L.R.
27 ottobre 1981, n. 72 (1).
Intervento
finanziario della Regione per i progetti ammessi ai benefici del Reg.
Comunitario n. 1760/1978.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 4 novembre 1981, n. 60.
Art.
1
La
presente legge è finalizzata a regolamentare l'intervento della Regione
dell'Umbria nel finanziamento di progetti ammessi ai benefici del FEOGA
(sezione orientamento) ai sensi del Reg. Comunitario 25 luglio 1978, n. 1760
concernente un'azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune
zone rurali definite montane o svantaggiate ai sensi della direttiva
comunitaria 75/268 del Consiglio della CEE del 28 aprile 1975.
Art.
2
Possono
beneficiare dell'intervento finanziario della Regione, in aggiunta a quello
previsto e concesso dalla Comunità Europea ai sensi del Reg. n. 1760/1978 di
cui al precedente articolo, progetti di investimento pubblici o privati volti
alla realizzazione o al potenziamento di impianti di distribuzione della
energia elettrica; alla realizzazione o al potenziamento di impianti di
adduzione di acqua potabile, ivi comprese le opere complementari; alla
creazione o al miglioramento di strade rurali destinate all'esercizio
dell'agricoltura e della selvicoltura.
Le
opere dovranno in ogni caso essere a prevalente interesse agricolo.
Verranno
tuttavia prioritariamente ammesse a finanziamento iniziative di interesse
pubblico proposte da Comuni, Comunità montane o Consorzi di bonifica o altri
enti e volte a soddisfare le esigenze primarie di infrastrutture. Sono esclusi
dall'intervento lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, salvo casi
particolari ove, a seguito di accertate oggettive esigenze, si rendessero
necessarie opere di ampliamento o modificazioni che comportino radicali
trasformazioni.
Per
gli interventi di elettrificazione la Giunta regionale è autorizzata a
presentare programmi di intervento nell'ambito delle zone rurali definite
svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268 sopra citata ed a richiedere,
quale beneficiario, il contributo comunitario previsto dal Reg. n. 1760/1978.
Per l'attuazione degli interventi suddetti si applicano le norme procedurali e
le disposizioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1975, n. 10.
Art.
3
Il
concorso regionale, erogato sotto forma di contributo in conto capitale, per i
progetti che hanno conseguito il finanziamento comunitario, non potrà, in
relazione a quanto stabilito dall'art. 12 del Reg. CEE n. 1760/1978, essere
inferiore al 20 per cento; dovrà essere in ogni caso assicurata la
partecipazione finanziaria del beneficiario per un'aliquota pari almeno al 10
per cento.
Art.
4
Le
richieste di finanziamento riferite al contributo comunitario ed a quello
correlato regionale dovranno essere presentate, nella forma prescritta dal Reg.
Comunitario 29 ottobre 1979, n. 2467 alla Giunta regionale della Regione
dell'Umbria, presso il primo Dipartimento - Ufficio agricoltura - e dovranno
pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno per tutta la validità del
Regolamento medesimo e per far carico all'esercizio finanziario comunitario ed
a quello regionale riferito all'anno successivo.
Art.
5
La
Giunta regionale esercita le funzioni amministrative inerenti l'attuazione
della presente legge ed è autorizzata a trasmettere alla CEE, per il tramite
del Ministero dell'agricoltura, i progetti secondo l'ordine prioritario in
relazione a quanto stabilito al precedente art. 2, nonché alla rispondenza
delle singole
iniziative
ai criteri di cui al programma quadro approvato dal Consiglio regionale con
atto n. 1409 del 28 dicembre 1979 e del correlato programma quadro nazionale
approvato dalla Commissione comunitaria con decisione del 23 maggio 1980,
nell'ambito delle disponibilità finanziarie conseguibili in relazione
all'armonica ripartizione, tra le Regioni, del finanziamento comunitario per il
Reg. n. 1760/1978.
Art.
6
La
concessione del finanziamento di cui alla presente legge, che potrà intervenire
successivamente all'approvazione di ogni singolo progetto da parte della CEE,
viene determinata dalla Giunta regionale, con proprio atto, a seguito di
istruttoria volta a determinare l'ammissibilità tecnico-economica dei singoli
lavori e compiuta sulla base della progettazione esecutiva presentata da parte
del beneficiario e corredata della relativa documentazione.
La
concessione stessa è subordinata, per le opere di viabilità ed adduzione di
acqua potabile, allo specifico impegno dei soggetti interessati o degli enti
competenti nel cui ambito territoriale ricade l'opera, di assumere in carico le
opere stesse al fine di assicurarne la successiva manutenzione.
La
liquidazione del contributo regionale verrà effettuata previo accertamento
della avvenuta esecuzione dei lavori, anche per stati di avanzamento, l'ultimo
dei quali non inferiore al 20 per cento della spesa.
Su
specifica richiesta del beneficiario è facoltà della Giunta regionale e tenute
presenti le anticipazioni corrisposte dalla CEE ai sensi dell'art. 13 del Reg.
n. 1760/1978, concedere, all'atto della approvazione o successivamente,
anticipazioni del contributo regionale.
Le
anticipazioni, in relazione ai tempi di esecuzione dei lavori e tenuto conto di
quelli già realizzati, non potranno superare, di volta in volta, il 20 per
cento del contributo regionale, fino ad un massimo dell'80 per cento.
Art.
7
Per
le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la
spesa di lire 1.600 milioni in termini di competenza e di lire 530 milioni in
termini di cassa con iscrizioni al cap. 7685, di nuova istituzione, denominato:
«Contributi integrativi in conto capitale per la realizzazione dei progetti
ammessi ai benefici FEOGA (Sezione orientamento) ai sensi del Reg. comunitario
25 luglio 1978, n. 1760» (Tit. 2 - Sez. 10 - Rubr. 42 - Categ. 3 - Sett. 10 -
Tipo 2.1).
All'onere
di cui al precedente comma si fa fronte come segue:
-
quanto a lire 400 milioni mediante utilizzo - ai sensi dell'art. 26, quinto e
sesto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità - della
disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio per
l'esercizio 1980 (elenco n. 5 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 4);
-
quanto a lire 1.200 milioni mediante utilizzo della disponibilità del fondo
globale iscritto allo stesso capitolo del bilancio per l'esercizio 1981 (elenco
n. 5 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 2).
(2).
L'intervento
disposto dalla presente legge è previsto nel bilancio pluriennale 1981/1983 al
secondo settore, primo programma, progetto 4.2.
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n.16.