L.R. 21 ottobre 1981, n. 70 (1).

Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori tecnico-amministrativi di opere pubbliche.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 ottobre 1981, n. 59.

 

 

Art. 1

Istituzione dell'elenco regionale dei collaudatori.

 

Per le opere pubbliche, di competenza regionale, per quelle per le quali spetta alla Regione la nomina del collaudatore, per quelle eseguite dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici locali, i collaudatori sono scelti tra gli iscritti nell'elenco regionale istituito con la presente legge, secondo le modalità appresso indicate.

 

 

Art. 2

Iscrizione nell'elenco.

 

1. Nell'elenco regionale dei collaudatori possono essere iscritti:

a) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali con almeno dieci anni di servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, con specifica esperienza professionale, svolta con piena ed unica responsabilità, nel campo della progettazione, della direzione o collaudazione di opere di enti pubblici;

b) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, nonché geometri, periti industriali, elettrotecnici, elettronici, in telecomunicazioni o equipollenti, liberi professionisti, ognuno per le proprie competenze, che siano iscritti all'Albo o Collegio professionale da almeno dieci anni o, nel caso di istituzione dell'Albo in data successiva, a far data da un anno dalla relativa istituzione, con specifica esperienza professionale non occasionale, svolta con piena ed unica responsabilità, nel campo della progettazione, della direzione o collaudazione di opere di enti pubblici;

c) laureati in discipline amministrative particolarmente esperti in materie di opere pubbliche con almeno dieci anni di servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

2. La specifica esperienza professionale di cui al comma 1, lettere a), b) e c) deve essere attestata da espressa dichiarazione di soddisfazione degli Enti che hanno affidato gli incarichi di progettazione, direzione o collaudo di opere pubbliche.

3. Non possono essere iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori di opere pubbliche i pubblici dipendenti non iscritti al relativo Ordine o Collegio, laddove ciò sia richiesto per l'espletamento del collaudo (2).

 

(2) Articolo così sostituito dall'art. 26, L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

 

 

Art. 3

 

La inclusione nel suddetto elenco, su richiesta degli interessati, è disposta da una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale composta come segue:

- membro della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;

- 3 funzionari di livello VIII, designati dalla Giunta regionale;

- 3 membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato, nell'ambito degli appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2.

Esercita le mansioni di segretario un funzionario amministrativo del Dipartimento per l'assetto del territorio.

Avverso il disposto della Commissione di cui al primo comma è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Per essere iscritti nell'elenco gli interessati devono presentare alla Regione - Dipartimento per l'assetto del territorio - i seguenti documenti:

1) domanda diretta alla Regione dell'Umbria con le indicazioni delle generalità e della residenza;

2) dettagliato curriculum professionale da cui risultino anche eventuali rapporti di dipendenza continuativa con enti sia pubblici che privati, oppure rapporti extraprofessionali con imprese assuntrici di opere pubbliche o imprese di costruzione in genere;

3) dichiarazione resa sotto personale responsabilità dell'interessato, di non avere procedimenti penali in corso o di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge o che comunque possano costituire motivo di esclusione dall'elenco;

4) attestato di servizio con la descrizione delle mansioni svolte per i dipendenti da pubbliche amministrazioni;

5) certificato di iscrizione all'albo professionale dal quale risulti anche la data della prima iscrizione.

 

 

Art. 4

Formazione dell'elenco e nomina dei collaudatori.

 

L'elenco regionale dei collaudatori è formato dalla Giunta regionale ed è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'elenco è tenuto presso il Dipartimento per l'assetto del territorio.

Alla nomina del collaudatore anche in corso d'opera, per i lavori di competenza della Regione o che comunque abbiano fruito di interventi finanziari della Regione stessa, provvede la Giunta regionale scegliendo tra gli iscritti all'elenco dei collaudatori, tenendo conto della natura dell'opera, della professionalità e della specializzazione del collaudatore e del criterio di rotazione.

La nomina del collaudatore di cui al punto c) dell'art. 2 è consentita solo contestualmente o successivamente alla nomina di collaudatori di cui ai punti a), b), o d) del medesimo art. 2.

 

 

Art. 5

Incompatibilità.

 

Commissioni di collaudo. L'incarico di collaudo non può essere affidato a quei tecnici che siano intervenuti nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera o per i quali sussistono comunque motivi di incompatibilità.

Eccezionalmente anche in corso d'opera possono essere affidati incarichi a commissioni o a tecnici non iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori, purché abilitati dalle vigenti leggi, nei casi in cui si debba procedere al collaudo di opere di carattere specialistico, che richiedono particolare esperienza o specifiche conoscenze.

 

 

Art. 6

 

Compensi al collaudatore. I compensi ai collaudatori sono liquidati secondo le tariffe professionali nazionali vigenti con la riduzione del 30 per cento per i collaudatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.

 

 

Art. 7

Norma transitoria.

 

Alla formazione del primo elenco dei collaudatori la Giunta regionale provvede entro tre mesi dalla nomina della Commissione di cui al precedente art. 3, sulla base delle domande presentate entro due mesi dal termine predetto.

 

 

Art. 8

Norma finanziaria.

 

Ai membri della commissione di cui al precedente art. 3 - estranei all'Amministrazione regionale - è corrisposto, per ogni effettiva presenza alle relative riunioni, lo stesso trattamento economico previsto per i componenti della commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

All'onere relativo si farà fronte con lo stanziamento annuale del cap. 560 della parte spesa del bilancio regionale.