L.R.
21 ottobre 1981, n. 70 (1).
Formazione
dell'elenco regionale dei collaudatori tecnico-amministrativi di opere
pubbliche.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 ottobre 1981, n. 59.
Art.
1
Istituzione
dell'elenco regionale dei collaudatori.
Per
le opere pubbliche, di competenza regionale, per quelle per le quali spetta
alla Regione la nomina del collaudatore, per quelle eseguite dalle Province,
dai Comuni e da altri enti pubblici locali, i collaudatori sono scelti tra gli
iscritti nell'elenco regionale istituito con la presente legge, secondo le
modalità appresso indicate.
Art.
2
Iscrizione
nell'elenco.
1.
Nell'elenco regionale dei collaudatori possono essere iscritti:
a)
laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali con
almeno dieci anni di servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, della
Regione e di altri enti pubblici, con specifica esperienza professionale,
svolta con piena ed unica responsabilità, nel campo della progettazione, della
direzione o collaudazione di opere di enti pubblici;
b)
laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali,
nonché geometri, periti industriali, elettrotecnici, elettronici, in
telecomunicazioni o equipollenti, liberi professionisti, ognuno per le proprie
competenze, che siano iscritti all'Albo o Collegio professionale da almeno
dieci anni o, nel caso di istituzione dell'Albo in data successiva, a far data
da un anno dalla relativa istituzione, con specifica esperienza professionale
non occasionale, svolta con piena ed unica responsabilità, nel campo della
progettazione, della direzione o collaudazione di opere di enti pubblici;
c)
laureati in discipline amministrative particolarmente esperti in materie di
opere pubbliche con almeno dieci anni di servizio di ruolo nell'Amministrazione
dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.
2.
La specifica esperienza professionale di cui al comma 1, lettere a), b) e c)
deve essere attestata da espressa dichiarazione di soddisfazione degli Enti che
hanno affidato gli incarichi di progettazione, direzione o collaudo di opere
pubbliche.
3.
Non possono essere iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori di opere
pubbliche i pubblici dipendenti non iscritti al relativo Ordine o Collegio,
laddove ciò sia richiesto per l'espletamento del collaudo (2).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 26, L.R. 12 agosto 1998, n. 30.
Art. 3
La
inclusione nel suddetto elenco, su richiesta degli interessati, è disposta da
una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale
composta come segue:
-
membro della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;
-
3 funzionari di livello VIII, designati dalla Giunta regionale;
-
3 membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato, nell'ambito degli
appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2.
Esercita
le mansioni di segretario un funzionario amministrativo del Dipartimento per
l'assetto del territorio.
Avverso
il disposto della Commissione di cui al primo comma è ammesso ricorso amministrativo
al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione
dell'elenco.
Per
essere iscritti nell'elenco gli interessati devono presentare alla Regione -
Dipartimento per l'assetto del territorio - i seguenti documenti:
1)
domanda diretta alla Regione dell'Umbria con le indicazioni delle generalità e
della residenza;
2)
dettagliato curriculum professionale da cui risultino anche eventuali rapporti
di dipendenza continuativa con enti sia pubblici che privati, oppure rapporti
extraprofessionali con imprese assuntrici di opere pubbliche o imprese di
costruzione in genere;
3)
dichiarazione resa sotto personale responsabilità dell'interessato, di non
avere procedimenti penali in corso o di non trovarsi in alcuna delle condizioni
di incompatibilità previste dalla legge o che comunque possano costituire
motivo di esclusione dall'elenco;
4)
attestato di servizio con la descrizione delle mansioni svolte per i dipendenti
da pubbliche amministrazioni;
5)
certificato di iscrizione all'albo professionale dal quale risulti anche la
data della prima iscrizione.
Art.
4
Formazione
dell'elenco e nomina dei collaudatori.
L'elenco
regionale dei collaudatori è formato dalla Giunta regionale ed è aggiornato
entro il 31 dicembre di ogni anno.
L'elenco
è tenuto presso il Dipartimento per l'assetto del territorio.
Alla
nomina del collaudatore anche in corso d'opera, per i lavori di competenza
della Regione o che comunque abbiano fruito di interventi finanziari della
Regione stessa, provvede la Giunta regionale scegliendo tra gli iscritti
all'elenco dei collaudatori, tenendo conto della natura dell'opera, della
professionalità e della specializzazione del collaudatore e del criterio di
rotazione.
La
nomina del collaudatore di cui al punto c) dell'art. 2 è consentita solo
contestualmente o successivamente alla nomina di collaudatori di cui ai punti
a), b), o d) del medesimo art. 2.
Art.
5
Incompatibilità.
Commissioni
di collaudo. L'incarico di collaudo non può essere affidato a quei tecnici che
siano intervenuti nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera o per
i quali sussistono comunque motivi di incompatibilità.
Eccezionalmente
anche in corso d'opera possono essere affidati incarichi a commissioni o a
tecnici non iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori, purché abilitati
dalle vigenti leggi, nei casi in cui si debba procedere al collaudo di opere di
carattere specialistico, che richiedono particolare esperienza o specifiche
conoscenze.
Art.
6
Compensi
al collaudatore. I compensi ai collaudatori sono liquidati secondo le tariffe
professionali nazionali vigenti con la riduzione del 30 per cento per i
collaudatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
Art.
7
Norma
transitoria.
Alla
formazione del primo elenco dei collaudatori la Giunta regionale provvede entro
tre mesi dalla nomina della Commissione di cui al precedente art. 3, sulla base
delle domande presentate entro due mesi dal termine predetto.
Art.
8
Norma
finanziaria.
Ai
membri della commissione di cui al precedente art. 3 - estranei
all'Amministrazione regionale - è corrisposto, per ogni effettiva presenza alle
relative riunioni, lo stesso trattamento economico previsto per i componenti
della commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali.
All'onere
relativo si farà fronte con lo stanziamento annuale del cap. 560 della parte
spesa del bilancio regionale.