L.R. 18 dicembre 1981, n. 79 (1).

Tutela sanitaria delle attività sportive (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 23 dicembre 1981, n. 69.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 16, L.R. 10 luglio 1998, n. 23.

 

 

Art. 1

Finalità ed obiettivi.

 

[La regione Umbria, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, disciplina la tutela delle attività sportive e l'organizzazione dei servizi di medicina dello sport, predisposti dalle U.S.L. secondo la presente legge] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 10 luglio 1998, n. 23.

 

 

Art. 2

Destinatari degli interventi.

 

[Per le finalità di cui all'art. 1 sono individuati due tipi di intervento diretti:

a) a tutti coloro che intendono svolgere attività ludico-ginnico-formativa;

b) a tutti coloro che intendono praticare attività sportiva agonistica, nell'ambito delle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. o degli enti di promozione sportiva, agli atleti professionisti, ai partecipanti ai giochi della gioventù, quando il medico di fiducia lo richieda, ed obbligatoriamente per i partecipanti alla fase regionale e nazionale di detti giochi] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 10 luglio 1998, n. 23.

 

 

Art. 3

Attuazione degli interventi.

 

[Gli interventi previsti per le finalità di cui alla lettera a) del precedente art. 2 sono di competenza dei medici di fiducia, generici o pediatri. tali medici dovranno annualmente accertare e certificare l'assenza di segni clinici di malattie in atto o pregresse tali da controindicare la pratica della attività ludico-ginnico-formativa. Il medico di fiducia per detta certificazione provvederà ad una visita generale del soggetto, integrata dalle misure antropometriche e da una visita specialistica cardiologica, nonché, ove lo reputi necessario, da altri eventuali accertamenti specialistici.

Per gli interventi del precedente comma, i sanitari sono tenuti ad utilizzare le informazioni disponibili nel distretto, relative allo stato di salute ed alla storia sanitaria del soggetto.

Gli interventi previsti per le finalità di cui alla lettera b) del precedente art. 2 sono di competenza del servizio di medicina sportiva istituito dalle U.S.L. che provvederanno all'attuazione degli stessi secondo quanto indicato al successivo art. 5] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 10 luglio 1998, n. 23.

 

 

Art. 4

Compiti delle U.S.L.

 

[I servizi di medicina sportiva, istituiti dalle U.S.L. nell'ambito dei settori previsti dalla legge regionale n. 65/1979, assicurano prestazioni atte a:

a) fornire gli accertamenti specialistici richiesti dai medici di fiducia ai sensi del precedente articolo;

b) accertare e certificare annualmente le idoneità specifiche dei soggetti che, nell'ambito delle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. o degli enti di promozione sportiva, intendono svolgere attività sportiva agonistica, come dilettanti, semiprofessionisti, professionisti;

c) accertare lo stato di salute e la idoneità alla pratica sportiva di cui alla precedente lettera b) anche nel corso dell'anno, su richiesta del soggetto interessato, della società o della federazione sportiva, degli enti di promozione sportiva;

d) effettuare il controllo antidoping e l'assistenza sanitaria durante lo svolgimento delle gare, salvo il disposto di cui al successivo art. 6;

e) assicurare la riabilitazione funzionale degli atleti per la ripresa dell'attività sportiva;

f) accertare e certificare il reintegro dell'atleta, nei casi previsti dalle federazioni, nell'attività sportiva;

g) curare l'attività di informazione, didattica, di studio e di ricerca;

h) effettuare le vaccinazioni obbligatorie nei casi previsti dalle norme vigenti] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 10 luglio 1998, n. 23.

 

 

Art. 5

Accertamenti clinici praticati dal servizio di medicina sportiva.

 

[Gli accertamenti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 4 sono obbligatoriamente i seguenti:

visita generale integrata dalle misure antropometriche, dall'esame generico della acuità visiva; del senso cromatico, della percezione della voce sussurrata a quattro metri di distanza;

esame delle urine;

visita cardiologica con E.C.G.;

I.R.I.;

spirografia (CV, VEMS, indice di Tiffenau);quanto altro specificatamente richiesto dalle federazioni sportive] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 10 luglio 1998, n. 23.

 

 

Art. 6

Servizio sanitario di gara e controllo antidoping.

 

[Il servizio sanitario di gara, ivi compreso il servizio antidoping è effettuato dalle U.S.L., nei limiti della normativa vigente. Le società sportive interessate possono avvalersi, limitatamente al servizio sanitario di gara dei propri medici, dandone comunicazione alla U.S.L. competente. In tale ipotesi gli oneri delle prestazioni saranno a carico delle società stesse] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 10 luglio 1998, n. 23.

 

 

Art. 7

Commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari.

 

[Il soggetto nei confronti del quale sia intervenuto un giudizio di inidoneità alla pratica sportiva o alla ripresa della stessa, può ricorrere nel termine di trenta giorni alla commissione regionale di revisione.

Tale commissione è nominata con deliberazione della giunta regionale ed è composta da:

un libero docente o specialista in medicina dello sport;

un medico specialista in medicina dello sport o in medicina generale o in cardiologia indicato dalla delegazione regionale del C.O.N.I.;

il direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Perugia;

il primario della divisione cardiologica dell'ospedale regionale di Perugia;

il direttore dell'istituto di medicina legale dell'Università di Perugia;

un medico docente o specialista nel settore di interesse specifico della controversia in esame, designato di volta in volta all'unanimità dai componenti della commissione.

La commissione designerà nel suo interno un coordinatore.

Il ricorrente può essere assistito da un medico di fiducia.

La commissione prenderà sede presso l'ospedale regionale di Perugia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso la regione Umbria] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 10 luglio 1998, n. 23.

 

 

Art. 8

Personale.

 

[Per l'attuazione dei servizi di medicina dello sport le U.S.L. si avvarranno di medici in possesso del titolo di specializzazione in medicina dello sport o docenti nella stessa branca, dipendenti o convenzionati a norma degli accordi collettivi nazionali ex art. 48 della legge n. 833/1978, ovvero secondo gli articoli 39, 40, 42 e 44 della stessa legge.

In carenza del personale medico di cui al comma precedente le U.S.L. potranno in via provvisoria avvalersi di medici già riconosciuti come «effettivi» dalla Federazione medico sportiva italiana o abilitati in corsi nazionali o regionali.

In carenza di tale personale, in via transitoria e per un periodo di tempo non superiore a cinque anni l'attività di cui al precedente comma potrà essere affidata a un medico iscritto a scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Le attività di coordinamento dei servizi di medicina dello sport nel territorio di competenza, sono affidate ad un medico specialista o docente in medicina dello sport] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 10 luglio 1998, n. 23.

 

 

Art. 9

Attività di medicina sportiva di livello multizonale.

 

[Sono esercitate a livello multizonale dall'U.S.L. n. 3 del Perugino le seguenti funzioni ed assicurate le relative prestazioni:

gli accertamenti diagnostici e clinici di particolare complessità o che richiedano particolari sussidi strumentali, quale attività di consulenza e di supporto per i servizi delle U.S.L.;

lo studio e la ricerca volti al miglioramento degli strumenti diagnostici e clinici nel campo della medicina sportiva.

L'organizzazione dell'espletamento di tali attività, disciplinata secondo le norme sui presidi multizonali, assicura l'utilizzo coordinato di tutte le strutture idonee per le funzioni di cui al primo comma, sia delle U.S.L., che, in forma convenzionale, delle cliniche universitarie] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 10 luglio 1998, n. 23.

 

 

Art. 10

Gratuità delle prestazioni.

 

[Le visite mediche di idoneità ed i relativi accertamenti di cui ai precedenti articoli sono gratuite per i cittadini che, avendo domicilio sanitario in Umbria, si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge, esclusi gli atleti professionisti] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 10 luglio 1998, n. 23.

 

 

Art. 11

Finanziamento.

 

[Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge le U.S.L. faranno fronte con la quota parte loro assegnata del Fondo sanitario regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (13).

 

 

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 10 luglio 1998, n. 23.