. 54 ed alle interpellanze di cui all'art. 56;

c) comunica all'assemblea ogni altra notizia o informazione che ritenga utile o necessaria.

Il Presidente della Giunta, immediatamente dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, ha facoltà di fare proprie comunicazioni all'assemblea.

In caso di richieste di intervento si applicano le disposizioni di cui al terzo o quarto comma dell'art. 59]

(38).

 

(38) L'ultimo comma del presente articolo è stato così sostituito dall'art. 12, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 27

Verifica del numero legale.

 

[Nei casi di discussione di proposte di legge, regolamento ed atto amministrativo, nonché di mozioni, si procede alla verifica del numero legale quando questa sia richiesta anche da un solo consigliere (39).

Il Presidente, se accetta la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non siano presenti in aula consiglieri in numero non inferiore a quello legale. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, la seduta è sciolta] (40).

 

(39) Comma così sostituito dall'art. 13, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(40) Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 28

Polizia delle sedute.

 

[I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari, coadiuvato dai due segretari.

La forza pubblica non può entrare nell'aula, se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta] (41).

 

(41) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 29

Disciplina delle sedute.

 

[Nessuno può parlare senza vare chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.

Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente. Il richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni; se intende respingere il richiamo, il Presidente invita il Consiglio a decidere senza discussione.

Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta. La proposta del Presidente viene messa ai voti senza discussione.

Indipendentemente dal richiamo all'ordine, l'esclusione può essere proposta dal Presidente contro un consigliere che provochi tumulti o disordini nell'assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto] (42).

 

(42) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 30

Sospensione e scioglimento delle sedute.

 

[Qualora sorga tumulto nell'assemblea, il Presidente sospende la discussione o secondo l'opportunità, scioglie la seduta. In questo caso il Consiglio si intende convocato per il primo giorno successivo non festivo] (43).

 

(43) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 31

Disciplina del pubblico.

 

[Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi negli spazi della sala riservata ai consiglieri, senza esplicita autorizzazione del Presidente.

Il pubblico deve assistere in silenzio nei settori appositamente riservati, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

In caso di offesa fatta al Consiglio o a qualunque dei suoi componenti, il Presidente fa immediatamente individuare il colpevole, lo fa espellere dall'aula e denuncia il fatto all'autorità giudiziaria.

Analogo provvedimento di espulsione può essere disposto dal Presidente a carico di chiunque abbia turbato l'ordine della seduta] (44).

 

(44) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 32

Processo verbale.

 

[Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Ciascun consigliere ha diritto di far risultare a verbale il proprio dissenso motivato.

Di ogni seduta pubblica si provvede, alla redazione di un resoconto degli intervento sulla base di registrazione meccanica o di equivalente procedimento (45).

Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e da almeno uno dei consiglieri segretari ed è depositato presso la segreteria del Consiglio almeno due giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione] (46).

 

(45) Comma così sostituito dall'art. 14, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(46) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Della discussione e della votazione in genere

 

Art. 33

Oggetto della discussione.

 

[Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.

Per discutere e deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno è necessaria una decisione del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei presenti da adottarsi all'inizio della seduta subito dopo le eventuali comunicazioni di cui all'art. 26.

Per deliberare la inversione degli argomenti all'ordine del giorno è sufficiente la maggioranza dei presenti] (47).

 

(47) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 34

Ordine della discussione.

 

[Il Presidente concede la parola e regola l'ordine della discussione.

I consiglieri che non siano presenti nell'aula quando è il loro turno decadono dal diritto alla parola.

Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, per richiami al regolamento, all'ordine del giorno e all'ordine dei lavori. In questi casi non possono parlare dopo la proposta, che un oratore contro ed uno a favore, salvo quanto previsto dall'art. 37, la durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti.

La durata di ciascun intervento non può eccedere sessanta minuti nella discussione generale del provvedimento all'esame del Consiglio ed i quindici minuti nella discussione dei singoli articoli dei disegni di legge o per l'illustrazione degli emendamenti] (48).

 

(48) Il presente articolo, cui l'art. 15, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13, aveva così modificato il terzo comma ed aggiunto il quarto, è stato abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 34-bis

Questione pregiudiziale e sospensiva.

 

[La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento debba discutersi, può essere proposta da un singolo consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente, sentito l'ufficio di presidenza, ha tuttavia facoltà di ammetterla, anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'invio del dibattito.

La questione sospensiva per il rinvio della discussione della deliberazione può essere proposta da un singolo consigliere prima della votazione finale.

In entrambi i casi la discussione può continuare soltanto dopo che il Presidente ha concesso la parola ad un oratore contro e ad uno a favore e la questione sia stata respinta.

La durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti] (49).

 

(49) Articolo aggiunto dall'art. 16, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 35

Fatto personale.

 

[È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ed opinioni contrarie a quelle espresse. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente al termine della discussione dell'argomento.

Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.

La durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti] (50).

 

(50) L'ultimo comma del presente articolo è stato aggiunto dall'art. 17, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 36

Richiamo dell'argomento.

 

[Il Presidente richiama l'oratore ad attenersi all'argomento in discussione.

Dopo il secondo richiamo, il Presidente può togliere la parola. Se l'oratore insiste, il Consiglio decide senza discussione] (51).

 

(51) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 37

Dichiarazione di voto.

 

[Prima di ogni votazione è consentita ai consiglieri una dichiarazione di voto di durata non superiore a cinque minuti.

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto] (52).

 

(52) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 38

Votazione.

 

[Ai sensi dell'art. 37, dello statuto, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa maggioranza.

Ai fini della validità delle deliberazioni sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole, contrario o di astensione, ovvero coloro i quali, pur restando in aula, non esprimono voto.

Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico o per alzata di mano.

Si procede a votazione per appello nominale nei casi previsti dallo statuto o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.

Sulle questioni riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto, deponendo nell'urna apposita scheda] (53).

 

(53) Articolo così sostituito dall'art. 18, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 39

Irregolarità delle votazioni.

 

[In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento concernenti le modalità di votazione o comunque nel caso di difetto dei dispositivi relativi al procedimento elettronico, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta] (54).

 

(54) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 40

Risultato delle votazioni.

 

[I segretari tengono nota e procedono al computo dei voti accertando il numero dei votanti favorevoli, contrari o astenuti, e, in caso di votazione per appello nominale, il nome degli stessi.

È facoltà di ogni consigliere regionale chiedere la verifica delle votazione che viene fatta, per controprova, con i consiglieri regionali già presenti alla votazione stessa. L'ammissibilità della verifica è decisa dal Presidente (55).

Il Presidente proclama il risultato della votazione con la formula: «Il Consiglio approva» o «Il Consiglio non approva»] (56).

 

(55) Comma aggiunto dall'art. 19, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(56) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 41

Proposte respinte.

 

[Una proposta respinta dal Consiglio non può essere ripresentata se non dopo sei mesi] (57).

 

(57) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Della discussione e della votazione delle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo

 

Art. 42

Procedura d'urgenza.

 

[All'atto della presentazione di una proposta di legge, regolamento o atto amministrativo di competenza consiliare, il proponente può chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza.

Sulla richiesta delibera l'ufficio di presidenza all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'unanimità, sulla richiesta delibera il Consiglio regionale.

Nel caso in cui la proposta sia dichiarata urgente, tutti i termini regolamentari sono ridotti a metà, salvo che il Consiglio non stabilisca termini più brevi] (58).

 

(58) Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 43

Discussione generale.

 

[La discussione generale precede l'esame dei progetti di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo di competenza consiliare.

Chiusa la discussione generale, hanno facoltà di parlare, nell'ordine, i componenti della Giunta, il Presidente della Giunta, il relatore di minoranza e il relatore di maggioranza.

La discussione generale è introdotta dalla relazione di maggioranza e dalle eventuali relazioni di minoranza (59).

Nell'ipotesi di unica relazione, in caso di assenza del relatore, la relazione è svolta da altro consigliere designato dal Presidente della commissione medesima] (60) (61).

 

(59) Comma aggiunto dall'art. 20, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(60) Comma aggiunto dall'art. 20, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(61) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 43-bis

Ordini del giorno di non passaggio agli articoli.

 

[Durante la discussione generale o prima che essa si apra possono essere presentati per iscritto e senza diritto di svolgimento ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli.

Gli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli sono votati al termine di tutti gli interventi di cui al precedente art. 43] (62).

 

(62) Articolo aggiunto dall'art. 21, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 44

Emendamenti.

 

[La Giunta ed ogni consigliere hanno diritto di proporre, per iscritto, emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quello logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione (63).

Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi o emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sull'argomento. Il Presidente, previa lettura, decide inappellabilmente.

Gli emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi, devono essere presentati, almeno il giorno non festivo precedente la discussione degli articoli cui si riferiscono, al Presidente, che ne dispone la trasmissione alla Giunta e la distribuzione ai consiglieri.

Gli emendamenti ad emendamenti nonché quelli relativi ad atti per i quali sia stata votata l'iscrizione immediata all'ordine del giorno della seduta possono essere presentati nella seduta stessa.

Ai relatori ed alla Giunta è consentito di presentare emendamenti senza osservanza di termini] (64).

 

(63) Comma così modificato dall'art. 22, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(64) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 45

Ritiro di emendamenti.

 

[Un emendamento ritirato dal presentatore può essere fatto proprio da altri.

Il proponente di un emendamento può ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in un ordine del giorno] (65).

 

(65) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 46

Facoltà di respingere emendamenti.

 

[Il Presidente ha facoltà di non porre in discussione emendamenti o articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o siano comunque formulati con frasi improprie o sconvenienti e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente, sentito l'ufficio di presidenza, decide inappellabilmente] (66).

 

(66) Articolo così sostituito dall'art. 23, L.R. 18 febbraio 1987, n. 18. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 47

Questioni sospensive e pregiudiziali.

 

 

 (67).

 

(67) Articolo soppresso dall'art. 24, L.R. 18 febbraio 1987, n. 18. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 48

Ordine del giorno.

 

[Nel corso della discussione di un progetto di legge possono essere presentati ordini del giorno che servano di istruzione circa i criteri da adottare per la sua applicazione (68).

Gli ordini del giorno sono svolti dal proponente per non più di dieci minuti e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale.

Sono inammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi già respinti.

L'inammissibilità dell'ordine del giorno è dichiarata dal Presidente, dopo averne dato lettura all'assemblea] (69).

 

(68) Comma così sostituito dall'art. 25, L.R. 18 febbraio 1987, n. 18.

(69) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 49

Correzioni formali.

 

[Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta o un consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni che la proposta richiede, anche ai fini di un migliore coordinamento del testo con particolare riguardo a quegli emendamenti già approvati che siano inconciliabili con lo scopo della

legge o con alcune sue disposizioni, e proporre per iscritto le rettifiche che siano ritenute opportune. Il Consiglio delibera.

Le mere correzioni di forma possono essere apportate anche dopo la votazione finale e prima che l'atto sia trasmesso per il controllo, previa deliberazione unanime dell'Ufficio di presidenza su proposta del Presidente] (70).

 

(70) Articolo così sostituito dall'art. 26, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 50

Votazione delle proposte.

 

[La discussione e la votazione delle proposte di legge si fanno su ogni articolo o sugli emendamenti che si propongono.

Dopo l'approvazione dei singoli articoli si procede a votazione finale sull'intero testo.

La discussione e la votazione delle proposte di regolamento e di provvedimento amministrativo avvengono sull'intero testo, salvo che, per le proposte di regolamento, il Consiglio non deliberi di procedere articolo per articolo] (71).

 

(71) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 51

Votazione degli emendamenti.

 

[Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi; modificativi; testo del progetto; emendamenti aggiuntivi.

 

 (72).

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso] (73).

 

(72) Comma soppresso dall'art. 27, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(73) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

 

Art. 52

Interrogazioni.

 

[L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta per iscritto se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla presidenza della Giunta o sia esatto che la Giunta o i suoi componenti abbiano preso od intendano prendere provvedimenti su determinati oggetti] (74).

 

(74) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 53

Svolgimento delle interrogazioni.

 

[Il Presidente della Giunta o un componente della stessa rispondono alle interrogazioni nella prima seduta successiva alla loro presentazione, a condizione che siano state depositate almeno dieci giorni prima della seduta stessa e tempestivamente comunicate alla Giunta.

Se nella seduta fissata ai sensi del precedente comma, il Presidente della Giunta o un componente della stessa dichiarino di non poter rispondere, indicandone il motivo, il Presidente del Consiglio, sentiti la Giunta e l'interrogante, stabilisce la seduta per lo svolgimento dell'interrogazione.

Se l'interrogante non si trova presente quando arriva il suo turno, l'interrogazione si considera presentata con richiesta di risposta scritta.

L'interrogante ha diritto di replica, per non di più di cinque minuti, in ordine alla risposta della Giunta, al fine di dichiarare se sia stato o meno soddisfatto] (75).

 

(75) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 54

Risposta scritta.

 

[Nel presentare un'interrogazione il consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, la Giunta dà risposta scritta all'interrogante e la comunica per copia al Presidente del Consiglio, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa l'assemblea] (76).

 

(76) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 55

Interpellanze.

 

[L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica] (77).

 

(77) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 56

Svolgimento delle interpellanze.

 

[Per lo svolgimento delle interpellanze vale quanto previsto per le interrogazioni, salva la facoltà dell'interpellante di illustrare la propria interpellanza per non oltre dieci minuti.

Qualora l'interpellante in sede di replica si dichiari insoddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, può presentare una mozione nel corso della stessa seduta.

Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere] (78).

 

(78) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 57

Interrogazioni e interpellanze svolte in commissione.

 

[I consiglieri regionali, nel presentare un'interrogazione od un'interpellanza, possono dichiarare che intendono avere risposta in commissione.

Il Presidente della Giunta o un componente da lui delegato deve rispondere in una seduta della commissione non oltre quindici giorni dalla comunicazione o comunque nella prima seduta successiva alla scadenza del termine indicato] (79).

 

(79) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 58

Mozione.

 

[La mozione consiste in un atto inteso a promuovere un voto da parte del Consiglio] (80).

 

(80) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 59

Svolgimento delle mozioni.

 

[Lo svolgimento delle mozioni ha luogo nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

Quale che sia il numero dei firmatari la mozione può essere illustrata solo dal primo firmatario o da uno dei firmatari successivi e per un tempo non eccedente i quindici minuti.

Nella discussione possono intervenire, per un tempo non eccedente i quindici minuti, un consigliere per ogni gruppo e un rappresentante della Giunta. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti.

Non sono permessi altri interventi, salvo a titolo di dichiarazione di voto] (81).

 

(81) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 60

Emendamenti alle mozioni.

 

[Su ciascuna mozione possono essere presentati, prima della chiusura della discussione, emendamenti (82).

Tali emendamenti sono discussi e votati separatamente, con le modalità di cui al precedente articolo, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono] (83).

 

(82) Comma così sostituito dall'art. 28, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(83) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 61

Ordine del giorno concernenti mozioni.

 

[Con il consenso del proponente o dei proponenti, nel corso della discussione di una mozione, possono essere presentati ordini del giorno concernenti l'oggetto ed il contenuto della stessa, senza diritto di svolgimento] (84).

 

(84) Articolo così sostituito dall'art. 29, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 62

Votazione delle mozioni.

 

[Le mozioni vengono poste in votazione nel loro complesso se non è chiesta, anche da un solo consigliere, la votazione per parti separate.

In questo caso, dopo la votazione delle parti delle quali sia stata richiesta la separazione, la mozione viene votata nel suo complesso] (85).

 

(85) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 62-bis

Risoluzioni.

 

[In occasione dei dibattiti su comunicazioni del Presidente del Consiglio o del Presidente della Giunta regionale, ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione.

Per la discussione e la votazione delle risoluzioni si osservano disposizioni di cui al precedente art. 59] (86).

 

(86) Articolo aggiunto dall'art. 30, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Disposizioni comuni e interrogazioni, interpellanze e mozioni

 

Art. 63

Presentazione.

 

[Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate al Presidente del Consiglio] (87).

 

(87) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 64

Limitazioni del numero delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

 

[Ciascun consigliere non può svolgere nella stessa seduta più di due interrogazioni, due interpellanze e una mozione, salvo che non si tratti di sedute appositamente convocate per la discussione di tali atti] (88).

 

(88) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 65

Discussione.

 

[La discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatta a parte di ogni altra discussione.

Quando una interrogazione od un'interpellanza siano iscritte all'ordine del giorno da almeno sessanta giorni, non compresi i periodi di vacanza, l'ufficio di presidenza, d'intesa con il presentatore, le dichiara decadute cancellandole dall'ordine del giorno (89).

In caso di presentazione di interrogazioni e interpellanze con richiesta di trattazione immediata, sulla urgenza e sulla conseguente iscrizione all'ordine del giorno decide l'ufficio di presidenza sentito il Presidente della Giunta.

In caso di presentazione di mozioni con richiesta di trattazione immediata, sulla urgenza e sulla conseguente iscrizione all'ordine del giorno decide l'ufficio di presidenza sentiti i presidenti dei gruppi consiliari.

Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti] (90).

 

(89) Comma così sostituito dall'art. 31, L.R. 18 febbraio 1987, n. 13.

(90) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 66

Riunione di interrogazioni, interpellanze e mozioni in un'unica discussione.

 

[Il Presidente può disporre che più interrogazioni e interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, formino oggetto di una unica discussione.

Il Presidente può altresì disporre che interpellanze e mozioni concernenti fatti od argomenti strettamente identici o connessi formino oggetto di un'unica discussione. In tal caso le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.

Nel caso di discussione congiunta di più mozioni, le repliche hanno luogo invertendo l'ordine di illustrazione delle medesime da parte dei proponenti] (91).

 

(91) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Discussione della proposta di revoca del Presidente della Giunta regionale e della Giunta

 

Art. 67

Proposta di revoca della Giunta e del Presidente della Giunta.

 

[La proposta di revoca di cui all'art. 50 dello statuto deve essere votata per appello nominale. Non è consentita la votazione per parti separate, né la presentazione di ordini del giorno] (92).

 

(92) Articolo abrogato dall'articolo unico, L.R. 5 novembre 1997, n. 35. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Delle deputazioni

 

Art. 68

Deputazioni.

 

[Le deputazioni sono nominate dal Presidente, di norma secondo la proporzione dei gruppi consiliari.

Esse sono presiedute dal Presidente, o, in sua mancanza, da uno dei vice presidenti] (93).

 

(93) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.

 

 

Art. 69

Disposizioni finali e transitorie.

 

[Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del presente regolamento, è abrogata la legge regionale 6 settembre 1972, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si procede alla costituzione delle commissioni consiliari permanenti di cui all'art. 11] (94).

 

 

 

(94) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 79, L.R. 16 aprile 1998, n. 14.