L.R.
18 dicembre 1981, n. 81 (1).
Interventi
per l'ammodernamento e il miglioramento delle aziende ricettive alberghiere e
all'aria aperta.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 dicembre 1981, n. 69.
Art.
1
Per
l'ammodernamento e il miglioramento delle Aziende ricettive, alberghiere e
all'aria aperta, al fine di adeguarle ai requisiti richiesti dalla legge
regionale 8 giugno 1981, n. 33, la Regione concorre al pagamento degli
interessi sui mutui concessi alle Aziende stesse nella misura dell'8 per cento mediante
concessione di contributi.
Art.
2
La
Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli
Istituti di credito, per regolare i contratti di mutuo con le Aziende
ricettive, alberghiere ed all'aria aperta.
Nella
convenzione è previsto tra l'altro:
a)
la misura del tasso d'interesse che deve corrispondere a quella annualmente
fissata dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326;
b)
l'entità del mutuo concedibile che non può essere superiore a lire 50.000.000;
c)
le modalità di pagamento della quota parte sugli interessi a carico della
Regione e dei ratei da parte dei beneficiari dei mutui, il cui rimborso deve
avvenire in cinque anni a far data dall'erogazione stessa.
Art.
3
Le
funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle
Amministrazioni provinciali, ferme restando alla Giunta regionale le funzioni
di indirizzo e coordinamento.
Le
Amministrazioni delegate sono tenute a presentare annualmente alla Regione il
rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate.
Art.
4
Le
domande per l'ammissione al contributo sono rivolte al Presidente della
Provincia competente per territorio, entro il 31 gennaio 1982, corredate dei
seguenti documenti:
a)
relazione tecnica sui lavori da effettuare con il preventivo di spesa;
b)
piano finanziario;
c)
indicazione dell'Istituto bancario prescelto tra quelli convenzionati a norma
del precedente art. 2.
Art.
5
I
contributi sono concessi dalle Amministrazioni provinciali previo parere delle
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo competenti per territorio nel
rispetto dei seguenti criteri prioritari:
1)
adeguamento della struttura ricettiva ai requisiti previsti dalla legge
regionale 8 giugno 1981, n. 33, sulla base degli accertamenti effettuati e
delle proposte di nuova classifica dei Comuni e Aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo;
2)
ruolo ricoperto dalle località e dalle singole Aziende ricettive nel flusso
turistico sulla base dello sviluppo delle presenze turistiche degli ultimi cinque
anni.
Art.
6
I
contributi sono erogati in unica soluzione previa presentazione al Presidente
della Provincia di un certificato attestante l'avvenuto inizio dei lavori
rilasciato dal Sindaco del Comune competente per territorio e non possono essere
concessi più di una volta per lo stesso intervento.
Il
pagamento della quota parte sugli interessi a carico della Regione è effettuato
dalle Amministrazioni provinciali direttamente agli Istituti bancari secondo le
modalità previste dalla convenzione di cui al precedente art. 2.
Art.
7
La
Provincia provvede alla revoca del contributo, quando abbia accertato che i
lavori progettati e finanziati non sono stati portati a compimento o sono stati
eseguiti in difformità del progetto approvato.
Art.
8
I
fondi stanziati per l'attuazione delle provvidenze di cui alla presente legge
sono ripartiti tra le due Province della Regione nella misura del 70 per cento
per la Provincia di Perugia e del 30 per cento per la Provincia di Terni.
Nel
caso in cui i fondi stanziati per una Provincia non siano completamente
utilizzati, i fondi residui possono essere utilizzati per l'altra Provincia ove
ne ricorra la necessità.
Art.
9
Il
Presidente della Giunta regionale accredita a favore delle Amministrazioni
provinciali, in appositi conti correnti da aprire presso l'Istituto di
tesoreria della Regione e sottoposti alle stesse condizioni del conto di
tesoreria, i fondi stanziati dalla presente legge.
Art.
10
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire
150.000.000 per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983 con iscrizione al cap.
9265 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato:
«Contributi regionali per l'ammodernamento e il miglioramento delle Aziende
ricettive
alberghiere e all'aria aperta» (Tit. 2 - sett. 10 - rubr. 46 - cat. 3 - sett. 24 - tipo 1.1).
All'onere
per l'anno 1981 si fa fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al
cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio 1981. n. d'ordine 5).
All'onere
per gli anni 1982 e 1983 con lo stanziamento del bilancio pluriennale 1981-1983
previsto nel terzo settore - quarto programma - progetto A/C.
(2).
Comunque
lo stanziamento previsto dalla presente legge può essere elevato con legge di
bilancio.
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1982, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.