L.R.
4 novembre 1981, n. 73 (1).
Supporti
tecnico-conoscitivi per lo studio del territorio.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 11 novembre 1981, n. 61.
Art.
1
Finalità.
La
Giunta regionale in attuazione all'art. 19, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e all'art.
20 dello Statuto regionale, promuove indagini, studi, ricerche, esperimenti,
aventi come oggetto la pianificazione territoriale, dotandosi anche delle
strumentazioni tecniche e cartografiche necessarie, nonché avvalendosi di
attività di consulenza ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 23 marzo 1981, n.
14 (2).
(2)
Articolo così modificato dall'art. 32, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
2
Le
Amministrazioni provinciali, le Comunità montane e i Comuni potranno proporre
alla Giunta regionale indagini, ricerche, studi ed esperimenti inerenti le
finalità di cui all'art. 1 (3).
La
Giunta regionale, compatibilmente con le proprie disponibilità e valutate le
domande, potrà promuovere quanto richiesto.
(3)
Comma così modificato dall'art. 32, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
Art.
3
Norma
finanziaria.
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, sia in
termini di competenza che di cassa, la spesa di L. 200.000.000 con iscrizione
al cap. 5001 di nuova istituzione denominato: «Spese per studi, indagini,
ricerche, esperimenti, cartografie e progetti speciali volti a promuovere
l'equilibrato assetto del territorio» (tit. 1 - sez. 10 - rubr. 45 - categ. 4 -
tipo I-I - settore 29).
All'onere
suddetto si fa fronte come segue:
a)
quanto a L. 40.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap.
5955 in attuazione della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28;
b)
quanto a L. 110.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del cap. 5000;
c)
quanto a L. 50.000.000 mediante utilizzo della disponibilità del fondo globale
iscritto al cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio 1981, numero d'ordine
10).
Per
gli anni dal 1982 in poi lo stanziamento per l'attuazione della presente legge
sarà determinato annualmente a norma dell'art. 5 secondo comma della L.R. 3
maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità.
(4).
Gli
impegni eventualmente assunti ed i mandati emessi sul cap. 5000 del bilancio
1981 per spese riconducibili agli interventi previsti dalla presente legge,
sono trasferiti al cap. 5001.
(5).
(4)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.
(5)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio pluriennale
1981-1983, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.